MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2002 

Proroga  della  commercializzazione della varieta' di mais denominata
Trainer.
(GU n.27 del 3-2-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  dicembre 1990 con il quale e'
stata  iscritta  nel  registro  delle  varieta'  di specie agrarie la
varieta' di mais denominata Trainer;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  febbraio 2002 con il quale la
varieta'  di mais denominata Trainer e' stata cancellata dal registro
delle  varieta'  di  specie  agrarie  per mancata presentazione delle
domande di rinnovo dell'iscrizione;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo a norma dell'art. 11, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  richiesta  presentata in data 17 luglio 2002 dalla ditta
Aurelio  Galletti  intesa  ad  ottenere un periodo transitorio per la
certificazione  e la commercializzazione delle sementi della varieta'
di mais denominata Trainer;
   Visto l'art. 17-bis, quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica  8  ottobre  1973,  n.  1065,  inserito  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  gennaio  1984,  n. 27, e da ultimo
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 322, che stabilisce, per le varieta' per le quali l'iscrizione non
e'  stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il
controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e
la  commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che
si  protragga  fino  al  30  giugno  del  terzo  anno successivo alla
scadenza dell'iscrizione;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971, nella riunione del 5 dicembre 2002, ha espresso
parere   favorevole  all'accoglimento  della  richiesta  della  ditta
Aurelio Galletti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per la varieta' di mais denominata Trainer, cancellata dal registro
nazionale  delle  varieta' di specie agrarie con decreto ministeriale
del  18  febbraio  2002,  le  sementi  possono  essere  certificate e
commercializzate fino al 30 giugno 2005.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2002
                                         Il direttore generale: Abate
                             Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.