COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.21 del 27-1-2003)

    Il comune di Rivolta d'Adda (provincia di Cremona) ha adottato il
17 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1) di determinare, per l'esercizio 2003, le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili come di seguito specificato:
      a)  4,40  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale e pertinenze;
      b)  6  per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione
principale  o  posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i
terreni agricoli e le aree fabbricabili;
    2)  di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale nella misura unica di
Euro 103,30;
    3) di confermare, per l'anno 2003, l'importo della detrazione per
l'abitazione principale a Euro 155,00 in relazione alle situazioni di
particolare  disagio  economico-sociale,  secondo  quanto  di seguito
dettagliato:
Condizioni   per   l'ottenimento   della   maggiore   detrazione  per
l'abitazione principale (in presenza di tutte le condizioni seguenti)
      a)   eta':  ultrasessantacinquenni  alla  data  del  1  gennaio
dell'anno di riferimento dell'imposta;
      b)  proprieta'  o  titolarita' di diritto reale di godimento di
unico  immobile di categoria catastale A2 - A3 - A4 - A5 - A6 adibito
ad abitazione principale con eventuale pertinenza;
      c)  reddito  imponibile  ai  fini  IRPEF  del  nucleo familiare
riferito all'anno precedente del periodo d'imposta non superiore a:
        Euro 10.850,00 per un componente il nucleo familiare;
        Euro 14.470,00 per due componenti il nucleo familiare;
        Euro 14.980,00 per tre componenti il nucleo familiare;
        Euro 15.500,00  per quattro componenti il nucleo familiare ed
oltre;
      d) presentazione obbligatoria di apposita domanda entro il mese
di maggio   del   periodo  di  imposta  di  riferimento,  su  modello
predisposto dall'ufficio tributi e con allegato idonea documentazione
(copia  mod.  730  -  mod.  unico  (ex 740) - cud (ex mod. 101 o 201)
riferito all'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento).
    (Omissis).