N. 487 ORDINANZA 20 - 26 novembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Rogatorie  all'estero  -  Documenti  acquisiti o
  trasmessi    privi   della   certificazione   di   autenticita'   -
  Inutilizzabilita'  -  Prospettato  contrasto  con  il  principio di
  conformazione    dell'ordinamento    alle    "norme    generalmente
  riconosciute" (per violazione di una consuetudine internazionale) e
  con  il principio del contraddittorio tra le parti - Questione gia'
  oggetto  di  esame  e  dichiarata  manifestamente  inammissibile  -
  Manifesta inammissibilita'.
- Cod.  proc.  pen.,  art. 729, comma 1, come modificato dall'art. 13
  della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
- Costituzione, artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 729, comma 1,
del  codice  di  procedura  penale,  come modificato dall'articolo 13
della   legge   5 ottobre   2001,   n. 367  (Ratifica  ed  esecuzione
dell'Accordo  tra  Italia  e  Svizzera  che  completa  la Convenzione
europea  di  assistenza  giudiziaria  in materia penale del 20 aprile
1959  e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998,
nonche'  conseguenti  modifiche  al  codice  penale  ed  al codice di
procedura  penale),  promossi  con due ordinanze del 22 novembre 2001
dal  Tribunale  di  Catanzaro  -  sezione per il riesame, iscritte ai
nn. 163 e 164 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  con due distinte ordinanze di contenuto pressoche'
identico,  emesse  il  22 novembre  2001, il Tribunale di Catanzaro -
sezione  per  il  riesame, ha sollevato, in riferimento agli articoli
10,  primo  comma,  e 111, primo e secondo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  dell'art. 729,  comma  1,  del codice di
procedura  penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre
2001,  n. 367  (Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  Italia e
Svizzera   che   completa   la   Convenzione  europea  di  assistenza
giudiziaria  in  materia  penale  del  20 aprile  1959  e  ne agevola
l'applicazione,   fatto   a   Roma   il  10 settembre  1998,  nonche'
conseguenti  modifiche  al  codice  penale  ed al codice di procedura
penale), nella parte in cui stabilisce l'inutilizzabilita' degli atti
acquisiti  o  trasmessi  per qualsiasi "violazione delle norme di cui
all'art. 696,  comma 1, cod. proc. pen., riguardanti l'acquisizione o
la  trasmissione  di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di
rogatoria";
        che  le  questioni  sono  sorte  nell'ambito  di due distinti
procedimenti   incidentali   di  riesame  di  due  diverse  ordinanze
cautelari,  emesse  entrambe  il  20 luglio  2001  dal giudice per le
indagini  preliminari  presso  il Tribunale di Paola nei confronti di
persone  indagate  per il delitto di illecita detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti;
        che  i  giudici  a  quibus  -  rilevato  che  la difesa degli
imputati   ha  eccepito  la  "inutilizzabilita'  delle  registrazioni
(nastri)   trasmesse   dall'autorita'  giudiziaria  tedesca,  perche'
pervenute  al  di  fuori  della  procedura  di rogatoria e, altresi',
l'inutilizzabilita' delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite
in  Germania  e  inviate  dalla  stessa autorita', per mancanza della
richiesta  attestazione di conformita' all'originale" e che l'ipotesi
accusatoria  si fonda esclusivamente su atti pervenuti in copia dalla
Germania,  in esecuzione di una rogatoria internazionale e sprovvisti
dell'attestazione  di conformita' - osservano che "la rilevanza delle
questione    di    illegittimita'   costituzionale   discende   dalla
riconducibilita' della eccezione proposta dalla difesa nell'ambito di
operativita' dell'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato
dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367";
        che  i  giudici  rimettenti  - posto che l'art. 9 della legge
n. 367  del  2001,  ha  modificato  il  primo comma dell'art. 696 del
codice  di  procedura  penale,  inserendo  tra  le  fonti  di diritto
internazionale  dirette  a  disciplinare  la cooperazione giudiziaria
l'espresso   richiamo   della   Convenzione   europea  di  assistenza
giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959,
ratificata  dall'Italia  con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica
ed  esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) - rilevano che
la  nuova disciplina avrebbe imposto "l'osservanza anche dell'art. 3,
comma 3, in conformita' al suo enunciato testuale";
        che  gli  stessi  giudici osservano che tale precetto sarebbe
richiamato espressamente dall'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., nel
testo  modificato  dall'art. 13 della legge n. 367 del 2001, la' dove
prevede,  per  qualsiasi "violazione delle norme di cui all'art. 696,
comma  1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o
di  altri  mezzi  di  prova  a  seguito  di rogatoria all'estero", la
sanzione  processuale dell'inutilizzabilita'; sanzione, quest'ultima,
- ad avviso dei giudici rimettenti - rilevabile in ogni stato e grado
del  procedimento  e  sanabile  solo mediante rinnovazione dell'atto,
"laddove  possibile", tenuto conto anche della disposizione del comma
1-ter dello stesso art. 729;
        che,  ad avviso dei Tribunali rimettenti, la nuova disciplina
avrebbe ripristinato il significato originario del precetto contenuto
nel  citato  art. 3,  comma  3,  della  Convenzione di Strasburgo del
20 aprile 1959 e, in tal modo, avrebbe contraddetto una "consuetudine
internazionale" formata tra tutti gli Stati firmatari - da ricondurre
nell'ambito  delle  "norme  del  diritto  internazionale generalmente
riconosciute"   alle   quali,   in  virtu'  del  principio  contenuto
nell'art. 10   della   Costituzione,  "l'ordinamento  giuridico  deve
conformarsi"  -  in  applicazione  della  quale  gli atti conseguenti
all'esecuzione,  allorche'  non  siano "formati dall'Autorita' che ha
eseguito  la  rogatoria",  sarebbero  "sempre restituiti in fotocopia
senza   autentificazione   e   con  la  sola  attestazione  da  parte
dell'Autorita'  richiesta - contenuta nella nota di accompagnamento -
che  la  rogatoria viene restituita evasa", e cosi' sarebbe garantita
"la corrispondenza del materiale trasmesso alla domanda rogatoriale";
        che,  cosi'  interpretato  l'art. 729,  comma  1,  cod. proc.
pen., sarebbe   in   contrasto  con  l'art. 10,  primo  comma,  della
Costituzione,  poiche'  violerebbe  una  consuetudine  internazionale
invalsa  nell'applicazione  del  citato  art. 3  della Convenzione di
Strasburgo del 20 aprile 1959, e in contrasto con l'art. 111, primo e
secondo  comma,  della Costituzione, nella parte in cui violerebbe il
principio del contraddittorio in condizioni di parita' tra le parti;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  e'  intervenuto in entrambi i
giudizi,  chiedendo che le questioni di legittimita' siano dichiarate
inammissibili e, comunque, infondate.
    Considerato  che  i  giudizi,  avendo  ad oggetto la questione di
legittimita'   costituzionale   della   stessa  norma,  sollevata  in
riferimento  a  parametri costituzionali coincidenti, e sotto profili
pressoche'  identici,  devono  essere  riuniti  per essere decisi con
un'unica pronuncia;
        che  i  giudici  a  quibus  dubitano  -  in  riferimento agli
artt. 10,   primo   comma,  e  111,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione - della legittimita' costituzionale dell'art. 729, comma
1,   cod.  proc.  pen.,  come  modificato  dall'art. 13  della  legge
5 ottobre  2001,  n. 367  (Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo tra
Italia  e  Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria  in  materia  penale  del  20 aprile  1959  e  ne agevola
l'applicazione,   fatto   a   Roma   il  10 settembre  1998,  nonche'
conseguenti  modifiche  al  codice  penale  ed al codice di procedura
penale),  nella  parte  in cui stabiliscono l'inutilizzabilita' degli
atti  acquisiti  o  trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di
Convenzione   in   materia  di  assistenza  giudiziaria,  riguardanti
l'acquisizione  o  la  trasmissione  di documenti o di altri mezzi di
prova a seguito di rogatoria;
        che,  secondo i giudici rimettenti, dall'espresso rinvio, che
risulterebbe  dagli articoli 729, comma 1, e 696, comma 1, cod. proc.
pen.,   alle   regole   della   "Convenzione  europea  di  assistenza
giudiziaria  in  materia  penale  firmata  a  Strasburgo il 20 aprile
1959",  dovrebbe  conseguire  l'inutilizzabilita' dei documenti privi
della  certificazione  di autenticita', perche' trasmessi dallo Stato
richiesto  in  violazione  dell'art. 3 della Convenzione del 1959 che
imporrebbe  la  trasmissione  dei  documenti  "in  originale"  o,  in
mancanza, in copia munita di "certificato di conformita'";
        che  -  ad  avviso dei rimettenti - l'art. 729, comma 1, cod.
proc.  pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001,
n. 367,    avrebbe    ripristinato   un'interpretazione   restrittiva
dell'art. 3  della  Convenzione  di  Strasburgo del 1959, superata da
quella  consuetudinaria,  in  base  alla  quale  gli atti conseguenti
all'esecuzione,  allorche'  non  siano "formati dall'Autorita' che ha
eseguito  la  rogatoria",  sarebbero  "sempre restituiti in fotocopia
senza   autentificazione   e   con  la  sola  attestazione  da  parte
dell'Autorita'  richiesta - contenuta nella nota di accompagnamento -
che  la  rogatoria viene restituita evasa", e cosi' sarebbe garantita
"la corrispondenza del materiale trasmesso alla domanda rogatoriale";
        che,  con  ordinanza n. 315 del 2002, questa Corte si e' gia'
pronunciata    sulla    questione,    dichiarandone    la   manifesta
inammissibilita';
        che  le  ordinanze  di  rimessione,  entrambe  emesse in data
anteriore  alla  citata  decisione,  non  contengono  profili nuovi o
comunque   argomentazioni  tali  che  possano  condurre  la  Corte  a
conclusioni differenti;
        che,   pertanto,   le   questioni  devono  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 729, comma 1, cod. proc. pen.,
come  modificato  dall'art. 13  della  legge  5 ottobre  2001, n. 367
(Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  Italia  e  Svizzera che
completa  la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale  del  20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma
il  10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale
ed  al  codice  di  procedura  penale),  sollevate  dal  Tribunale di
Catanzaro,  in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e
secondo comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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