N. 528 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2001

Ordinanza  21  giugno 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12
novembre 2002) dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona sul
ricorso  proposto da Enel distribuzione S.p.a. contro la Provincia di
Ancona.

Tributi  locali  -  Tassa  per l'occupazione degli spazi e delle aree
  pubbliche  di  pertinenza  dei  comuni  e  delle province (TOSAP) -
  Criteri   di  determinazione  delle  tasse  per  l'occupazione  del
  sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi e condutture - Contrasto
  con i criteri stabiliti dalla legge delega n. 421/1992 - Violazione
  della  riserva  di  legge  in  materia  di prestazioni patrimoniali
  imposte.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 23 e 76.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 312/2000 R.G.R.
proposto dall'Enel S.p.a. contro la Provincia di Ancona, in relazione
alla T.O.S.A.P., annualita' 1996.

                           Fatto e diritto

    La  societa'  Enel S.p.a. Distribuzione - Direzione distribuzione
Marche e Umbria - con sede in Ancona piazzale della Liberta' n. 4, in
persona  del  dr.  Primo  Carrara,  procuratore  della societa', come
rappresentata  e  difesa,  nella  presente  vertenza, dal avv. Walter
Monachesi,  come  da  procura  in  calce  all'atto  introduttivo  del
giudizio,  premetteva  che  era  stata  corrisposta, sulla base delle
disposizioni,  di cui all'art. 46 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507,
la  somma  di  L. 7.450.000,  per  la tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche  -  da  ora  T.O.S.A.P.  -,  in  relazione  agli  avvisi di
accertamento   n. 1,  cod. 63;  n. 2  cod. 372;  n.3  cod. 562;  n. 4
cod.1730;  n. 6  cod. 3992; n. 11 cod. 5407 emessi con prot. n. 77836
tutti  emessi  il 16 dicembre 1999, per la questione di pagamento, la
Provincia di Ancona aveva notificato gli avvisi di accertamento sopra
meglio  individuati,  per  mancato  pagamento  della T.O.S.A.P., anno
1996,  assumeva  determinando una maggiore imposta di L. 146.150.000,
oltre soprattasse, interessi ed altri oneri per un totale complessivo
di  L. 233.840.000, senza considerare l'importo di L. 7.450.000, gia'
versato, di cui in premessa. Tale pretesa di pagamento, pero', veniva
contestata da detta societa'.
    Conseguentemente,  attesa  l'intervenuta emissione dei richiamati
atti  impositivi  la nominata societa' contribuente proponeva ricorso
alla  commissione  tributaria  provinciale  di Ancona con consegna di
copia   dell'atto   introduttivo   del   giudizio  allo  stesso  ente
territoriale, appena sopra individuato; cio' avveniva con spedizione,
in  data  22  febbraio  2000,  del ricorso, con plico raccomandato, a
mezzo  del  servizio  postale,  ai sensi e per gli effetti, di cui al
combinato  disposto degli artt. 18 e seguenti del d.Lgs. n. 546/1992,
attesa la documentazione prodotta in atti.
    La predetta societa', come rappresentata e difesa, provvedeva poi
a  depositare  la  copia di detto ricorso, presso la segreteria della
commissione  tributaria  provinciale  di Ancona in data 15 marzo 2000
(rif. n. 312/2000 del 15 marzo 2000) come da documentazione agli atti
di causa.
    Tutto  cio'  avveniva  nel  termine  di  legge  assegnato, di cui
all'art. 22  d.lgs.  n. 546/1992, cioe' il di' 15 marzo 2000, quindi,
entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  spedizione  e/o  consegna
dell'atto   introduttivo  del  giudizio,  dando  luogo,  cosi',  alla
regolare costituzione della parte ricorrente.
    Con  il  proposto  gravame  la  societa' contribuente, contestava
integralmente  la  richiesta  di  pagamento,  come operata, assumendo
l'illegittimita' dello stesso atto impositivo.
    Con   il  primo  motivo  del  ricorso  eccepiva  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 47, comma 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993
n. 507,   per   violazione   dell'art. 76  della  Costituzione  della
Repubblica italiana.
    La  legge  23  ottobre  1992  n. 421,  all'art. 4, comma 4, aveva
delegato  il  Governo  della Repubblica ad emanare uno o piu' decreti
legislativi  diretti  alla  revisione  ed  armonizzazione dei tributi
degli  enti  locali,  con  effetto  dal  10 gennaio 1994. La suddetta
disposizione   stabiliva   che,   per   quanto  riguardava  la  tassa
occupazione  spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle
province,  la rideterminazione dovesse avvenire in modo da realizzare
una  piu'  adeguata  rispondenza  al  beneficio economico ritraibile,
nonche'  in  relazione  alla  ripartizione  dei comuni in non piu' di
cinque  classi; inoltre, la stessa disposizione stabiliva che, per le
occupazioni  permanenti,  le  variazioni  in  aumento  non  potessero
superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente.
    In  applicazione  di  tale  delega  era  stato emanato il decreto
legislativo  15  novembre  1993  n. 507  che,  agli  artt. 46  e  47,
determinava   i   criteri   per   l'applicazione   della   tassa  per
l'occupazione  del  sottosuolo  e  soprassuolo  con condutture, cavi,
impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.
    In  particolare,  poi,  l'art. 47, ai commi 1 e 2, stabiliva che:
"La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di
cui   all'art. 46   e'  determinata  forfettariamente  in  base  alla
lunghezza  delle  strade  comunali o provinciali per la parte di esse
effettivamente  occupata,  comprese  le strade soggette a servitu' di
pubblico passaggio"; cio', secondo i criteri nel comma 2 successivo.
    Infatti, l'art. 46 comma 2 affermava che "La tassa va determinata
in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
        a)  strade  comunali,  da  L.  250.000  a  L. 500.000 per km.
lineare o frazione;
        b)  strade  provinciali,  da  L. 150.000 a L. 300.000 per km.
lineare o frazione".
    Confrontando  le disposizioni del decreto legislativo, come sopra
riportate, con quelle della legge delega, che definivano i principi e
criteri  direttivi  che, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, il
governo   avrebbe   dovuto   osservare,   nell'esercizio  del  potere
legislativo  delegato,  era  facile  constatare  che  nessuno di tali
principi  e  criteri  direttivi  risultava  essere  stato,  di fatto,
rispettato.
    Infatti,  la  societa'  ricorrente  lamentava  che  non risultava
rispettato  il  criterio  della  adeguata  rispondenza della tassa al
beneficio  economico ritraibile, in quanto la misura massima e minima
della  tassazione  era  stata  stabilita in modo identico per tutti i
comuni  e tutte le provincie, con l'assurda conseguenza che l'imposta
de  qua  dovuta  per  le  occupazioni  con  linee elettriche, potesse
risultare piu' elevata di quella dovuta in altra localita'.
    Tutto  cio' contrastava non solo con il principio contenuto nella
legge  delega,  ma  anche con il principio generale di ragionevolezza
della imposizione.
    Infine,  lamentava  che  utilizzando  i  criteri  di  tassazione,
adottati dalla provincia, non risultava rispettato il principio, pure
espressamente  e  chiaramente indicato nella nonna di delega, in base
al  quale  la  nuova  disciplina avrebbe dovuto comportare un aumento
della tassazione delle occupazioni permanenti che non superasse, alla
data  del 31 dicembre 1993, il 50% delle misure massime di tassazione
vigenti alla riferita epoca.
    Con  le  motivazioni  espresse con il ricorso, veniva evidenziato
che  la  tassa iscritta a ruolo dalla Provincia di Ancona, per l'anno
1996,  ammontava  per tutte le occupazioni di suolo stradale, sia con
linee  elettriche  con  impianti  ad esse accessori a L. 146.690.000,
importo  notevolmente  superiore a quello pagato per anni precedenti;
infatti,   la  tassa  pagata  per  gli  anni  precedenti  (anno  1995
L. 7.449.000),   richiesta   con   l'avviso   di   accertamento,  era
notevolmente inferiore, senza considerare che tale aumento, peraltro,
non   poteva   trovare  giustificazione,  in  alcun  modo,  in  nuove
occupazioni realizzate.
    Evidentemente, da quanto sopra esposto, emergeva chiaramente che,
utilizzando  i  criteri  di  tassazione  adottati dalla provincia, si
avrebbe una palese violazione del limite del 50%, sancito nella legge
delega.
    Conseguentemente,  la difesa della societa' ricorrente, affermava
che  la  nuova  normativa,  adottata  dalla provincia, comportava una
chiara illegittimita' della disciplina, di cui al d.lgs. n. 507/1993,
per eccesso di delega.
    In  ogni  caso, poi, riteneva che la prova dell'eccesso di delega
poteva  essere  raggiunta  anche  in  altro modo; cioe' attraverso un
confronto  fra le disposizioni del decreto delegato e del Testo unico
della finanza locale (T.U.F.L.) approvato con R.D. 14 settembre 1931,
n. 1175  e  successive modifiche. La precedente normativa sui tributi
locali,   infatti,   all'art. 198   (per  le  occupazioni  con  linee
elettriche   sotterranee)  e  all'art. 195,  integrato  con  d.m.  26
febbraio  1933,  aggiornato al di' 1 gennaio 1988 (per le occupazioni
con  linee  elettriche  aeree)  fissava  le  tariffe  massime, per le
occupazioni con condutture e linee elettriche, nella seguente misura:
        L. 150  a  metro  lineare  (pari  a  L.  150.000 a km) per le
occupazioni  con  condutture  elettriche  sotterranee con un diametro
inferiore a 20 cm.;
        L. 6.760  e  L. 8.450  per  km  non  frazionabile  nel centro
abitato per le occupazioni con linee elettriche aeree rispettivamente
con  sostegni  e senza sostegni al suolo nei comuni della classe E-F,
classe  qui  in  esame  per  le  occupazioni  nelle  altre  zone  del
territorio  comunale  esistevano  tariffe  ancora  piu' basse (fino a
L. 4.225 a km per il "rimanente territorio").
    Pertanto,  o  si  riteneva  che la legge delega, nell'indicare il
limite  del  50%  all'aumento  della  tassa,  non avesse stabilito un
obbligo  per  il legislatore delegato, oppure si riteneva, viceversa,
che  il  d.lgs. n. 507/1993 avesse violato i limiti della delega. Era
evidente,  peraltro,  che la soluzione corretta non poteva essere che
la  seconda,  perche' non vi era alcun motivo logico per ritenere che
quel principio, espresso in modo chiaro e preciso nella legge delega,
non  costituisse  un  preciso  obbligo  per il governo nell'esercizio
della funzione legislativa.
    Alla  luce  delle  suesposte  considerazioni,  la  societa'  ENEL
sollevava,  percio',  questione  di  legittimita'  costituzionale del
d.lgs.  n. 507/1993  per  violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Tale   questione   era,  ovviamente,  da  considerarsi  pregiudiziale
rispetto a tutti gli altri motivi.
    Con il secondo motivo del ricorso, poi, l'ENEL S.p.a. asseriva la
carenza di motivazione dell'atto impositivo.
    Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso, l'ENEL S.p.a. asseriva
l'illegittimita'  dell'avviso  di accertamento, ai sensi dell'art. 47
comma primo, d.lgs. n. 507/1993.
    Conseguentemente,  attese  le  suesposte  ragioni,  provvedeva  a
rassegnare le relative conclusioni.
    La  difesa  della societa' ricorrente chiedeva che la commissione
tributaria provinciale di Ancona:
        in  via  pregiudiziale,  volesse  sollevare  la  questione di
legittimita'  costituzionale  del  d.lgs. n. 507/1973, per violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
    In  via  principale  e  nel  merito,  poi,  in ipotesi che non si
provvedesse  a  proporre nelle opportune sedi la dedotta questione di
legittimita',  chiedeva  che  la  Commissione  tributaria  di Ancona,
constatata  la  carenza  di  motivazione  dell'avviso, qui impugnato,
volesse   emettere   la   declaratoria  di  illegittimita'  dell'atto
impositivo e, conseguentemente annullarlo, perche' infondato con ogni
altra idonea statuizione.
    Infine, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, chiedeva la
condanna  alle spese del presente giudizio, che venivano quantificate
in  L.  1.600.000,  di  cui  L.  1.400.000 per onorari e competenze e
L. 200.000 per spese.
    Con  lo  stesso atto introduttivo del giudizio, veniva richiesta,
ai sensi dell'art. 47 del d.Lgs. n. 546/1992 la sospensione dell'atto
impuguato,  in  quanto sussistevano sia il presupposto del fumus boni
iuris, sia quello del periculum in mora.
    La  provincia  di Ancona, in persona del dirigente del 3o settore
ragioneria  dott. Franco Basso si costituiva in giudizio, quale parte
resistente  ai  sensi  dell'art. 23 del d.Lgs. n. 546/1992, pertanto,
con  apposita  nota,  depositata  il  di'  29  marzo  2000, presso la
segreteria  della  commissione  tributaria  provinciale di Ancona, il
predetto ente territoriale resisteva alla domanda, contestando hic et
inde   quanto   addotto   ex   adverso,   ribadendo   la  correttezza
nell'operare,  al  momento  della  emissione dell'impugnato avviso di
accertamento.
    In  particolare  deduceva  nel senso che, la dedotta questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 47  commi  1 e 2 del d.lgs.
n. 507/1993  sollevata dall'ENEL S.p.a. non riguardava, direttamente,
l'autonomia  impositiva della provincia e l'atto impugnato. Pertanto,
atteso   quanto   sopra   evidenziato   si   asteneva   da  qualsiasi
considerazione  in merito, chiedendo, in buona sostanza, la reiezione
della stessa eccezione pregiudiziale, per infondatezza della stessa.
    Inoltre,  assumeva che la motivazione dell'avviso di accertamento
si  evinceva  in modo chiaro dalla semplice lettura sistematica dello
stesso, attesa la denuncia di occupazione permanente di spazi ed aree
pubbliche   dalla  stessa  societa',  non  revocata,  ne'  modificata
successivamente, facendo presente, peraltro, che l'atto impugnato era
stato notificato nei termini di legge ed era del tutto legittimo.
    L'ente  territoriale resistente, poi, ribadiva che la consistenza
della  occupazione  di  spazi  ed  aree pubbliche era stata accertata
proprio sulla base della citata denuncia.
    Infine, si evidenziava la correttezza dell'avviso di accertamento
e,  pertanto, attese le argomentazioni, come sopra svolte, rassegnava
le relative conclusioni, come in atti.
    Pertanto,  chiedeva  che la commissione tributaria provinciale di
Ancona, volesse dichiarare:
        in  via  preliminare,  atteso  che non si intravedevano i due
indefettibili  elementi  per  poter concedere la sospensiva cautelare
degli   atti   impugnati,   il  non  accoglimento  della  domanda  di
sospensione;
        in  via pregiudiziale, attesa l'infondatezza della domanda di
parte  ricorrente, il rigetto della domanda pregiudiziale, tendente a
sollevare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale del d.Lgs.
n. 507/1973, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;
        in  via  principale e nel merito, la declamatoria di conferma
dell'impugnato   avviso   di   accertamento,   in  quanto  pienamente
legittimo, con la totale reiezione della domanda di parte ricorrente,
con  vittoria  di  spese  e competenze di giudizio, ex art. 15 d.lgs.
n. 546/1992, come integrato dall'art. 12 della legge n. 566/1996;
    Tutto cio' allo stato degli atti.
    Interveniva,  cosi',  il giorno 21 settembre 2000, fissato per la
trattazione  della causa, relativamente alla domanda cautelare, nella
quale  la  commissione  tributaria  adita  accoglieva  la  domanda di
sospensiva e fissava l'udienza del 14 dicembre 2000 ore 15.30, per la
discussione  della  causa  del  merito,  con  riserva di decidere, in
ordine  alle  spese,  in  tempo  successivo,  cioe'  al momento della
definizione del giudizio.
    All'udienza del 14 dicembre 2000, il presidente della commissione
tributaria  provinciale  di  Ancona,  rilevata  la  regolarita' delle
comunicazioni,  invitava  il  relatore  della  causa  ad  esporre  al
collegio  i  fatti e le questioni della controversia; successivamente
dava la parola al rappresentante della parte contribuente, al momento
prescritto, come da verbale in atti.
    Il    predetto    difensore,   riportandosi,   ampiamente,   alle
argomentazioni, di cui al ricorso, insisteva per l'accoglimento della
domanda  pregiudiziale e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso,
come  meglio  evidenziato anche nel relativo verbale in atti. Nessuno
era presente, invece, per la Provincia di Ancona.
    Ultimata  la  fase  della discussione il collegio, nella medesima
composizione,  si ritirava in camera di consiglio, ma si riservava la
decisione, attesa la complessita' delle questioni dedotte.
    In  data  21 giugno 2001 la commissione tributaria provinciale di
Ancona,  nella medesima composizione, emetteva la seguente ordinanza,
a scioglimento della riserva, in precedenza formulata.

                               Motivi
    La commissione tributaria provinciale di Ancona, decidendo in via
non  definitiva  sul  ricorso, qui in esame, osserva che la questione
pregiudiziale  di  illegittimita' costituzionale, sollevata dall'ENEL
S.p.a.,  con  la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, in
relazione  all'art. 47 d.lgs. n. 507/1993, in riferimento all'art. 76
della  Costituzione,  sia  rilevante  in  relazione alla causa di cui
trattasi.
    Infatti,  si ricorda che la difesa della societa' ENEL S.p.a. con
cui  e'  stato  sostenuto  che  la  predetta  disposizione del d.lgs.
n. 507/1993  citata  non  abbia  rispettato  i criteri ed i principi,
dettati  dalla  legge  23  ottobre  1992,  n. 421,  con  la  quale il
Parlamento  ha  delegato  il  Governo  ad  emanare uno o piu' decreti
legislativi  diretti  alla  revisione  ed  armonizzazione dei tributi
degli  enti  locali,  con  effetto dal 1 gennaio 1994, stabilendo tra
l'altro  che  la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi
ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e province avvenga in modo
da  realizzare  una  piu' adeguata rispondenza al beneficio economico
ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non piu' di cinque
classi  ed  in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni
in  aumento  non  possano  superare il 50% delle misure massime della
tassazione vigente.
    Il  collegio,  peraltro,  ritiene  che  la  questione  de qua, se
accolta,  determinerebbe  il  venire  meno  dei criteri di tassazione
delle  occupazioni  del  suolo delle linee elettriche, come applicati
nel  caso  di  specie  dalla  Provincia  di Ancona, in relazione alla
T.O.S.A.P.,    con   conseguente   illegittimita'   dell'accertamento
impugnato.
    Osserva  la commissione tributaria adita che l'art. 4 della legge
23  ottobre  1992,  n. 421 ha delegato, tra l'altro, il Governo della
Repubblica  ad  emanare,  entro  dodici mesi dalla data di entrata in
vigore  della  detta  legge,  uno o piu' decreti legislativi, diretti
alla  revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di
tributi  locali  vigenti,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:  ". . .b) spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni
e  delle  province:  1) rideterminazione della tariffe al fine di una
piu'  adeguata  rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche'
in  relazione  alla  ripartizione  dei  comuni  in non piu' di cinque
classi.  Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non
potranno  superare  il  10 per cento di quelle stabilite, per ciascun
anno,   ai   fini  delle  occupazioni  permanenti  ordinarie  di  cui
all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con r.d.
14  settembre  1931,  n. 1175  e successive modificazioni, e potranno
essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione
di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni
di  spazi  soprastanti  e  sottostanti il suolo con linee elettriche,
cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi".
    L'art. 47  del  d.lgs.  15 novembre  1993, n. 507, emanato per la
"revisione  ed annonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita'
e   del   diritto   sulle   pubbliche  affissioni,  della  tassa  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie
nonche'  della  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino  della  finanza territoriale", ed avente a specifico oggetto
"criteri   di   determinazione  della  tassa  per  l'occupazione  del
sottosuolo  e soprassuolo", ai punti nn. 1 e 2 stabiliva che "1. - La
tassa  per  le  occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con
condutture,   cavi   ed  impianti  in  genere,  di  cui  all'articolo
precedente,  e'  determinata  forfettariamente in base alla lunghezza
delle  strade  comunali  e  provinciali  occupate, comprese le strade
soggette  a  servitu'  di  pubblico  passaggio.  2.  -  La  tassa  va
determinata  in  base  ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade
comunali,  da  L.  250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione; b)
strade  provinciali,  da  L.  150.000  a  L. 300.000 per km lineare o
frazione".
    Orbene:  e'  di  tutta  evidenza  che il legislatore delegato, il
quale  pure  all'art. 38 del decreto legislativo in commento e per la
tipologia  di occupazioni da quella norma previste si e' puntualmente
attenuto  al criterio direttivo indicato dal richiamato punto 1 della
lett.   b)   dell'art. 4  della  legge  delega,  nel  procedere  alla
individuazione  dei  criteri  dai  quali  enucleare la determinazione
delle  tasse  per  l'occupazione  del  sottosuolo  e soprassuolo, ha,
inspiegabilmente  ed  immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare
la  fattispecie  in  assoluta  liberta'  e  completa autonomia, cosi'
omettendo,  nella  esplicitazione  degli  artt. 46  e  47, che qui ci
occupano,  in  quanto  base  normativa in applicazione della quale e'
stato  emesso  l'avviso  di  accertamento oggetto di impugnazione nel
presente procedimento, di dividere i comuni in classi, di considerare
il  beneficio  economico ritraibile e di rispettare il limite massimo
della   variazione  in  aumento  del  50%  rispetto  alla  tassazione
precedentemente in vigore.
    Ne'  puo'  trascurarsi  che la circolare della direzione centrale
per  la  fiscalita'  locale  in data 25 marzo 1994 ha di poi dettato,
giusta  legge  delegata,  i  criteri  concreti  cui  i comuni in sede
regolamentare  dovevano attenersi, precisando che gli importi siccome
determinati  alla  richiamate  lettere  a) e b) del piu' volte citato
art. 47  rappresentano non gia' tariffe, bensi' misure di tassazione,
non  assoggettate  ai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dello stesso
art. 4 della legge delega.
    Non  puo' pertanto revocarsi in dubbio la necessita' di esaminare
e  valutare  se  il  legislatore  delegato  si  sia  o  meno posto in
contrasto  con  i  rappresentati principi di cui alla legge delega e,
pertanto,  con l'art. 76, primo comma, della Costituzione, laddove ha
ritenuto  di  attenersi, ed infatti si e' attenuto, esclusivamente ad
un  criterio  forfettario  ed  ha  aumentato la tassazione previgente
oltre  ogni limite, siccome si evince ictu oculi dal confronto fra le
attuali  misure  della  tassa  e  quelle  risultanti dalla precedente
normativa,   di  cui  al  T.U.F.L.  n. 1175  del  1931  e  successive
modifiche.
    Ora  per converso, non appare a questa commissione tributaria, ch
la legge delega, di assoluta chiarezza, possa lasciare e lasci spazio
all'interprete,  laddove,  fissando  i  criteri  di cui al piu' volte
citato  art. 1  ha  stabilito  dei  principi  di  carattere generale,
applicabili  in  ogni  caso  e  per  tutti  i  tipi  di  occupazione,
demandando all'ulteriore criterio integrativo (ovvero quello dei c.d.
"parametri   significativi")  l'esclusivo  fine  di  specificare,  in
particolare,  per  le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la
modalita',  che  deve  essere  forfettaria, di determinazione, sempre
nell'ambito e nel rispetto degli esplicitati principi, delle concrete
misure di tassazione.
  A  questo punto, poi, occorre ricordare, da parte del collegio, che
in tempi recenti, vi sono state numerose ordinanze di remissione alla
Corte  Costituzionale,  a  seguito  di  pronunzie  della  commissione
tributaria  provinciale  e  regionale (cfr., ordinanze del 9 novembre
1996, commissione tributaria provinciale di Cagliari, 19 aprile 1997,
commissione  tributaria  provinciale  di Brindisi, 22 dicembre 1997 -
n. 2 ordinanze - commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia,
10  dicembre  1997 e 4 maggio 1998 commissione tributaria provinciale
di  Torino,  19 giugno 1998 - n. 3 ordinanze - commissione tributaria
provinciale  di Arezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 167 e 556 del
Registro  Ordinanze 1997 ed ai nn. 357, 358, 648, 835, 844, 845 e 846
del  Registro  Ordinanze  1998,  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  nn.  15  e  37, 1a serie speciale dell'anno 1997 e
nn. 21,  38, 45 e 47 1a serie speciale dell'anno 1998), che risultano
ben   conosciute   dal   collegio   ed  i  cui  assunti  sono  ancora
condivisibili.
    Il  collegio ritiene la non manifesta infondatezza, sulla dedotta
questione, anche in relazione all'art. 23 della Costituzione, dove e'
affermato   il   principio  secondo  il  quale  "nessuna  prestazione
personale  o  patrimoniale  puo'  essere  imposta se non in base alla
legge".
    Appare evidente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte
costituzionale,  che  il  contenuto e la finalita' dell'art. 23 della
Costituzione si esaurisce nel prescrivere una riserva di legge.
    Tale  affermazione  deve  essere  vista  nel senso che condizione
essenziale ner la legittimita' costituzionale dell'imposizione di una
prestazione  patrimoniale  e'  che la stessa sia imposta in base alla
legge.
    L'espressione   "in   base  alla  legge"  si  deve  interpretare,
peraltro,  in relazione al fine della garanzia della liberta' e della
proprieta'  individuale. Pertanto la legge che attribuisca ad un ente
il potere di imporre una prestazione patrimoniale non deve, comunque,
lasciare all'arbitrio dell'ente impositore medesimo la determinazione
della prestazione.
    Si ritiene, peraltro, che la soluzione prospettata con la recente
ordinanza,  emessa  dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. ord.
24  marzo  -  2  aprile  1999, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, del 14 aprile 1999, n. 120 pagg. 39
e  seguenti) non risulta, allo stato, essere risolutiva del problema,
perche'  rimette,  in  ultima  analisi, la decisione, sul presupposto
dello jus superveniens, ai giudici tributari.
    Cio',  perche' la stessa Corte costituzionale, non ha sicuramente
risolto,  una  volta  per tutte, la dedotta questione, in quanto solo
alla  luce  dello  stesso jus superveniens, di cui all'art. 31, comma
27,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ritenuto di restituire
gli  atti  ai  giudici remittenti, affinche' gli stessi valutino "...
sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate questioni
di    costituzionalita'   l'eventuale   incidenza   della   normativa
sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti ...".
    Tutto  cio',  pero',  non  viene  ritenuto risolutivo da parte di
questo  collegio,  principalmente  per  il  fatto  che proprio lo ius
superveniens  (cfr.  art. 31  comma  27  della legge 23 dicembre 1998
n. 448)  non  sembra  possa  aver  fatto  cessare  la rilevanza della
dedotta   questione   nel  caso  di  specie  anche  alla  luce  delle
osservazioni sopra svolte.
    La  commissione  tributaria  di  Ancona, peraltro, ricorda che lo
stesso  collegio  con  altra  ordinanza, in analoga materia cfr., per
tutte,  comm.  trib.  prov. di Ancona, Pres. dott. A. Rosellini, rel.
avv. S.  Gianni,  ordinanza  del  21 ottobre 1999-11 gennaio 2000) ha
trasmesso  gli  atti  della  Corte costituzionale; non risulta essere
intervenuta, allo stato, una pronuncia al riguardo.
    Conseguentemente, la commissione tributaria provinciale di Ancona
ritiene   di   investire,   nuovamente,   della  questione  la  Corte
costituzionale,  in  accoglimento della eccezione pregiudiziale, come
sollevata  con  il  ricorso da parte dell'ENEL S.p.a., sospendendo il
giudizio di merito.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge cost. 9 febbraio
1948  n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.Lgs. 15 novembre 1993
n. 507,  in  riferimento  agli  artt. 76  e  23  della  Costituzione,
dichiarando  altresi' che la rilevanza della questione non e' cessata
per effetto dello jus superveniens (legge 23 dicembre 1998, n. 448);
    Sospende conseguentemente il giudizio in corso dinanzi ad essa ed
ordina  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la
risoluzione della questione sollevata, previa notifica della presente
ordinanza  alle  parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  previa comunicazione della medesima ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
    Manda la segreteria per gli adempimenti suddetti.
        Ancona, addi' 21 giugno 2001
                      Il Presidente: Rosellini
                        Il relatore: Gianni
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