DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301 

Modifiche  ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
6  giugno  2001,  n.  380,  recante  testo  unico  delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia.
(GU n.16 del 21-1-2003)
 
 Vigente al: 5-2-2003  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n. 9, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1982,  n.  94,  e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  5  ottobre  1993, n. 398, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993, n. 493, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   5   novembre   1971,  n.  1086,  e  successive
modificazioni;
 Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  24  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
379;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380;
  Vista  la  legge  21  dicembre  2001, n. 443, cosi' come modificata
dalla legge 1 agosto 2002, n. 166;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia   edilizia,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma 1, lettera d), le parole: "successiva
fedele  ricostruzione  di  un  fabbricato  identico, quanto a sagoma,
volumi,  area  di  sedime  e  caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente"  sono  sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le  parole:
"ristrutturazione  edilizia"  sono inserite le seguenti: "che portino
ad  un  organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
e";
    c)  all'articolo  16,  comma  2, secondo periodo, dopo le parole:
"opere  di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
dell'articolo  2,  comma  5,  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni,";
    d)  all'articolo  20,  dopo  il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi  di  cui  all'articolo  22, comma 7, e' di sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda.";
    e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   22   (L)  (Interventi  subordinati  a  denuncia  di  inizio
attivita).  -  1.  Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio
attivita'   gli   interventi  non  riconducibili  all'elenco  di  cui
all'articolo  10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
degli   strumenti   urbanistici,  dei  regolamenti  edilizi  e  della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
  2.   Sono,  altresi',  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio
attivita'  le  varianti  a permessi di costruire che non incidono sui
parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non modificano la
destinazione  d'uso  e  la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio  e  non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso   di   costruire.   Ai   fini  dell'attivita'  di  vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di  agibilita',  tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte
integrante  del  procedimento  relativo  al  permesso  di costruzione
dell'intervento  principale  e  possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
  3.   In  alternativa  al  permesso  di  costruire,  possono  essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
    a)  gli  interventi  di  ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
    b)  gli  interventi  di  nuova  costruzione o di ristrutturazione
urbanistica  qualora  siano  disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo,  che  contengano  precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche,  formali  e  costruttive,  la  cui sussistenza sia stata
esplicitamente  dichiarata  dal competente organo comunale in sede di
approvazione  degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora   i   piani   attuativi   risultino  approvati  anteriormente
all'entrata  in  vigore  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta  degli  interessati;  in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione,  purche'  il progetto di costruzione venga accompagnato
da   apposita   relazione   tecnica   nella  quale  venga  asseverata
l'esistenza   di   piani   attuativi  con  le  caratteristiche  sopra
menzionate;
    c)  gli  interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione   di   strumenti   urbanistici  generali  recanti  precise
disposizioni plano-volumetriche.
  4.  Le  regioni  a  statuto  ordinario con legge possono ampliare o
ridurre  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui ai commi
precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le  sanzioni penali previste
all'articolo 44.
  5.  Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con  legge  gli  altri  interventi  soggetti  a  denuncia  di  inizio
attivita',  diversi  da  quelli  di  cui  al comma 3, assoggettati al
contributo  di  costruzione  definendo  criteri  e  parametri  per la
relativa determinazione.
  6.  La  realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistica-ambientale,  e'  subordinata al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative previsioni
normative.   Nell'ambito   delle   norme   di  tutela  rientrano,  in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
  7.  E'  comunque  salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio   di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  ai  commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo  di  costruzione  di  cui  all'articolo  16,  salvo quanto
previsto  dal  secondo  periodo  del  comma  5.  In  questo  caso  la
violazione   della   disciplina   urbanistico-edilizia  non  comporta
l'applicazione  delle  sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.";
    f) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia  di  inizio  attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o
chi  abbia  titolo  per  presentare  la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo  sportello  unico  la  denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione  a  firma  di  un  progettista  abilitato e dagli opportuni
elaborati  progettuali,  che  asseveri  la conformita' delle opere da
realizzare  agli  strumenti  urbanistici approvati e non in contrasto
con  quelli  adottati  ed  ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
  2.  La  denuncia  di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa  cui  si  intende  affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine  massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte  non  ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
  3.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui  tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1  decorre  dal  rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  4.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere  favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela non sia
allegato  alla  denuncia,  il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo del progetto,
l'attestazione  del  professionista  abilitato,  nonche'  gli atti di
assenso eventualmente necessari.
  6.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
di   falsa   attestazione   del   professionista  abilitato,  informa
l'autorita'  giudiziaria  e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E'  comunque  salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
  7.  Ultimato  l'intervento,  il  progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.";
    g) all'articolo 31, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  "9-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
    h) all'articolo 33, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22,
comma  3,  eseguiti  in  assenza di denuncia di inizio attivita' o in
totale difformita' dalla stessa.";
    i) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.";
    l) all'articolo 35, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza  di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale
difformita' dalla stessa.";
    m)  all'articolo  36, comma 1, dopo le parole: "in difformita' da
esso,"  sono  aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di
inizio  attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformita' da essa,";
    n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo
22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
    o) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi  edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento  dell'inesistenza  dei presupposti per la formazione del
titolo.";
    p) all'articolo 39, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi
a  prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al   momento   della   scadenza   del  termine  di  30  giorni  dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
    q) all'articolo 40, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi  edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati
in  assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa
o  con  le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
    r) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli   interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione  mediante
denuncia  di  inizio  attivita'  ai  sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.";
    s) all'articolo 46, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi  edilizi  realizzati  mediante  denuncia  di  inizio
attivita'  ai  sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
siano indicati gli estremi della stessa.";
    t) all'articolo 48, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli   interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione  mediante
denuncia  di  inizio  attivita'  ai  sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza della stessa.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli