N. 482 ORDINANZA 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Toscana - Edilizia e urbanistica - Mutamento di destinazione
  d'uso   degli   immobili   -  Assoggettamento  ad  attestazione  di
  conformita',    anziche'    a    concessione,    con    conseguente
  inapplicabilita'  delle sanzioni penali - Prospettato contrasto con
  il  regime  di concessione previsto dalla legislazione statale, con
  disparita'  di  trattamento  degli  immobili  siti  nelle  restanti
  regioni  e  violazione  della  riserva  di legge statale in materia
  penale  - Sopravvenuta nuova normativa - Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- Legge  Regione  Toscana  14  ottobre  1999,  n. 52, art. 4, comma 1
  lettera  e),  comma  2 lettera d) numeri 1 e 2, e comma 5; legge 28
  febbraio 1985, n. 47, art. 25, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lettera  e),  comma  2,  lettera d) nn. 1 e 2, e comma 5, della legge
della   Regione   Toscana   14 ottobre   1999,   n. 52  (Norme  sulle
concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attivita'
edilizie  -  Disciplina  dei  controlli nelle zone soggette a rischio
sismico  -  Disciplina  del  contributo  di  concessione - Sanzioni e
vigilanza   sull'attivita'   urbanistico-edilizia   -   Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica
alla  legge  regionale 17 ottobre 1983, n. 69), nonche' dell'art. 25,
ultimo  comma,  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e  sanatoria  delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il
19 dicembre   2000  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale  di  Grosseto nel procedimento penale nei confronti di S.A.
ed altri, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 43
dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento  della  Regione  Toscana  e  del
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 settembre  2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Udito l'avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di   Grosseto,  con  ordinanza  del  23 novembre  2000,  parzialmente
rettificata con successivo decreto del 19 dicembre 2000, nel corso di
un  procedimento  penale  per violazione di standards urbanistici, in
relazione   al   mutamento  di  destinazione  d'uso  di  un  immobile
realizzato  mediante  interventi di ristrutturazione effettuati senza
concessione   edilizia,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 4,  comma 1 lettera e), comma 2, lettera d)
nn. 1  e  2,  e comma 5, della legge della Regione Toscana 14 ottobre
1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie
d'inizio  delle  attivita'  edilizie - Disciplina dei controlli nelle
zone  soggette  a  rischio  sismico  -  Disciplina  del contributo di
concessione     -     Sanzioni     e     vigilanza     sull'attivita'
urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
23 maggio  1994,  n. 39  e  modifica  alla legge regionale 17 ottobre
1983,   n. 69),  nonche'  dell'art. 25,  ultimo  comma,  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
edilizie), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione;
        che  l'ordinanza censura l'art. 4, comma 1, lettera e), comma
2, lettera d) numeri 1 e 2 e comma 5, della legge regionale n. 52 del
1999,  nella  parte in cui assoggetta ad "attestazione di conformita'
con  le  vigenti  norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi   comunali,   delle  salvaguardie  regionali,  provinciali  e
comunali"  "i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici
ed  aree  anche  in  assenza  di opere edilizie" e "gli interventi di
ristrutturazione  edilizia  (...) rivolti a trasformare gli organismi
edilizi  mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente",
in contrasto con il regime di concessione previsto dalla legislazione
statale,  nonche'  censura l'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47
del 1985, nella parte in cui attribuisce alle regioni la competenza a
stabilire  quali  mutamenti  di  destinazione  d'uso  degli  immobili
possono   essere   eseguiti   previa   concessione   e  quali  previa
autorizzazione;
        che,   ad   avviso   del   rimettente,   le  norme  censurate
recherebbero  vulnus al principio di eguaglianza formale, dal momento
che non sarebbe giustificata la differenziazione della disciplina del
mutamento di destinazione d'uso degli immobili nel territorio toscano
rispetto  alle  altre  regioni e si produrrebbe altresi' l'effetto di
far dipendere la rilevanza penale di una medesima condotta "dal luogo
in  cui  il  reato  e'  stato  accertato,  con  la conseguenza che un
medesimo  comportamento  riceve  trattamenti  differenti  nell'ambito
dello stesso territorio nazionale";
        che,  inoltre,  secondo  il  giudice a quo la norma regionale
impugnata,  sottraendo  i  mutamenti  di  destinazione  d'uso  e  gli
interventi  di  ristrutturazione  edilizia  al  regime concessorio ed
escludendo   l'applicabilita'  delle  norme  statali  che  sanzionano
penalmente  gli  interventi  edilizi  senza  concessione,  come  pure
l'art. 25,  ultimo  comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in
cui  consente  una disciplina regionale del mutamento di destinazione
d'uso   degli  immobili  difforme  da  quella  statale,  violerebbero
entrambi  il  principio  della  riserva  di  legge statale in materia
penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione);
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
        che,  ad  avviso  della  difesa  erariale, la norma regionale
censurata  avrebbe  correttamente attuato l'ultimo comma dell'art. 25
della   legge   n. 47  del  1985,  il  quale  avrebbe  legittimamente
attribuito  alle  regioni  la  competenza  a stabilire gli interventi
realizzabili  previa  concessione  o  previa autorizzazione, "essendo
coessenziale  al  sistema di legislazione concorrente la possibilita'
di  una  differenza  di  disciplina nei diversi ambiti regionali, nei
limiti  dei  principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale,
nella specie rispettati";
        che  e' intervenuta nel giudizio la Regione Toscana chiedendo
che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  e,  in subordine,
infondata;
        che,  nella  memoria  depositata  in prossimita' dell'udienza
pubblica,  la  Regione ha chiesto che la Corte ordini la restituzione
degli  atti  al  giudice  a  quo per il riesame della rilevanza della
questione, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, la
legge 21 dicembre 2001, n. 443, assoggettando a denuncia di inizio di
attivita'  (DIA)  anche  gli  interventi di ristrutturazione edilizia
comprensivi   della   demolizione   delle  opere  nonche'  tutti  gli
interventi   gia'   sottoposti   a   concessione   edilizia,  avrebbe
profondamente modificato il quadro normativo di riferimento.
    Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione,  e'  entrata  in vigore la legge 21 dicembre 2001, n. 443
(Delega  al  Governo  in  materia  di  infrastrutture ed insediamenti
produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  il rilancio delle
attivita' produttive), la quale ha esteso il regime della denuncia di
inizio  di  attivita' (DIA) a molteplici interventi fra i quali anche
le   ristrutturazioni   edilizie,   i  sopralzi,  le  addizioni,  gli
ampliamenti e le nuove edificazioni (art. 1, comma 6);
        che   la  legge  n. 443  del  2001,  all'art.  1,  comma  12,
espressamente  prevede  che  "le  disposizioni  di  cui al comma 6 si
applicano   nelle   regioni  a  statuto  ordinario  a  decorrere  dal
novantesimo  giorno  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge"  e  che  "le  regioni  a statuto ordinario, con legge, possono
individuare  quali interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a
concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia";
        che,  sempre  successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
entrata  in  vigore  la  legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia  di infrastrutture e trasporti), la quale, all'art. 13, commi
7 e 8, ha modificato il predetto art. 1, comma 12, della legge n. 443
del  2001,  stabilendo  l'immediata applicabilita' delle disposizioni
del comma 6 nel caso che "leggi regionali emanate prima della data di
entrata  in  vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto
previsto  dalle  lettere  a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche
disponendo  eventuali  categorie  aggiuntive e differenti presupposti
urbanistici";
        che  le  norme,  sopravvenute  all'ordinanza  di  rimessione,
incidendo  sui  principi  informatori  della materia, influiscono sul
complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice a
quo  e  quindi impongono un nuovo esame dei termini della questione e
della sua perdurante rilevanza;
        che,   pertanto,   gli   atti  devono  essere  restituiti  al
rimettente, affinche' proceda ad un nuovo esame della rilevanza della
questione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Grosseto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

                       Il Presidente: Ruperto

                       Il redattore: Capotosti

                      Il cancelliere: Di Paola

    Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.

              Il direttore della cancelleria: Di Paola

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