N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 2 ottobre 2002 dal tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Manzi Pasquale ed altro Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta da parte del pubblico ministero - Decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta senza previo contraddittorio con la difesa dell'imputato - Violazione del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita'. - Codice di procedura penale, art. 455. - Costituzione, artt. 24 e 111, comma quarto.(GU n.5 del 5-2-2003 )
IL TRIBUNALE Visto il decreto di giudizio immediato emesso nei confronti degli imputati Manzi Pasquale e Amato Domenico dal g.i.p. presso questo Tribunale in data 20 aprile 2002; Vista l'istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 455, c.p.p., formulata dall'avv. Pignatelli difensore degli imputati; Vista l'opposizione del p.m. di udienza; Ha pronuciato la seguente ordinanza. Nel disciplinare la decisione del g.i.p. sulla richiesta di giudizio immediato formulata dal p.m., l'art. 455, c.p.p., statuisce che il giudice, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, emette il decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta, senza prevedere alcuna preventiva comunicazione al difensore al fine di consentirgli di valutare, ed eventualmente controdedurre, circa la sussistenza della condizione dell'evidenza della prova, presupposto indefettibile dell'ammissibilita' del giudizio immediato. Ora, non vi e' dubbio che questa mancata previsione della possibilita' di intervento del difensore dell'imputato dopo la richiesta del p.m. e prima che il giudice delle indagini preliminari si pronunci su quest'ultima, non appare conforme alla disciplina costituzionale del processo penale, in particolare, alla luce dell'inserimento nella Carta Costituzionale del principio del c.d. "giusto processo" - cosi' come previsto dall'art. 111, secondo e terzo comma - secondo il quale il processo deve svolgersi nel contradditorio delle parti ed in condizioni di parita'. Tali garanzie devono ritenersi previste dal legislatore costituzionale non solo con riferimento alla fase processuale, nella quale si forma la prova, in relazione alla quale la necessita' del contraddittorio e' espressamente prevista dal quarto comma dell'art. 111, ma devono essere estese all'intero procedimento penale, e quindi sin dalla fase delle indagini preliminari. Cio' premesso, questo giudice ritiene che la lacuna normativa esistente nella disciplina del procedimento, cosi' come previsto dall'art. 455, c.p.p., con il quale, sulla richiesta del p.m., il giudice delle indagini preliminari dispone il giudizio immediato senza alcuna possibilita' di intervento del difensore degli imputati, debba essere necessariamente colmata, non essendo conforme ai principi costituzionali vigenti. Conseguentemente, ritenuta la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla difesa dei due imputati non manifestamente infondata e ritenuta la stessa rilevante nel presente procedimento, posto che, in caso di accoglimento della medesima, potrebbe derivare la nullita' del decreto di giudizio immediato, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 178, c.p.p., questo giudice ritiene che detta questione debba essere rimessa alla Corte costituzionale, con la conseguente sospensione dei procedimento in attesa della pronuncia della Corte, cui gli atti vanno trasmessi.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 187; Dichiara nei termini di cui in motivazione, non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 455, c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 111, quarto comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'intervento della difesa nel controllo giurisdizionale operato dal g.i.p. in sede di valutazione della sussistenza dei presupposti per l'ammissibilita' del giudizio immediato richiesto dal p.m.; Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato. Nola, addi' 2 ottobre 2002 Il giudice: Mangosi 03C0062