N. 15 ORDINANZA 16 - 30 gennaio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Toscana  -  Enti  locali  - Poteri sostitutivi del difensore
  civico  regionale  -  Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri  -  Prospettata  invasione  della  competenza  legislativa
  statale,  con  indebita sostituzione ad opera della legge regionale
  contestata  di  previsioni  legislative  dello Stato - Sopravvenuta
  modifica   e  abrogazione  dell'atto  impugnato,  con  nuova  legge
  regionale - Cessazione della materia del contendere.
- Legge  Regione  Toscana 2 gennaio 2002, n. 2, artt. 3, 4 e 5, commi
  1, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma,
  lettera p), 119, secondo comma, e 120, secondo comma.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
    Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 3, 4 e 5,
commi  1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002,
n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni
in  materia  di  cessazione  dei controlli preventivi di legittimita'
sugli  atti  degli  enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi
del  Difensore civico regionale), promosso con ricorso del Presidente
del  Consiglio  dei ministri notificato l'8 marzo 2002, depositato in
cancelleria il 18 successivo e iscritto al n. 26 del registro ricorsi
2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3 dicembre  2002  il  giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana.
    Ritenuto  che, con ricorso notificato l'8 marzo 2002 e depositato
il  successivo  18 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4 e
5,  commi  1,  3,  4 e 5, della legge della Regione Toscana 2 gennaio
2002,  n. 2  (Soppressione  del  Comitato  regionale  di  controllo e
disposizioni  in  materia  di  cessazione dei controlli preventivi di
legittimita'  sugli  atti degli enti locali e di esercizio dei poteri
sostitutivi  del  Difensore  civico  regionale),  in riferimento agli
artt. 114,  primo  e  secondo  comma, 117, secondo comma, lettera p),
119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;
        che, premette il ricorrente, l'art. 120, secondo comma, della
Costituzione,  attribuisce  -  nel  suo primo periodo - al Governo il
potere  di  sostituirsi, nei casi ivi indicati, a organi delle citta'
metropolitane,  delle  province  e dei comuni, e riserva alla legge -
nel suo secondo periodo - il compito di stabilire le procedure atte a
garantire  che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei
principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione;
        che  la "continuita' testuale" tra i due periodi richiamati -
unitamente  (a) alle "solenni disposizioni" contenute nel primo e nel
secondo  comma dell'art. 114 della Costituzione, (b) all'attribuzione
allo  Stato  della  competenza  legislativa  esclusiva  in materia di
organi  di  governo  e di funzioni fondamentali di comuni, province e
citta' metropolitane, contenuta nell'art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, e (c) all'esigenza di una disciplina "unica o
quanto  meno  fortemente coordinata" delle modalita' di esercizio dei
poteri   sostitutivi   -   imporrebbe,   secondo  il  ricorrente,  di
interpretare   il  riferimento  alla  "legge"  contenuto  nel  citato
art. 120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  come  riserva  alle
disposizioni  legislative  statali della disciplina di tali procedure
sostitutive;
        che,  posto  tale  quadro  costituzionale, la legge regionale
impugnata,  in  quanto  affida  al  difensore  civico regionale - "su
segnalazione   dei   soggetti   interessati"  e,  nei  casi  previsti
dall'art. 4,  "d'ufficio" - i poteri sostitutivi previsti dalla legge
statale  o  regionale  (con  l'esclusione  delle ipotesi indicate nel
comma  2),  nonche'  in  quanto  attribuisce  allo  stesso  organo la
competenza   ad   adottare   e  comunicare  all'ente  inadempiente  i
provvedimenti di diffida ad adempiere, di nomina di un commissario ad
acta  e  di  fissazione  del termine entro il quale quest'ultimo deve
provvedere,   avrebbe   invaso  l'ambito  di  competenza  legislativa
statale,  in  violazione dei parametri costituzionali sopra indicati,
con  disposizioni  che  costituirebbero,  inoltre,  una  "sostanziale
innovazione"  e  una  non consentita sostituzione a opera della legge
regionale  di  quanto gia' previsto nel decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali),  il  quale, nell'art. 136, ha attribuito al difensore civico
regionale   poteri  sostitutivi  per  omissione  o  ritardo  di  atti
obbligatori;
        che,  inoltre,  in relazione all'art. 4 della legge regionale
impugnata,  concernente l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia
di  finanza  locale, il ricorrente richiama gli artt. 141, comma 2, e
247, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, i quali
"collocano   l'intervento   sostitutivo  nell'ambito  dei  rispettivi
procedimenti  amministrativi  di scioglimento dei consigli comunali e
provinciali",  procedimenti  che sarebbero rimasti "essenzialmente di
competenza  statale",  come  dimostrerebbe  la previsione che essi si
concludono  con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno;
        che,  sotto  questo  profilo,  pur riconoscendo l'esigenza di
adeguare  le  richiamate  disposizioni del decreto legislativo n. 267
del  2000  alla  intervenuta  soppressione  dei comitati regionali di
controllo, il ricorrente ritiene che non si possa provvedere mediante
"una  molteplicita'  di  leggi  regionali",  ma  solo  con  una legge
statale,   che   detti   "regole  uniformi  per  l'intero  territorio
nazionale";
