ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002 

Disposizioni  di  protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e
materiali  nel  territorio  della Repubblica di Albania colpito dagli
eventi alluvionali verificatisi nel corso dell'ultima decade del mese
di settembre 2002. (Ordinanza n. 3256).
(GU n.288 del 9-12-2002)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre   1999,  recante  Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri", pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23  luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Segretario  Generale  della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   del   10   settembre   2002  concernente
l'organizzazione  interna  del  Dipartimento della protezione civile,
con    il    quale,    nell'ambito    delle   attivita'   concernenti
l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza,
prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
  Considerato  che  lo  Stato  italiano  nell'ambito  dei rapporti di
cooperazione  internazionale  partecipa  alle attivita' di assistenza
alle   popolazioni   colpite  da  eventi  calamitosi  di  particolare
gravita';
  Considerato  inoltre che in Albania sono in corso di svolgimento da
parte  di  organizzazioni  non  governative  azioni  umanitarie  e di
cooperazione   allo  sviluppo  rientranti  nell'ambito  dei  rapporti
bilaterali tra l'Italia e l'Albania;
  Visto  il  trattato  di amicizia e collaborazione tra la Repubblica
italiana  e  la Repubblica di Albania, ratificato con legge 21 maggio
1998,   n.   170   che,   tra  l'altro,  con  l'art.  14  prevede  la
collaborazione  delle  parti  contraenti  nella  previsione  e  nella
prevenzione  delle  calamita'  naturali e per l'eliminazione dei loro
effetti;
  Considerato  che nel corso dell'ultima decade del mese di settembre
2002   il  territorio  dell'Albania  e'  stato  investito  da  piogge
torrenziali e che, in particolare, si sono verificate esondazioni dei
fiumi  Mat  e  Ura  che hanno comportato l'evacuazione di migliaia di
nuclei familiari;
  Considerata  la  permanenza  di  una  diffusa situazione di rischio
connessa alla imminenza della stagione invernale;
  Ravvisata   la  necessita'  di  corrispondere,  alla  richiesta  di
assistenza  formulata dalla Comunita' di S. Egidio attraverso l'invio
di materiali necessari per fronteggiare la situazione emergenziale in
argomento;
  Ritenuto  di  dover  adottare  ogni iniziativa utile finalizzata ad
evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e
a  cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione
in loco dei necessari interventi di prevenzione di possibili contesti
emergenziali;
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nel  quadro  delle iniziative adottate e da adottarsi in favore
della   Repubblica   di  Albania  colpita  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi nel corso dell'ultima decade del mese di settembre 2002,
in   adempimento   dei  doveri  di  cooperazione  internazionale  per
fronteggiare  situazioni  di  rischio e di emergenza, il Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e'  autorizzato  ad  assumere  tutti  gli  interventi e le iniziative
necessari  anche  utilizzando  beni e materiali per assicurare tutela
alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.
  2.  Il dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato
a   consentire   l'utilizzazione,  da  parte  di  organizzazioni  non
governative,  dei  necessari  beni  e  materiali  da  impiegarsi  per
impedire   il   verificarsi   di   maggiori  danni  alle  popolazioni
interessate.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi