COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002 

Direttive per gli interventi nel settore aerospaziale. (Deliberazione
n. 75/2002).
(GU n.300 del 23-12-2002)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per
l'attuazione   degli   interventi   finalizzati   allo   sviluppo   e
all'accrescimento  di  competitivita'  delle  industrie  operanti nel
settore aeronautico;
  Vista  la  propria  delibera  22  dicembre  1998,  n. 155 (Gazzetta
Ufficiale n. 86/1999) che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge,
ha  stabilito  le  condizioni  di  ammissibilita'  alle  agevolazioni
finanziarie  dei  programmi  proposti  dalle imprese aeronautiche, ha
indicato  le  priorita'  e  determinato  i criteri per lo svolgimento
dell'istruttoria dei programmi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373,  art. 2, comma 1, lett. c), che ha devoluto a questo Comitato la
funzione  di  formulazione  degli  indirizzi di cui alla citata norma
della legge n. 808/1985;
  Vista  la  legge  7  agosto  1997,  n. 266, art. 4, commi 2 e 3, in
particolare  nella  parte  che  dispone interventi "per sviluppare le
capacita'   di   collaborazione   internazionale,   con   particolare
riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire,
da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di
lavoro   nell'ambito   dei   maggiori  programmi  aeronautici  civili
predisposti   dall'industria   dell'Unione   europea"   nonche'  "per
garantire   un   qualificato  livello  della  presenza  italiana  nei
programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle
esigenze  della  difesa  aerea  nazionale  e  realizzati nel contesto
dell'Unione europea";
  Vista  la  legge  23  dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 5, che
prevede  la  concessione, con le modalita' e nelle misure di cui alla
citata  legge  n.  808/1985, di finanziamenti ai progetti nel settore
spaziale   con   particolare  ricadute  commerciali  individuati  dal
Ministero  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e il Ministero
della difesa;
  Vista  la  propria  delibera  15  novembre  2001,  n.  91 (Gazzetta
Ufficiale  n. 287/2001) che ha stabilito direttive per gli interventi
concernenti i progetti nel settore spaziale di cui all'art. 145 della
legge  n.  388/2000,  definendo  la quota delle disponibilita' di cui
alla legge n. 808/1985 utilizzabile per i detti progetti;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante tra
l'altro  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e di funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal
decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
nella legge 3 agosto 2001, n. 317, il quale ha istituito il Ministero
delle  attivita'  produttive  e disposto tra l'altro il trasferimento
allo  stesso  delle funzioni del precedente Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  art.  7, relativo alle funzioni della Direzione generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita';
  Vista  la  disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo n. 96/C45/06 (Gazzetta Ufficiale Comunita' europea
n. C45/C/1996);
  Vista  la  disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato alle
piccole  e  medie imprese n. 96/C213/04 (Gazzetta Ufficiale Comunita'
europea n. C213/4/1996);
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  al
prolungamento  della  citata disciplina circa gli aiuti di Stato alla
ricerca  e  sviluppo  fino  al  31  dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale
Comunita' europea n. C111/2002);
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea relativa agli
aiuti  "de  minimis"  n.  96/C  68/06  (Gazzetta  Ufficiale Comunita'
europea n. C68/9/1996);
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'industria,  commercio  e
artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229/1997  relativo  a  "Adeguamento  alla  disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
  Vista la nota del 25 luglio 2002 (prot. 751479-15/0-3) con la quale
il  Ministero  delle  attivita' produttive ha trasmesso una proposta,
positivamente valutata dal Comitato interministeriale per lo sviluppo
dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985,
concernente  modifiche  ed  integrazioni  agli  indirizzi a suo tempo
stabiliti  dal  Comitato  stesso,  intese  ad  orientare l'intervento
pubblico   al   conseguimento   di  obiettivi  di  sviluppo  generale
dell'industria  aeronautica  nel  rispetto del quadro della normativa
comunitaria;
  Preso  atto  della  situazione  e  delle prospettive dell'industria
aeronautica  quali  risultano  dal  documento allegato alla relazione
previsionale  e  programmatica per gli anni 2002-2004 con particolare
riguardo agli indirizzi diretti a:
    a) perseguire  lo  sviluppo di quelle filiere tecnologiche in cui
le  imprese  italiane, possedendo nuclei di capacita' e competenze di
rilievo,  abbiano  maggiori opportunita' di consolidamento di aree di
eccellenza in ambito internazionale;
    b) promuovere  l'inserimento  dell'industria  italiana nel quadro
delle  partnership  internazionali  privilegiando, nella salvaguardia
delle  capacita' industriali nazionali, il consolidamento di adeguati
ruoli sia produttivi che di management;
  Considerata  l'opportunita'  di  adeguare criteri di selezione e di
graduatoria  di  programmi  e  di ammissione di attivita', nonche' di
rideterminare   livelli   di   incentivazione  ai  finanziamenti  dei
programmi aeronautici con elementi rappresentativi dello sviluppo del
settore  in  tutte le sue articolazioni nel contesto dell'ordinamento
comunitario;
  Rilevato  che  la finalita' e le procedure stabilite dalla legge n.
808/1985  devono  considerarsi  specifiche  dell'intervento  pubblico
previsto  per  il  settore,  senza  possibilita'  di  sovrapposizioni
procedurali, per lo stesso programma, con altri sistemi incentivanti;
  Ravvisata  la necessita' di modulare i livelli di incentivazione in
rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria
e  da  quella  nazionale,  ed  alle esigenze dell'apparato produttivo
nazionale   nel  contesto  del  Mercato  unico  e  della  progressiva
integrazione  delle  aziende  in nuovi soggetti operanti a livello di
Unione europea;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  Il  Ministero  delle attivita' produttive, per l'applicazione della
legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive:
1. Condizioni di ammissibilita'.
  1.1  Possono  beneficiare  degli interventi previsti dalla legge n.
808/1985  le  imprese  italiane  con attivita' principale nel settore
aerospaziale che operino:
    a) a livello di sistema o di sottosistema principale;
    b) nella componentistica - meccanica od elettronica - in qualita'
di  sub-contraenti in un'attivita' dipendente da quella, gia' ammessa
ad  intervento  di  cui alla legge n. 808/1985, di soggetto di cui al
precedente  punto  a)  nel  quadro  di  programmi  aeronautici  o  di
programmi  spaziali con ricadute commerciali svolti in collaborazione
internazionale.
  1.2   Sono   considerate   con  attivita'  principale  nel  settore
aerospaziale  le  imprese  il  cui  fatturato medio, nei tre esercizi
precedenti  la domanda di ammissione ai benefici, e' per oltre il 50%
dovuto  ad  attivita'  di  costruzione, trasformazione e revisione di
aeromobili,  motori,  equipaggiamenti,  materiali aeronautici e parti
degli  stessi o di costruzione di sistemi satellitari, di lancio e di
trasporto  spaziale,  stazioni  di  terra, equipaggiamenti, materiali
spaziali e parti degli stessi.
  Per   i  rami  di  azienda  istituiti  con  apposita  deliberazione
societaria  che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed
economica con contabilita' sezionali, la predetta percentuale del 50%
viene  verificata  nell'ambito delle suddette contabilita' sezionali,
sulla  base  di  apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal
certificatore  aziendale.  Per  rami  di azienda di nuova istituzione
viene   fatto   riferimento   ad   idonea   riclassificazione   della
contabilita' per le attivita' interessate.
  Per  le  nuove imprese derivanti da concentrazioni di altre aziende
preesistenti   viene   fatto   riferimento  al  fatturato  risultante
dall'ultimo bilancio di queste.
  Sono  considerate  imprese  con  attivita'  principale  nel settore
aerospaziale  anche le piccole e medie imprese il cui fatturato medio
dovuto  alle  attivita'  di  cui  al  punto  1.1,  nei  tre  esercizi
precedenti  alla  domanda  di ammissione ai benefici, e' superiore al
25%.
  1.3  Gli  interventi,  nella forma di crediti agevolati, riguardano
progetti industriali di ricerca e sviluppo finalizzati a programmi di
costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e
materiali  aeronautici  e  progetti industriali di ricerca e sviluppo
finalizzati  a  programmi  con ricadute commerciali di costruzione di
sistemi  satellitari,  di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di
terra, equipaggiamenti e materiali spaziali.
