N. 24 ORDINANZA 16 - 30 gennaio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Acque   e   Acquedotti   -   Acquedotto   Pugliese   -  Procedura  di
  privatizzazione - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  dettante  i  criteri e le modalita' della dismissione - Ricorso per
  conflitto  di  attribuzione  della Regione Puglia - Assunta lesione
  delle  attribuzioni  regionali  -  Intervenuto mutamento del quadro
  normativo  -  Rinuncia  al  ricorso,  accettata dalla controparte -
  Estinzione del processo.
- D.P.C.M. 9 marzo 2000.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 97, 117 e 118.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Puglia, notificato il
12 maggio  2000,  depositato  in  cancelleria  il  22 successivo, per
conflitto  di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  9 marzo 2000, recante "Definizione dei
criteri   di   privatizzazione   e  delle  modalita'  di  dismissione
dell'Acquedotto  pugliese  S.p.A."  ed iscritto al n. 24 del registro
conflitti 2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri,   nonche'   gli  atti  di  intervento  dell'ENEL  S.p.A.  e
dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17 dicembre  2002  il giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  gli  avvocati  Vincenzo  Caputi  Jambrenghi per la Regione
Puglia,  Ernesto  Conte  per  l'ENEL  S.p.A. e l'avvocato dello Stato
Giancarlo Mando' per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  la  Regione  Puglia,  con  ricorso  notificato  il
12 maggio 2000 e depositato il 22 maggio 2000, ha sollevato conflitto
di  attribuzione  nei  confronti dello Stato, in relazione al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9 marzo 2000, recante
"Definizione  dei  criteri  di  privatizzazione  e delle modalita' di
dismissione dell'Acquedotto pugliese S.p.A.";
        che   la   ricorrente  Regione  chiede  se,  con  riferimento
all'adozione  del  d.P.C.m.  9 marzo  2000,  spetti allo Stato cedere
l'Acquedotto  pugliese  S.p.A., giacche' la suddetta cessione sarebbe
avvenuta  in  violazione  degli  artt. 5,  97,  117, 118, Cost., (gli
ultimi  due  parametri  invocati  si  riferiscono  alla  formulazione
antecedente la riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n. 3)  e  del  principio  di  leale collaborazione tra Stato e
Regione  (anche  con  riferimento  alla  violazione  di un accordo di
programma), nonche' degli artt. 3 e 41, Cost;
        che,  secondo  la  ricorrente,  il  d.P.C.m.  all'origine del
conflitto  sarebbe  lesivo  delle  attribuzioni  regionali, in quanto
individua   definitivamente  nell'ENEL  S.p.A.  il  nuovo  acquirente
dell'Acquedotto  pugliese S.p.A., riservando la futura determinazione
del solo prezzo di vendita;
        che  la Regione Puglia lamenta anzitutto, nella sua "qualita'
di interlocutore necessario dello Stato nella fase di privatizzazione
dell'acquedotto  pugliese",  di  non essere stata destinataria di una
quota  delle  azioni  dell'Acquedotto pugliese S.p.A., in questo modo
non  potendo tutelarne lo sviluppo e verificarne la correttezza nella
gestione dal suo interno;
        che la ricorrente lamenta altresi' la violazione dell'art. 41
della   Costituzione,   in  quanto  sarebbe  stata  preclusa  la  sua
partecipazione - dopo aver assunto le vesti della societa' a capitale
misto  -  alla  procedura per l'acquisizione dell'Acquedotto pugliese
S.p.A.;
        che  si e' costituito nei termini il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che il ricorso sia respinto;
        che  la  pretesa della Regione Puglia di regolare essa stessa
le  vicende  dell'Acquedotto pugliese S.p.A. rimane, a giudizio della
difesa  erariale,  una aspirazione legittima in punto di fatto ma non
tutelabile  sul  piano  costituzionale,  come  pure  la  richiesta di
partecipare  ai  procedimenti  di  privatizzazione  e  di dismissione
secondo  modalita'  piu'  coinvolgenti  di  quelle  che il Governo ha
deciso di consentire;
        che  le  censure  mosse  dalla  Regione circa le modalita' di
individuazione  del contraente sembrano alla difesa erariale estranee
alla  giurisdizione  di  questa  Corte,  risolvendosi in doglianze di
eccesso di potere amministrativo senza rilevanza costituzionale;
        che  hanno  presentato  atti  di  intervento  l'ENEL S.p.A. e
l'Acquedotto   pugliese   S.p.A.,   depositati   rispettivamente   il
7 novembre  2000  e  il  16 marzo  2001,  per chiedere il rigetto del
ricorso,  sottolineando,  in particolare, che il d.P.C.m. all'origine
del  conflitto  non sarebbe lesivo di competenze costituzionali della
Regione  in  materia  di  acquedotti,  e  che  le censure mosse dalla
Regione Puglia si rivolgerebbero in realta' non al d.P.C.m. impugnato
ma  al  decreto  legislativo  11 maggio  1999, n. 141 (Trasformazione
dell'ente  autonomo  acquedotto  pugliese  in  societa' per azioni, a
norma  dell'art. 11,  comma  1,  lettera b della legge 15 marzo 1997,
n. 59);
        che  in  prossimita'  dell'udienza  ha  depositato memoria la
ricorrente,  per  chiedere  che,  alla  luce  della giurisprudenza di
questa Corte, siano dichiarati inammissibili gli interventi dell'ENEL
S.p.A.  e  dell'Acquedotto  pugliese  S.p.A.,  e  per rilevare che il
mutamento del quadro normativo intervenuto nelle more del giudizio ha
determinato  una  piena  soddisfazione  dell'interesse  da essa fatto
valere;
        che  l'art. 25,  quarto  comma, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  per  il  2002), ha,
infatti, previsto che le azioni dell'Acquedotto pugliese S.p.A. siano
definitivamente  trasferite  senza  oneri,  entro il 31 gennaio 2002,
alle Regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del
numero di abitanti, successivamente disposta con decreto ministeriale
del 30 gennaio 2002;
        che  in  prossimita' dell'udienza ha depositato memoria anche
l'ENEL  S.p.A.,  ribadendo le eccezioni di inammissibilita' formulate
nell'atto  di  intervento  e specificando che esse vengono in rilievo
prima  ancora  dell'esame  delle eventuali sopraggiunte condizioni di
improcedibilita'  (per  sopravvenuto  difetto di interesse) derivanti
dai nuovi interventi legislativi;
        che, quanto alla tempestivita' dell'intervento, l'ENEL S.p.A.
rileva  che,  non  potendo  il  termine decorrere da una notifica non
avvenuta,  dovrebbe  trovare  applicazione,  anche quanto al termine,
l'art. 37  del  r.d.  17 agosto  1907,  n. 642  (Regolamento  per  la
procedura  dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio di
Stato);
        che  in data 16 dicembre 2002 la Regione Puglia ha depositato
atto   di   rinuncia   al   ricorso  de  quo,  motivato  dalla  piena
soddisfazione  dell'interesse  da  essa  fatto valere per effetto del
mutamento del quadro normativo intervenuto nelle more del giudizio;
        che  alla  rinuncia hanno aderito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  per  il  tramite dell'Avvocatura dello Stato, nonche'
l'Acquedotto pugliese S.p.A. e l'ENEL S.p.A.
    Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
integrative  per  i  giudizi  innanzi  a questa Corte, la rinuncia al
ricorso,  seguita  dalla  relativa accettazione, produce l'effetto di
estinguere il processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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