DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2002, n. 280 

Regolamento   recante  modifica  dell'articolo  28  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  4 febbraio  1965,  n.  115,  per  la
parificazione  delle  quote  di  iscrizione  all'Albo  a  carico  dei
giornalisti professionisti e pubblicisti in pensione.
(GU n.300 del 23-12-2002)
 
 Vigente al: 7-1-2003  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  28  del  decreto del Presidente della Repubblica
4 febbraio  1965,  n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della
legge  3 febbraio  1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di
giornalista;
  Vista  la  deliberazione  del  18 aprile  2002,  con  la  quale  il
Consiglio  nazionale  dell'Ordine dei giornalisti propone la modifica
del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 1965;
  Visto  lo statuto adottato dall'Istituto nazionale di previdenza ed
assistenza  per  i  giornalisti italiani "G. Amendola", approvato con
decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale in data
24 luglio  1995, pubblicato, sottoforma di comunicato, nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995;
  Visto  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
17 giugno 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 30 settembre
2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1. All'articolo  28  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
4 febbraio  1965,  n.  115,  sono  soppresse  le  parole: ", a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 novembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 317