N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2002
Ordinanza emessa il 11 novembre 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Obermitto Demetria Carla Maria contro l'Agenzia entrate - Ufficio Torino 1 Imposte sui redditi - Reddito imponibile degli edifici di interesse storico o artistico - Determinazione - Prevista applicazione della minore delle tariffe d'estimo stabilite per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato e' collocato - Riferimento, quando l'immobile sia dato in locazione, al superiore reddito effettivo derivante dai canoni percepiti, con le riduzioni previste per altre tipologie di immobili - Esclusione, in base all'interpretazione della Cassazione - Ingiustificato beneficio a favore dei locatori di immobili vincolati ex lege n. 1089/1939 rispetto ai proprietari non locatori degli stessi immobili e rispetto ai locatori di immobili diversi - Irragionevolezza e illogicita' - Lesione del principio della parita' di trattamento nell'imposizione fiscale - Contrasto con i principi di uguaglianza e di capacita' contributiva. - Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 1 [recte: comma 2]. - Costituzione, artt. 3 e 53, primo comma.(GU n.5 del 5-2-2003 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza. F a t t o La sig.ra Obermitto Demetria residente a Torino, rappresentata e difesa dal dott. Vincenzo Cipullo, ricorre avverso il diniego, del centro servizio II.DD. e indirette di Torino, delle istanze di rimborso della maggiore imposta IRPEF anni 1997 e 1998, quali redditi di partecipazione della societa' "Alfiera di Obermitto Eugenio C. s.a.s.", e di restituzione della maggiore imposta IRPEF di L. 59.594.000 per l'anno 1997 e L. 65.027.000 per l'anno 1998, oltre interessi di legge. La societa' "Alfiera" aveva analiticamente determinato il reddito dei fabbricati sulla base dei canoni locativi e non del reddito catastale rivalutato. Ritiene il provvedimento di diniego dell'anno 1997 inutile e tardivo, poiche' la contribuente aveva promosso ricorso contro il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria, ormai discusso e accolto dalla commissione regionale di Torino. Sostiene che ai sensi dell'art. 11, comma secondo, legge n. 431/1991, la base imponibile IRPEF degli immobili di interesse storico o artistico vincolati ex legge n. 1089/1939, e' costituita esclusivamente dall'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato, a nulla rilevando che gli immobili stessi siano locato ad un canone superiore. Cita ampia giurisprudenza, ivi compresa la Cassazione, nonche' sentenze di accoglimento di ricorsi relativi ad altri anni. Il diritto al rimborso e' personale percio' la ricorrente e' titolata a far valere il proprio diritto, prescindendo dai comportamento degli altri soggetti. La societa' "Alfiera" ha presentato istanza di rettifica delle proprie dichiarazioni dei redditi per gli anni 1997 e 1998 e di rimborso delle maggiori imposte pagate (anno 1998). Chiede sia decisa l'inesistenza del debito di imposta, rigettato il provvedimento di diniego dell'ufficio, ordinato all'Ufficio entrate di Torino il rimborso di L. 65.027.000 per maggior IRPEF pagata nell'anno 1998 poiche' la commissione tributaria regionale ha gia' disposto il rimborso di L. 62.196.000 per l'anno 1997, oltre interessi e accessori di legge, nonche' la condanna alle spese. L'Agenzia delle entrate, ufficio di Torino 1, si costituisce ritenendo l'infondatezza delle argomentazioni della ricorrente in quanto in contrasto con le norme di legge. Sostiene che il reddito imponibile dei fabbricati, vincolati ex legge n. 1089/1939 e locati, e' determinato ex artt. 34, comma 4-bis; e 129 comma 2 d.P.R. n. 917/1986 cosi' come modificato dall'art. 11, primo comma, lettera h) legge n. 413/1991. L'art. 11, comma secondo, legge n. 413/1991 ha la funzione di puntualizzare la sua applicabilita' solo ai fini del classamento degli immobili e trova conferma nell'art. 18, comma 1, lett. c) legge n. 133/1999 il quale fa riferimento all'art. 11, comma secondo, legge n. 413/1991 come norma avente portata programmatica. Solleva il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma secondo, legge n. 413/1991 laddove stabilisce un trattamento fiscale di favore per i proprietari di immobili vincolati che li abbiano concessi in locazione. Gli artt. 10 e 13-bis del TUIR (oneri deducibili e detraibili) tutelano gia' le ragioni dei proprietari che sostengono ingenti costi per la manutenzione. La disciplina invocata dalla parte ricorrente ha valore residuale e si applica ad immobili non locati, di interesse storico-artistico e non censiti in catasto (cita giurisprudenza di commissioni tributarie). Chiede sia dichiarato non dovuto il rimborso richiesto dalla parte e il ricorso respinto con condanna alle spese. Alla pubblica udienza del 16 settembre compare solo l'ufficio. La commissione emana ordinanza con la quale ordina al ricorrente di produrre il provvedimento di diniego. Questi ottempera e all'udienza del 14 ottobre 2002 le parti ribadiscono quanto agli atti. D i r i t t o Atteso che ai fini della decisione del presente ricorso e' rilevante l'art. 11, comma secondo della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 