N. 551 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2002
Ordinanza emessa il 28 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2002) dal tribunale di Messina nel procedimento esecutivo promosso da A.T.I. ing. Nino Ferrari - Impresa Costruzioni Generali S.r.l. ed altro contro comune di Messina ed altro Enti locali - Esecuzione forzata nei confronti degli enti locali - Limiti - Impignorabilita' delle somme di pertinenza dei medesimi enti destinate a specifiche finalita' - Condizioni - Necessaria quantificazione preventiva, con deliberazione semestrale dell'organo esecutivo, degli importi delle somme destinate - Mancata previsione che l'impignorabilita' non opera qualora, dopo la deliberazione, siano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture e degli impegni di spesa - Disparita' di trattamento fra creditori degli enti locali e delle unita' sanitarie locali - Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Compressione del diritto di agire in giudizio - Contrasto con i principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione - Richiamo alla sentenza n. 69/1998 della Corte costituzionale. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 97, primo comma.(GU n.1001 del 27-12-2002 )
IL TRIBUNALE 1. - Letti gli atti, scioglie la riserva ed osserva quanto segue. Con atto di pignoramento notificato il 5 marzo 2002, l'A.T.I. costituita tra le imprese "ing. Nino Ferrari - Impresa Costruzioni Generali S.r.l." e "Puglisi Antonino Giovanni", in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di lodo arbitrale definitivo del 1 settembre 2001, reso esecutivo il 10 ottobre 2001 ed in tale forma notificato al comune di Messina, parte soccombente, il 29 ottobre 2001, nel rispetto dei termini dilatori di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziava la presente procedura esecutiva ai sensi degli articoli 543 e ss. c.p.c., sottoponendo a vincolo somme giacenti presso il Banco di Sicilia S.p.a. - Tesoriere del comune esecutato - fino alla concorrenza di Euro 6.000.000,00. II terzo pignorato rendeva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sostanzialmente positiva, dando atto di un saldo attivo di Euro 12.192.660,10, di cui Euro 5.003.834,67 impegnati per precedenti pignoramenti (escluso il presente). Al contempo opponeva l'impignorabilita' delle somme per effetto della delibera comunale n. 875 del 13 dicembre 2001 relativa al primo semestre 2002. Il comune di Messina si costituiva a verbale e proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo l'impignorabilita' delle somme staggite. Produceva copia della menzionata delibera di impignorabilita'. 2. - La normativa di riferimento va individuata nell'art. 159, secondo terzo e quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - certamente applicabile al caso di specie per l'espressa indicazione di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo - che testualmente dispone: "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere". La citata disposizione riproduce, pressoche' testualmente, l'art. 113, commi secondo e terzo, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal d.lgs. n. 336 del 1996 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), abrogato dall'art. 274 del d.lgs n. 267 del 2000. In sostanza, l'attuale disciplina si discosta da quella previgente solo per la previsione che l'impignorabilita' e' ora rilevabile dal giudice anche d'ufficio. 3. - Quest'ultima precisazione consente di superare agevolmente le difese articolate dalla societa' creditrice in ordine alla tardivita' dell'opposizione ed al difetto di valido conferimento del mandato difensivo da parte dell'Ente opponente. Entrambe le questioni, infatti, risultano superate dalla circostanza che il giudice e' chiamato, anche d'ufficio, a dichiarare la nullita' della procedura esecutiva. Parimenti inconducenti risultano anche le altre tesi difensive prospettate dalla societa' creditrice. Non vi e' dubbio, infatti, che la delibera di impignorabilita' prodotta in atti si riferisce esattamente al semestre nel corso del quale e' stato notificato l'atto di pignoramento. Inoltre, non assume alcun rilievo la circostanza che l'adozione della stessa e' successiva alla notifica del lodo arbitrale spedito in forma esecutiva. 4. - Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, va tuttavia posto in evidenza che l'art. 113 d.lgs. n. 77/1995 - di cui il vigente art. 159 d.lgs. n. 267/00 ripropone il medesimo contenuto - era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilita' delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente" (Corte costituzionale, 20 marzo 1998, n. 69). 5. - In quella sede la Corte costituzionale ha posto a confronto la normativa denunciata con la disciplina valevole per le unita' sanitarie locali (art. 1, comma quinto, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67). Quest'ultima disposizione, a sua volta, nell'originaria formulazione risultava sostanzialmente diversa da quella coeva applicabile agli enti locali, per i quali l'art. 11, comma primo, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68), poneva quale condizione dell'impignorabilita' delle somme destinate ai fini indicati dal legislatore, oltre la deliberazione trimestrale di quantificazione degli importi delle somme di cui sopra, la mancata emissione, dalla data di adozione della predetta delibera, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se si trattava di somme non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente. La Corte costituzionale, con sentenza n. 285 del 1995 - premesso che le due posizioni giuridiche (delle unita' sanitarie locali e degli enti locali) messe a confronto erano omogenee e che, pertanto, la diversita' di disciplina delle stesse risultava lesiva del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - ha fatto giustizia della disparita' di trattamento, dichiarando l'illegittimita' costituzionale del citato art. 1, comma quinto, del d.l. n. 9 del 1993 (conv. legge n. 67 del 1993), nella parte in cui, per l'effetto della inassoggettabilita' ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unita' sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente. Pertanto, venuta meno in seguito l'identita' di disciplina tra unita' sanitarie locali ed enti locali per via della diversa previsione contenuta nell'art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 (che subordinava l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata alla sola condizione della preventiva adozione della delibera di impignorabilita), anche quest'altra disposizione e' stata infine dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevedeva che l'impignorabilita' delle somme destinate ai fini ivi indicati non operasse qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, fossero stati emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non era prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente. In particolare, con la citata sentenza n. 69 del 1998, la Corte costituzionale - richiamando le considerazioni gia' svolte nella citata sentenza n. 285 del 1995 riguardo sia all'omogeneita' delle due giuridiche (delle unita' sanitarie locali e degli enti locali) poste in confronto sia all'irragionevole disparita' di trattamento in cui si traduce la diversita' di disciplina di tali categorie di enti (e dei rispettivi creditori) - concludeva rilevando che la norma che accordava ai soli enti locali la possibilita' di opporre l'impignorabilita' di somme di denaro indipendentemente dall'osservanza di un determinato ordine cronologico nell'emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati risultava immotivatamente diversa da quella in vigore per le unita' sanitarie locali ed in quanto tale lesiva del principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Veniva, inoltre, disattesa l'obiezione posta dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui la sentenza n. 285 del 1995 avrebbe disposto, per le unita' sanitarie locali, un rinvio non ricettizio alla disciplina degli enti locali, sicche' l'intervenuta modificazione di quest'ultima si sarebbe comunicata automaticamente anche alla normativa posta in comparazione, con conseguente eliminazione in radice della possibilita' di una qualsiasi diversita' tra le due discipline. L'erroneita' della tesi era rinvenuta dalla Corte nella circostanza che il preteso rinvio non ricettizio non trova al conforto nella lettera e nel contenuto della sentenza n. 285 del 1995. 6. - Tutto cio' premesso, occorre dunque concludere che l'art. 159, secondo terzo e quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reintroduce nell'ordinamento una disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza della Corte costituzionale del 20 marzo 1998, n. 69, aggravandone peraltro la portata con la previsione della rilevabilita' d'ufficio della nullita' della procedura esecutiva posta in essere nei confronti dell'ente pubblico. Pertanto, gli stessi dubbi di legittimita' costituzionale prospettati in riferimento all'art. 113, commi secondo e terzo, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, devono essere ora riproposti. La questione di legittimita' costituzionale - gia' positivamente decisa dal giudice delle leggi in riferimento alla previgente disciplina - non ha perso attualita'. Difatti, e' tutt'ora vigente il tertium comparationis vale a dire la disciplina valevole per le aziende sanitarie locali di cui all'art. 1, comma quinto, del d.l. n. 9 del 1993, convertito con legge n. 67 del 1993, quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995. Consegue che il creditore che abbia proceduto al pignoramento di somme di pertinenza di un ente locale delega ex art. 287 c.p.c. del 2 aprile 2002 verrebbe a trovarsi, per effetto della disciplina denunciata, in una situazione deteriore rispetto al creditore di una unita' sanitaria locale: mentre al primo l'ente esecutato potrebbe limitarsi ad opporre, agli effetti dell'impignorabilita', la delibera semestrale di quantificazione delle somme, per il secondo l'impignorabilita' sarebbe condizionata anche all'osservanza da parte dell'ente esecutato, nell'emissione dei mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, dell'ordine cronologico delle fatture e degli impegni di spesa. Tale situazione determina, ad avviso di questo giudice, la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione ed un'insopportabile compressione del diritto di agire in giudizio a difesa dei propri diritti garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. I medesimi principi costituzionali appaiono altresi' vulnerati dal momento che - premessa la rilevabilita' ex officio della sanzione di nullita' del processo esecutivo prevista dall'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 - le pretese del creditore di un ente locale potrebbero essere frustrate anche in mancanza di opposizione da parte del debitore, diversamente da quanto avviene per il creditore di un'unita' sanitaria locale. Inoltre, la disciplina in commento, solleva dubbi di legittimita' costituzionale anche in relazione all'art. 97 della Carta Fondamentale. Infatti, la mancata riproposizione della clausola condizionante il regime di impignorabilita' che venne aggiunta all'art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 69 del 1998, si presta, quantomeno in astratto, ad agevolare condotte della pubblica amministrazione poste in essere in violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, in relazione alle diverse conseguenze che la inosservanza dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento comporterebbe per i creditori variamente soddisfatti. In sostanza art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 (come modificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 69 del 1998), imponendo la dimostrazione del rispetto del rigido ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento per titoli vincolati, sottraeva all'ente la possibilita' di opporre ai creditori in executivis l'impignorabilita' delle proprie dotazioni economiche qualora non fosse stata fornita la prova che tali somme, in concreto, venivano destinate a quei fini superiori che soli giustificano una deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c. ed a quello, d'ordine pubblico, della par condicio creditorum. 7. - Per quanto osservato in precedenza, non residua alcun dubbio sulla rilevanza della questione ai fini della presente decisione, posto che - superate tutte le difese preliminari approntate dalla societa' creditrice - in alternativa alla proposizione della denunzia di sospetta illegittimita' costituzionale non residuerebbe alternativa che non sia quella di dichiarare - dapprima in via sospensiva ex art. 624 c.p.c. e quindi nel merito, con sentenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. - la nullita' della procedura esecutiva in oggetto.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, secondo terzo e quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in relazione all'art. 3, primo comma, art. 24, secondo comma, e art. 97 primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, quale condizione ulteriore per l'impignorabilita' delle somme di pertinenza degli enti locali, che l'impignorabilita' delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente. Sospende il presente processo esecutivo ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda, alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Messina, addi' 28 marzo 2002. Il giudice: D'Arrigo 02C1171