N. 22 ORDINANZA 16 - 30 gennaio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Trattamenti previdenziali obbligatori -
  Contributo   di  solidarieta'  a  carico  di  pensioni  di  importo
  superiore al massimale annuo previsto (dalla legge n. 335 del 1995)
  -   Allegata   violazione   del   principio  di  ragionevolezza  ed
  eguaglianza,  in  relazione alla capacita' contributiva - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 37.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  -  Legge  finanziaria  2000),
promosso  con  ordinanza  del 10 gennaio 2002 dalla Corte dei conti -
sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Lazio sui ricorsi riuniti
proposti  da  Saraceno  Divo  ed  altro  contro l'INPDAP, iscritta al
n. 330  del  registro  ordinanze  2002  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa in data 10 gennaio 2002, la
Corte  dei  conti  - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha
sollevato,  con  riferimento  agli  artt. 3  e 53 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 37 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2000);
        che  il  remittente espone che due magistrati della Corte dei
conti  hanno  proposto distinti ricorsi avverso la certificazione CUD
per   l'anno   2001,   relativa  al  trattamento  pensionistico  loro
rispettivamente  corrisposto  dall'INPDAP  nell'anno 2000, lamentando
che sullo stesso era stata effettuata la trattenuta per il contributo
di solidarieta' di cui all'art. 37 della legge n. 488 del 1999;
        che  i  ricorrenti  hanno chiesto la restituzione di quanto a
tal   titolo   trattenuto  dall'ente  previdenziale  sollevando,  nel
contempo,  eccezione  di  legittimita'  costituzionale della predetta
norma,  nella  parte in cui stabilisce che dal gennaio 2000, e per un
periodo  di  tre  anni,  sugli  importi dei trattamenti pensionistici
corrisposti  da  enti  gestori  di  forme di previdenza obbligatorie,
complessivamente  superiori  al massimale annuo previsto dall'art. 2,
comma  18,  della  legge  8 agosto  1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico  obbligatorio  e complementare), e' dovuto, sulla parte
eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2%;
        che  il  giudice  a  quo,  ritenuta  la  questione rilevante,
osserva,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  che  la  norma
denunciata,  nel  porre a carico di una parte soltanto dei pensionati
il  predetto  contributo  di  solidarieta' e nel lasciare indenni gli
emolumenti  di pari importo o di importi superiori derivanti da altre
diverse  fonti  (capitali,  imprese,  lavoro subordinato, trattamenti
pensionistici  maturati con previdenze facoltative), viola, attesa la
"scontata"  natura tributaria del contributo in oggetto, il principio
di   ragionevolezza  ed  uguaglianza,  in  relazione  alla  capacita'
contributiva, sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, rilevando,
in particolare, che il contributo di solidarieta' di cui all'art. 37,
comma  1,  della  legge  n. 488  del 1999 concorre all'indispensabile
contenimento  della  spesa  pensionistica  e  ponendo in evidenza che
attualmente   esso   e'   acquisito   alle   gestioni   previdenziali
obbligatorie  a  seguito  della  soppressione  del successivo secondo
comma,  disposta  dall'art. 69  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. - Legge finanziaria 2001).
    Considerato  che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per
la  Regione  Lazio,  ha  sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 53
della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, in via
incidentale,   dell'art. 37  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. - Legge finanziaria 2000), nella parte in cui prevede un
contributo  di  solidarieta'  solo  a  carico  di  alcuni trattamenti
previdenziali  obbligatori  che  superino il massimale annuo previsto
dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
        che  il  contributo  di  solidarieta'  di cui in narrativa e'
trattenuto nella misura del 2%, secondo modalita' e termini stabiliti
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica  e  che  tali  trattenute  hanno  concorso
inizialmente  ad  alimentare  un apposito fondo destinato a garantire
misure di carattere previdenziale per i lavoratori temporanei, mentre
attualmente    vengono    acquisite   alle   gestioni   previdenziali
obbligatorie, ai sensi dell'art. 69, comma 9, della legge 23 dicembre
2000,  n. 388  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2001);
        che,  dagli  atti parlamentari relativi alla legge n. 488 del
1999,  il cui art. 37 ha istituito il predetto contributo, emerge che
la  norma censurata e' volta a realizzare un circuito di solidarieta'
interna    al    sistema   previdenziale,   evitando   una   generica
fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato;
        che,  secondo  i richiamati lavori preparatori, il contributo
di solidarieta' tiene conto, nelle motivazioni che lo ispirano, delle
trasformazioni  avvenute  nel mondo del lavoro e viene posto a carico
di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici
raggiunti,  ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel
mercato   del   lavoro   e   della  mancanza  di  qualsivoglia  tetto
contributivo;
        che,   alla   luce   della  giurisprudenza  della  Corte,  il
contributo  di  solidarieta',  non potendo essere configurato come un
contributo previdenziale in senso tecnico (sentenza n. 421 del 1995),
va  inquadrato  nel  genus delle prestazioni patrimoniali imposte per
legge,   di  cui  all'art. 23  della  Costituzione,  costituendo  una
prestazione  patrimoniale  avente  la  finalita'  di contribuire agli
oneri  finanziari  del  regime previdenziale dei lavoratori (sentenza
n. 178  del 2000), con la conseguenza che l'invocato parametro di cui
all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la
materia della imposizione tributaria in senso stretto;
        che,  conseguentemente, neppure appare pertinente il richiamo
alla   sentenza  n. 119  del  1981  di  questa  Corte,  invocata  dal
remittente,   attesa   la   riconosciuta   natura   tributaria  della
fattispecie  ivi esaminata, contributo di solidarieta' a carico delle
pensioni  erogate  dal  Fondo speciale di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia, previsto dall'art. 22 della
legge  13 luglio  1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a
carico  del  Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956,
n. 1450   e   11 dicembre   1962,   n. 1790),   caratterizzata  dalla
progressivita' delle aliquote e dalla assenza di limiti temporali;
        che  la  norma  denunciata  sfugge, altresi', alla censura di
irragionevolezza  avanzata  dal  remittente  nel  presupposto  che si
tratti  di  un contributo di natura tributaria, laddove la contestata
scelta  discrezionale  del legislatore e' stata operata in attuazione
dei  principi  solidaristici  sanciti dall'art. 2 della Costituzione,
attraverso  l'imposizione  di  un'ulteriore  prestazione patrimoniale
gravante  solo  su  alcuni  trattamenti previdenziali obbligatori che
superino   un  certo  importo  stabilito  dalla  legge,  al  fine  di
concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma,  della legge 11 marzo 1953
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 37  della  legge  23 dicembre
1999,  n. 488  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato.  -  Legge finanziaria 2000), sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3  e  53 della Costituzione, dalla Corte dei
conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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