  1.4  I  suddetti  progetti  devono essere realizzati nell'ambito di
programmi  di  collaborazione  internazionale sulla base di specifici
accordi industriali e sono esaminabili solo se:
    a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica
riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti;
    b) comportino  -  nel quadro della compartecipazione dell'impresa
richiedente alle attivita' di ricerca e sviluppo - una partecipazione
al  rischio  industriale tale da non dar luogo ad un mero rapporto di
fornitura;
    c) non  siano  avviati prima della presentazione della domanda di
cui al punto 3.2.
  La  precedente  lettera  b)  non  si applica alle imprese di cui al
punto 1.1, b).
  1.5  Ai  fini  degli  interventi  sono  considerate  ammissibili le
attivita'   di   esecuzione   di   studi,   progettazioni,  sviluppi,
realizzazione di prototipi e sperimentazione preseriale riguardanti:
    a) sistemi, sottosistemi o componenti;
    b) impianti  e  attrezzature-pilota  per  la  realizzazione degli
stessi,  nonche'  attivita' per la realizzazione e sperimentazione di
dimostratori.
  1.6  Per  i  soli  programmi  che  siano  riconosciuti, su conforme
valutazione  del  Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985,
funzionali   alla  sicurezza  nazionale  e  finalizzati  a  specifici
impieghi militari, possono essere considerate altresi' ammissibili le
attivita'  di  industrializzazione ed avviamento alla produzione sino
al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.
  1.7  Gli  interventi  possono essere effettuati solo se il progetto
presenti   carattere   di   addizionalita'  rispetto  alla  ordinaria
attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  dell'impresa.  Tale carattere e'
presunto per i progetti di piccole e medie imprese.
  1.8  Sono  escluse  dagli  interventi  le  quote  di progetto delle
imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di progetto
dell'impresa  italiana  sia  subcommessa  a  soggetti  di  Paesi  non
appartenenti  all'Unione europea per oltre il 25%, il progetto stesso
non sara' ammesso agli interventi del Ministero.
  1.9 Le nuove attivita' di programma devono essere avviate in misura
sostanziale   entro   sei  mesi  dal  decreto  di  concessione  delle
agevolazioni ai sensi della legge n. 808/1985, art. 4, comma 8.
  1.10  La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi
internazionali  potenzialmente concorrenti dovra' essere valutata con
particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed
alle  ricadute  tecnologiche,  alle potenzialita' di penetrazione dei
mercati  ed  alle  possibilita'  di  incrementare  la  partecipazione
dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.
2. Criteri di selezione e graduatoria.
  2.1  Sono considerati prioritari, ai sensi della legge n. 808/1985,
art.  4,  comma  3,  i  progetti  nei  quali ricorrano almeno tre dei
seguenti requisiti:
    a) accrescano   l'autonomia   tecnologica   italiana   in  quanto
riguardanti  sviluppi  di  alta specializzazione e/o innovativi e, di
conseguenza, caratterizzati da un elevato rischio tecnologico;
    b) prevedano     l'equilibrata     partecipazione    dell'azienda
richiedente  allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse
fasi;
    c) richiedano   adeguata   capacita'   gestionale  a  livello  di
integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;
    d) prevedano   un   utilizzo   diretto  in  prodotti  tipicamente
aerospaziaii  per  almeno  il  50%  delle serie da produrre, o per un
periodo  di  tempo  pari alla meta' della durata totale del programma
produttivo;
    e) siano inseriti in progetti di comune interesse europeo;
    f) favoriscano  l'occupazione qualificata e lo sviluppo economico
e  tecnologico  nelle  aree  del  territorio  nazionale incluse nelle
regioni previste dalle norme di attuazione dell'art. 87 (ex art. 92),
paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam;
    g) non  comportino  corresponsione di "quote d'ingresso" da parte
dell'azienda   italiana  richiedente  a  vantaggio  del  partecipante
straniero.
  2.2  Una  precedenza  nell'assegnazione  dei fondi e' attribuita ai
programmi nei quali, a parita' delle valutazioni di cui al precedente
punto 2.1, ricorra uno o piu' dei seguenti requisiti:
    a) presentino uno specifico maggiore rischio nei tempi di ritorno
dell'investimento  quale  diretta  conseguenza dell'elevato contenuto
tecnologico del programma;
    b) vengano  realizzati da soggetti derivanti dalla fusione di due
o  piu' piccole e/o medie aziende, l'unione delle quali sia agevolata
-  con riferimento ad interventi nei segmenti dell'aviazione generale
certificata  ovvero  della  componentistica  meccanica od elettronica
dedicata all'aeronautica e allo spazio - dalle Regioni interessate;
    c) vengano  realizzati  in  forma  integrata  fra un capocommessa
sistemista  e due o piu' sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali
che   siano   individuati  quali  oggetto  di  specifico  e  connesso
intervento a valere sui benefici recati dalla legge n. 808/1985;
    d) si  caratterizzino  per  un rafforzamento della collaborazione
tra   industria   e   comunita'   scientifica   nazionale,   per   la
partecipazione  della  ricerca,  universitaria  o  di  altri  enti ed
istituzioni  di  ricerca  a  prevalente partecipazione pubblica, alla
realizzazione di attivita' qualificanti.
3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria.
  3.1  Il  Ministro  delle attivita' produttive definisce annualmente
obiettivi e piani per lo sviluppo del settore aeronautico.
  3.2  Le  domande  di  cui  all'art. 4, quinto comma, della legge n.
808/1985  sono  presentate  al Ministero delle attivita' produttive -
Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', di
seguito  denominata  Direzione  generale, che verifica la sussistenza
delle condizioni di ammissibilita'.
  3.3  La  Direzione  generale ha la facolta' di chiedere all'impresa
dati,   notizie  e  documentazioni  integrative  ritenuti  necessari,
inclusa  una  relazione  concernente  il  programma predisposta da un
esperto  qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura
dell'impresa    stessa,    nonche'   di   convocare   per   audizioni
rappresentanti dell'impresa.
  3.4  Sulla base delle istanze presentate, la Direzione generale, di
concerto  con  il  Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca  e  il  Ministero  della  difesa,  individua  i programmi nel
settore   spaziale   caratterizzati  da  prospettive  di  particolari
ricadute commerciali.
  3.5  Le domande sono sottoposte, in due sessioni annuali, all'esame
del   Comitato   interministeriale  per  lo  sviluppo  dell'industria
aeronautica  di  cui  alla legge n. 808/1985, art. 2, che, sulla base
dell'istruttoria  predisposta  dalla  Direzione  generale, esprime il
proprio   motivato  parere  sui  singoli  programmi  presentati,  con
particolare riferimento a:
    a) criteri indicati al precedente punto 21;
    b) livello - "molto innovativo", "innovativo" e "poco innovativo"
- dei contenuti dei singoli programmi.
  3.6  Ai  fini  della  valutazione  del livello, il programma dovra'
rispondere:
    a) per  il  livello  "molto  innovativo":  ad  almeno  cinque dei
criteri di cui al precedente punto 2.1;
    b) per  il livello "innovativo": ad almeno quattro dei criteri di
cui al precedente punto 2.1.
  3.7  Per  piccole  e  medie  imprese  dei  segmenti  dell'aviazione
generale  certificata  nonche'  della  componentistica  - meccanica o
elettronica - dedicata all'aerospazio il programma dovra' rispondere:
    a) per  il  livello  "molto  innovativo":  ad  almeno quattro dei
criteri di cui al precedente punto 2.1;
    b) per  il livello "innovativo": ad almeno tre dei criteri di cui
al precedente punto 2.1.
  Ai  fini  dell'applicazione del presente punto, una piccola o media
impresa  viene  considerata "dedicata" alla componentistica meccanica
od elettronica per l'aerospazio nel caso in cui il suo fatturato, nel
triennio  antecedente  la  domanda di ammissione ai benefici, sia per
oltre  il  60%  dovuto  a  forniture ad aziende aerospaziali, all'AMI
(Aeronautica  militare  italiana)  o  ad  altra aeronautica militare,
all'ASI  (Agenzia  spaziale  italiana)  o  altra Agenzia spaziale, ed
inoltre  sia  titolare di certificazione del sistema qualita' azienda
ISO  9001  e  della  certificazione AQAP corrispondente alla relativa
categoria merceologica.