        che,   infine,  secondo  il  ricorrente,  dovrebbe  risultare
"persino ovvio" sia che l'elaborazione dei "principi di coordinamento
della  finanza pubblica" previsti dall'art. 119, secondo comma, della
Costituzione  venga necessariamente affidata a norme statali, sia che
nella  nozione  di  finanza  pubblica  e'  compresa  anche la finanza
locale, cosicche' anche per questo aspetto l'art. 4 impugnato avrebbe
invaso  l'ambito  di  una  competenza  esclusiva  statale,  che "va a
saldarsi  con  la  competenza  esclusiva  di  cui al citato art. 117,
secondo comma, lettera p)", della Costituzione;
        che   si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Toscana,
chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato inammissibile e comunque
infondato;
        che, in prossimita' dell'udienza, la resistente ha depositato
una  memoria  nella quale si rileva che le norme impugnate sono state
oggetto  di  modifica  e  in parte di abrogazione a opera della legge
della  Regione  Toscana  27 settembre 2002, n. 35 [Modificazioni alla
legge  regionale  2 gennaio  2002,  n. 2  (Soppressione  del Comitato
regionale  di  controllo  e disposizioni in materia di cessazione dei
controlli  preventivi  di legittimita' sugli atti degli enti locali e
di esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico regionale)];
        che,  in  particolare,  il  legislatore regionale ha disposto
l'abrogazione  dell'impugnato  art. 4  della  legge n. 2 del 2002, al
fine  di risolvere - come si legge nella relazione illustrativa della
citata  legge  n. 35  del  2002  - "un potenziale conflitto tra fonte
regionale  e fonte statale" determinato dal decreto-legge 22 febbraio
2002,  n. 13  (Disposizioni  urgenti  per assicurare la funzionalita'
degli enti locali), convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile
2002,  n. 75,  che  attribuisce  ai  prefetti  l'esercizio del potere
sostitutivo   conseguente   alla  mancata  adozione  dei  bilanci  di
previsione da parte degli enti locali;
        che  anche  gli altri due articoli della legge regionale n. 2
del  2002  impugnati  dal  Presidente del Consiglio dei ministri sono
stati  modificati  dalla citata legge regionale n. 35 del 2002, l'uno
(art. 3)  nel  senso  di  precisare che il difensore civico regionale
esercita  i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla
legge  regionale  e  altresi'  quelli  previsti  dalle  leggi statali
anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),  l'altro  (art. 5) nel senso di elidere il riferimento
all'ormai abrogato art. 4;
        che    le    modifiche    e    abrogazioni   cosi'   disposte
determinerebbero,  ad  avviso  della  Regione  Toscana, la cessazione
della materia del contendere relativamente al ricorso in oggetto, del
quale comunque si chiede, in subordine, il rigetto;
        che   all'udienza   pubblica   del  3 dicembre  2002  sia  il
rappresentante  della  Regione  resistente  sia,  per  il ricorrente,
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  (quest'ultima  dando  seguito a
quanto   preannunciato   in  una  precedente  memoria  depositata  in
prossimita'  dell'udienza)  hanno  concluso  per  una declaratoria di
cessazione della materia del contendere.
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4 e
5,  commi  1,  3,  4 e 5, della legge della Regione Toscana 2 gennaio
2002,  n. 2  (Soppressione  del  Comitato  regionale  di  controllo e
disposizioni  in  materia  di  cessazione dei controlli preventivi di
legittimita'  sugli  atti degli enti locali e di esercizio dei poteri
sostitutivi  del  difensore  civico  regionale), per violazione degli
artt. 114,  primo  e  secondo  comma, 117, secondo comma, lettera p),
119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;
        che,  in  pendenza  del presente giudizio, la legge regionale
impugnata e' stata oggetto di modifica (quanto agli artt. 3 e 5), nei
termini indicati nell'esposizione in fatto, e di abrogazione parziale
(quanto  all'art. 4),  a  opera  della  legge  della  Regione Toscana
27 settembre   2002,   n. 35   [Modificazioni  alla  legge  regionale
2 gennaio   2002,   n. 2  (Soppressione  del  Comitato  regionale  di
controllo  e  disposizioni  in  materia  di  cessazione dei controlli
preventivi  di  legittimita'  sugli  atti  degli  enti  locali  e  di
esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico regionale)];
        che   il   sopravvenuto   mutamento   del  quadro  normativo,
relativamente alle disposizioni regionali oggetto di censura da parte
del  Governo,  e'  tale  da  incidere  radicalmente sui termini della
questione  di  costituzionalita'  proposta, essendo venute meno - per
abrogazione  o per modifica - le disposizioni di legge impugnate, che
non risultano d'altra parte aver prodotto effetti di sorta;
        che,  pertanto,  conformemente  alla giurisprudenza di questa
Corte  (tra  molte,  sentenza  n. 438  del 2002; ordinanza n. 443 del
2002),  deve  essere  dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4 e 5, commi
1,  3,  4 e 5, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2
(Soppressione  del  Comitato regionale di controllo e disposizioni in
materia  di cessazione dei controlli preventivi di legittimita' sugli
atti  degli  enti  locali  e  di esercizio dei poteri sostitutivi del
difensore   civico   regionale),   sollevata,   in  riferimento  agli
artt. 114,  primo  e  secondo  comma, 117, secondo comma, lettera p),
119,  secondo  comma,  e  120, secondo comma, della Costituzione, dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il ricorso indicato in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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