MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 dicembre 2002, n. 44 

Art.  14,  comma  2,  della  legge  n.  30  del 28 febbraio 1997 come
modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000.
(GU n.4 del 7-1-2003)
 
 Vigente al: 7-1-2003  
 

                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri Segretariato generale
                              Alle   Amministrazioni  centrali  dello
                              stato     ed     alle     aziende    ed
                              amministrazioni autonome dello Stato
                              Agli Enti pubblici non economici
                              Agli Uffici centrali di bilancio presso
                              le  amministrazioni  centrali ed uffici
                              centrali   di   ragioneria   presso  le
                              amministrazioni autonome dello Stato
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                              e, per conoscenza:
                              Al   Consiglio  di  Stato  Segretariato
                              generale
                              Alla   Corte   dei  conti  Segretariato
                              generale
                              All'Amministrazione    centrale   della
                              Banca d'Italia Servizio rapporti con il
                              Tesoro

  Con  decreto  ministeriale in data 1 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002, sono state apportate
talune  modifiche  al precedente decreto del 2 aprile 1997 recante la
disciplina  della  emissione  dello  speciale  ordine di pagamento in
conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 30/1997.
  In  particolare  il  cennato  provvedimento  che  non  riproduce le
disposizioni  in  materia  di  dichiarazione  di terzo (ex art. 4 del
precedente  decreto)  prevede  che le amministrazioni periferiche, in
analogia  a quanto stabilito per le amministrazioni centrali, inviino
lo speciale ordine di pagamento alla sezione di tesoreria provinciale
competente,  per  il  tramite della pertinente ragioneria provinciale
dello Stato.
  Cio'  al  fine  di  monitorare  il fenomeno ed assicurare, mediante
interventi  diretti  sulle  amministrazioni interessate, la sollecita
sistemazione  contabile  dei  pagamenti in conto sospeso dalle stesse
effettuati.
  A  quest'ultimo  proposito  gli  uffici  centrali  di bilancio e le
ragionerie    provinciali    annoteranno   annualmente,   in   ordine
cronologico,  in apposite scritture, gli speciali ordini di pagamento
in  conto  sospeso  ricevuti, l'ufficio emittente, la data di arrivo,
quella  di  spedizione  alla  sezione  di tesoreria provinciale dello
Stato  della  Banca  d'Italia  ed  infine  quella  di  reintegro,  da
effettuarsi  mediante  l'emissione  di  un titolo di spesa tratto sul
pertinente  capitolo di bilancio e intestato al capo della sezione di
tesoreria provinciale interessata.
  Si  soggiunge,  infine, che l'originario termine per l'adempimento,
da  parte  delle  amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non
economici,  degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali
e da lodi arbitrali. aventi efficacia esecutiva, e' stato portato, ai
sensi dell'art. 147 della legge n. 388/2000, a centoventi giorni.
  La  presente  integra  le  istruzioni  a  suo  tempo  impartite con
circolare 18 ottobre 1997, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 248 del 23 ottobre 1997.
    Roma, 4 dicembre 2002
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli