MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 27 novembre 2002, n. 900468. 

Pacchetto  Integrato di Agevolazioni - PIA Formazione, chiarimenti in
merito alla circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001.
(GU n.289 del 10-12-2002)
 
 Vigente al: 10-12-2002  
 

                              Alle imprese interessate
                              Alle Banche Concessionarie
                              Agli Istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              Alla Confindustria
                              Alla Confapi
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              Alle Confederazioni Artigiane
  Con   circolare  n.  1167510  del  28  novembre  2001  (supplemento
ordinario  n.  271  della  Gazzetta  Ufficiale n. 292 del 17 dicembre
2001)   e'  stata  data  attuazione  alla  misura  2.1.b.,  Pacchetto
Integrato  delle  Agevolazioni  -  PIA  Formazione  -  "del Programma
Operativo  Nazionale "Sviluppo imprenditoriale locale" e con il punto
12.4  e'  stato  specificato,  tra  l'altro,  che,  in  sede di prima
applicazione  della normativa, l'avvio delle attivita' formative deve
avvenire  entro sessanta giorni dalla data del decreto di concessione
delle agevolazioni.
  Visto  che tali decreti di concessione sono stati emanati in data 4
luglio  2002, alcune banche concessionarie hanno chiesto chiarimenti,
al  Ministero  relativamente al computo del detto termine di sessanta
giorni, in quanto nello stesso rientra il mese di agosto, normalmente
caratterizzato  dalla  chiusura  feriale  degli stabilimenti e quindi
dalla sospensione della ordinaria attivita' lavorativa.
  A  tale  riguardo,  anche  in  considerazione dei ristretti termini
concessi  alle  imprese  per  l'avvio  delle  attivita' di formazione
relative  alla  prima  attuazione della normativa, si precisa che, ai
fini  del  computo  del termine di cui al punto 12.4 della menzionata
circolare,   il   mese  di  agosto  e'  da  considerare  con  effetto
sospensivo.
    Roma, 27 novembre 2002
                                                 Il Ministro: Marzano