  3.8    Alle   valutazioni   "molto   innovativo"   e   "innovativo"
corrisponderanno,  in  relazione  ai  benefici  di  cui alla legge n.
808/1985, art. 3, lettera a), differenti entita' d'intervento, e piu'
precisamente:
    a) finanziamenti  pari  rispettivamente  al  100% e 85% dei costi
ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1,
lettera f);
    b) finanziamenti  pari  rispettivamente  al  100% e 75% dei costi
ammessi   per  le  iniziative  nelle  restanti  aree  del  territorio
nazionale.
  3.9  Verra' verificato per ogni programma - salvo per quelli di cui
al  punto  1.6  (funzionali  alla sicurezza nazionale e finalizzati a
specifici impieghi militari) - che i benefici non superino i seguenti
limiti:
    il  50%  in  Equivalente  sovvenzione lorda (ESL) dei costi delle
attivita' di ricerca industriale;
    il  25%  in  Equivalente  sovvenzione lorda (ESL) dei costi delle
attivita' di sviluppo precompetitivo.
  I  limiti  sopraindicati  sono  elevati  sulla  base delle seguenti
maggiorazioni:
    10% per i programmi svolti da piccole e medie imprese;
    10%  per i programmi effettuati in una delle aree di cui all'art.
87,  paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunita'
europea come modificato dal Trattato di Amsterdam;
    5%  per  i  programmi  svolti  nelle  aree  di  cui  all'art. 87,
paragrafo  3,  lettera c) del sopraindicato Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
    10%  per i programmi in collaborazione industriale con un'impresa
di altro Stato membro dell'Unione europea, in misura complessivamente
non superiore al 25%.
  3.10  I  programmi  il cui costo ammissibile superi i 25 milioni di
euro  beneficianti di un aiuto superiore in ESL ai 5 milioni di euro,
sono notificati, ad eccezione dei programmi di cui al punto 1.6, alla
Commissione europea.
  3.11  Eventuali  modifiche  della normativa comunitaria concernente
gli  aiuti  di  Stato  alla ricerca e sviluppo riguardanti il settore
aerospaziale  verranno  recepite  apportando  le necessarie modifiche
alla presente delibera.
  3.12  In  coerenza con le direttive e i piani definiti dal Ministro
per  le  attivita' produttive e sulla base del parere del Comitato ex
lege  n.  808/1985,  art.  2,  il  Direttore generale per lo sviluppo
produttivo  e  la  competitivita',  di  seguito  denominato Direttore
generale,   emana,   entro   sessanta  giorni  dal  parere  stesso  -
esclusivamente   per   i  programmi  valutati  "molto  innovativi"  e
"innovativi"  - il provvedimento per l'ammissione agli interventi del
programma, definendo in particolare:
    l'ammontare dei costi ammissibili;
    gli interventi;
    le modalita' delle erogazioni;
    le modalita' dei rimborsi e gli altri adempimenti dell'impresa.
  3.13 Il Direttore generale - anche in considerazione delle esigenze
di  controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto
riguardanti  obiettivi intermedi - previo parere del Comitato ex lege
n.  808/1985,  art.  2  -  puo', con il provvedimento di cui al punto
3.12, ammettere a finanziamento solo frazioni di attivita' riferite a
periodi  determinati.  In  tal  caso  l'intenzione  di  proseguire la
realizzazione  del  programma  anche  dopo  il  periodo ammesso viene
comunicata  dall'impresa  alla Direzione generale entro il 31 gennaio
successivo all'ultimo anno solare finanziato.
  3.14  Entro  i  successivi  quindici  giorni  la Direzione generale
invita   il   legale   rappresentante   dell'impresa   interessata  a
sottoscrivere  il  provvedimento  di  ammissione  del  programma agli
interventi per accettazione.
  3.15  Il direttore generale, in particolare per specifici programmi
nei quali ricorrano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
    abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
    coinvolgano la partecipazione di altre imprese italiane;
    siano  stati oggetto di piu' di una richiesta di ripianificazione
dell'importo  delle  singole  annualita'  di  spesa  pure  permanendo
invariato l'onere totale per l'Erario;
    puo' disporre successivi accertamenti, in corso di programma, sia
sulla  corrispondenza dello svolgimento tecnico, sia sulla congruita'
delle  risultanze economiche del programma in esame con gli obiettivi
e   le   direttive   del   Ministro   delle   attivita'   produttive.
L'accertamento  verra'  svolto  da  una  Commissione presieduta da un
funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale
e  composta  da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato ex lege
n. 808/1985, art. 2, nonche' da un altro componente esterno munito di
laurea giuridico-economica.
  3.16 Per i programmi ammessi agli interventi, il direttore generale
puo' autorizzare direttamente l'utilizzazione della quota percentuale
del costo globale, riservata alla voce "imprevisti" per la variazione
registrata a consuntivo da una singola voce di costo.
  3.17 Al fine di mantenere l'efficacia degli interventi, assicurando
il  tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985,
con  provvedimento  del direttore generale possono essere autorizzati
trasferimenti    compensativi    -   che   risultino   coerenti   con
l'impostazione  iniziale  del  programma - fra voci di costo, sia nel
corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma. A
tale  scopo,  il  beneficiario richiedente dovra' presentare adeguata
documentazione   giustificativa,   compresa   un'analitica  relazione
tecnica redatta da un cattedratico di notoria qualificazione.
  3.18  Le  imprese  di cui al precedente punto 1.1, a), allorche' il
programma  sia  riferito ad un sistema finale maggiore, possono - con
lo  stesso  decreto  di  ammissione  ai  benefici - essere chiamate a
svolgere  funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle
altre imprese italiane - principalmente di cui al punto 1.1, b) - che
in  ogni  caso, a livello di sistemi minori e/o sottosistemi, vengano
agevolate  per concorrere allo stesso programma. Sullo svolgimento di
tali  attivita'  l'impresa,  cosi'  designata per il coordinamento di
sistema,  riferira'  poi periodicamente alla Direzione generale per i
successivi indirizzi e gli eventuali interventi.
  3.19  Si  confermano  le  direttive  di  cui  ai  punti 1 e 3 della
precedente delibera 15 novembre 2001, n. 91.
4. Regime delle restituzioni in fattispecie di chiusura di programmi.
  Nel  quadro  degli  indirizzi  ed obiettivi generali per il settore
aeronautico  di  cui  alla legge n. 808/1985, art. 4, commi 2 e 3, il
direttore generale, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della legge
stessa, puo':
    a) disporre   che,  per  programmi  che  si  caratterizzino  come
famiglie  di  prodotto  o come derivati dello stesso prodotto, la cui
versione  "basica"  sia  stata  gia'  oggetto  di  intervento e venga
sostituita  da  quella  successiva,  i  piani  di  rimborso del nuovo
prodotto  della  famiglia  o  derivato siano calcolati cumulandovi la
residua  quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile
alle  parti comuni con il successivo prodotto, esonerando l'impresa -
per  la  quota  esclusivamente imputabile al prodotto basico, purche'
non  eccedente i due quinti dell'originario importo con un margine di
variazione  positivo  o  negativo  di  un  decimo - dagli adempimenti
previsti dal provvedimento di cui al punto 3.14;
    b) stabilire  che,  nei  casi di frazionamento ai sensi del punto
3.13, il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti abbia
luogo a decorrere dall'anno successivo all'ultima erogazione prevista
sull'intero programma;
    c) stabilire  che, per i programmi diretti a consolidare il ruolo
internazionale    dell'Italia    nell'area   ad   elevato   contenuto
tecnologico,  riferiti  a  sistemi  finali  funzionali alla sicurezza
nazionale, che risultino altresi' preventivamente ammessi ai benefici
ai  sensi  della  legge  n.  808/1985,  art. 3, comma 1, lett. a), il
beneficiario  -  previa ulteriore valutazione del Comitato ex lege n.
808/1985,  art.  2  -  possa ottenere che l'ammortamento abbia inizio
successivamente  all'avvenuta  consegna della serie corrispondente ai
tre  decimi  del piano di consegne esaminato e positivamente valutato
dal Comitato stesso.
    Roma, 2 agosto 2002

                                             Il Presidente delegato
                                                     Tremonti
Il segretario del CIPE
    Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n. 6,
Economia e finanze, foglio n. 358