N. 529 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2001
Ordinanza del 9 maggio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 novembre 2002) dalla commissione tributaria provinciale di Ancona sul ricorso proposto da Drago Marzo ed altri contro Agenzia Entrate II.DD. di Senigallia. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Disciplina - Assoggettamento dei professionisti lavoratori autonomi - Non deducibilita' dalla base imponibile delle spese per i lavoratori subordinati e parasubordinati, nonche' degli interessi passivi, dei canoni e di altri costi - Equiparazione dell'esercizio di attivita' professionale all'esercizio di impresa - Spostamento della spesa relativa al Servizio sanitario nazionale solo su alcune categorie di cittadini - Non deducibilita' della nuova imposta ai fini delle imposte dirette - Contrasto con il principio di capacita' contributiva - Violazione del principio di uguaglianza. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c), 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c), e 36, comma 3. - Costituzione, art. 3, 23 e 53.(GU n.48 del 4-12-2002 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 374/1999 depositato il giorno 30 marzo 1999, avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'IRAP anno 1998, contro la Direzione generale delle entrate, sezione di Ancona, proposto in proprio, dagli avvocati: Marco Drago, Roberto Drago e Stefano Drago. Svolgimento del processo I ricorrenti, di professione avvocati, attivita' professionale svolta in studio legale associato, in data 18 giugno 1998 hanno versato la somma di L. 5.096.000 a titolo di acconto dell'IRAP per l'anno 1998. Successivamente, con istanza del 18-26 ottobre 1998, hanno chiesto il rimborso della suddetta somma, oltre agli interessi di legge, al Centro di servizi di Pescara, ritenendo tale imposta non dovuta, eccependo l'illegittimita' del prelievo IRAP per violazione degli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione. Non avendo ricevuto riscontro, con ricorso presentato a questa commissione il 30 marzo 1999, hanno ripetuto la richiesta di rimborso, sul presupposto che detto tributo sia costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione. L'Amministrazione finanziaria non risulta costituita. Motivi della decisione La commissione ritiene che le questioni di costituzionalita' sollevate con riferimento ad alcune disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal d.lgs 10 aprile 1998, n. 137, non appaiono prive di fondamento. Infatti l'art. 11, comma 1, lett. c) nn. 1, 3 e 6, nella determinazione dell'imponibile fiscale non riconosce i costi per il personale dipendente, per quello assimilato e per i collaboratori coordinati e continuativi, e nega la detraibilita' degli interessi passivi, dei canoni leasing, ed altri costi. Non riconosce pertanto esborsi, che per il contribuente altro non sono che costi, e cio' in pieno contrasto con il principio della capacita' contributiva. La parificazione, fatta dall'art. 3, dei soggetti esercenti attivita' professionale all'attivita' d'impresa, non risulta giustificata alla luce delle disposizioni un materia dettate dal vigente codice civile. Possibile contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione si ravvisa con riferimento all'art. 36 del d.lgs. citato, quando determina il rapporto tra l'istituzione della nuova imposta (IRAP) e l'abolizione del contributo al S.S.N., in quanto si realizza uno spostamento dell'onere tributario da tutte le persone fisiche, ad una sola categoria. E la violazione dell'art. 3 della Costituzione si adombra laddove si determina la indeducibilita' dell'IRAP ai fini delle imposte dirette. Per ragionevoli motivi di economia, la commissione ritiene non evidenziare altri possibili contrasti delle norme contestate, con diversi articoli della Costituzione, in quanto gia' da altre commissioni esaminati. Peraltro, poiche' le questioni sollevate appaiono obiettivamente rilevanti per la definizione del presente giudizio, questioni dalla cui soluzione discende l'esito del ricorso.
P. Q. M. Questa commissione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, considerando rilevanti le questioni prospettate, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera c); 5, commi 1 e 2 ultima parte; 11, comma 1, lettera c); 5, comma 1 e ultima parte del comma 2; 11, comma 1, lettera c) e 36, comma 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998 n. 422, per contrasto con gli articoli 3, 23, e 53 della vigente Costituzione. Sospende il giudizio davanti a se' e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ancona, addi' 9 maggio 2001 Il Presidente-relatore: Mancinelli 02C21095