che cosi' recita "In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato", si solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della legge suindicata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui come interpretato dalla Cassazione (sez. Trib., n. 12790, 15 maggio 2001; Cass. Civ., sez. 1, n. 2442, 18 marzo 1999; Cass. Civ., sez. 1, n. 5740, 11 giugno 1999) l'imponibile, ai fini della tassazione delle imposte dirette, e' sempre determinato con riferimento alla piu' bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere che il bene sia locato ad un canone superiore. Il suddetto articolo, secondo tale interpretazione, prevede che il reddito imponibile di un bene di interesse storico artistico non sia determinato in relazione al canone locativo, ma unicamente al dato catastale, anche se largamente inferiore al reddito effettivo. Si ha pertanto un'identica base imponibile sia quando l'immobile e' utilizzato direttamente dai proprietario sia quando lo stesso e' dato in locazione. A giudizio di questa commissione, come peraltro gia' adombrato dall'ufficio resistente anche se non formalmente sollevato, sussiste violazione dell'art. 53, primo comma Cost. relativo al principio di capacita' contributiva e dell'art. 3, Cost., relativo al principio di uguaglianza. Come noto i redditi degli immobili sono disciplinati dagli artt. 34, comma 4-bis e 129, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 cosi' come modificato dall'art. 11, primo comma, lettera h), legge n. 413/1991. Questi stabiliscono che imponibile ai fini dell'imposizione diretta sia il reddito effettivo derivante da locazione a terzi, se superiore al reddito catastale (come normalmente accade) oppure il reddito catastale se non locato. E' ben vero che sussistono correttivi ed aggiustamenti a questo principio. Innanzitutto il reddito effettivo subisce un abbattimento del 15% come riconoscimento forfettario degli oneri rappresentati dalle spese di manutenzione a carico della proprieta', ulteriormente ridotto del 30% nel caso di locazioni uso abitativo a ex art. 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i cosiddetti contratti assistiti o agevolati, come "premio" per i proprietari i quali rinunciano ad un canone piu' elevato stanti la funzione sociale della proprieta' e l'interesse della collettivita' per canoni locativi calmierati. Abbiamo poi casi particolari es. immobili di Venezia centro ecc., ove, in relazione ai pesanti oneri manutentivi e' riconosciuta una riduzione del canone del 25%, cui si contrappone l'aumento del 30% del reddito catastale per le cosiddette seconde case (immobili a disposizione) ex art. 38 TUIR n. 917/1986. Nel caso de quo invece, l'interpretazione giurisprudenziale della norma, in relazione alla quale si solleva la presente questione di legittimita' costituzionale, riconosce la non tassabilita' e quindi l'esenzione del canone per la parte eccedente il reddito catastale riconoscendo al contribuente un beneficio fiscale di amplissime dimensioni che non trova alcuna motivazione di tipo logico o fattuale, e che rappresenta, invece, una palese violazione del principio della parita' di trattamento nell'imposizione fiscale. E' notorio, pur nella diversita' delle fattispecie, che la differenza tra reddito effettivo (derivante dai canoni) e reddito catastale, e' notevolissima (nel ricorso in questione il rapporto e' circa da 10 a 1), e pertanto l'interpretazione attuale della norma ingenera un indebito vantaggio a favore del locatore (persona fisica o societa) dell'immobile vincolato sia rispetto ai proprietari o titolari di un diritto reale i quali non locano l'immobile di interesse storico o artistico vincolato ex legge n. 1089/1939 sia rispetto ai locatori di immobili ad uso abitativo (legge n. 431/1998) o diverso dall'abitativo (legge n. 392/1978), i quali godono della limitata detrazione del 15%, con la sola eccezione dei contratti assistiti i quali hanno l'ulteriore detrazione del 30%. Mentre le variazioni in aumento o diminuzione dei redditi imponibili, dettate da esigenze e finalita' economico e/o sociali come sopra gia' delineato, non comportano differenze notevoli e non creano fasce ingiustificate di esenzione o di aggravio dell'imponibile, il trattamento fiscale degli immobili storico e artistici comporta sperequazioni notevoli, con fasce di esenzione del tutto immotivate, incoerenti ed illogiche, in violazione del principio della ragionevolezza. Ai sensi dell'art. 13-bis, lettera g), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ex legge n. 1089/1939 sono detraibili dall'imposta lorda, grazie al riconoscimento legislativo dell'onerosita' di tale tipologia di immobili. Non puo' invece sostenersi che i locatori vadano incontro a maggiori oneri rispetto a coloro che invece le tengono vuote o a disposizione. Appare in tutta evidenza che i costi manutentivi straordinari sono identici in entrambi le fattispecie, anzi il locatore ricava ulteriori vantaggi: il canone ovviamente, e, per legge tutti gli oneri accessori a carico del conduttore ivi compresa la manutenzione ordinaria. Pertanto l'esenzione di tutto il reddito effettivo, per la parte eccedente il reddito catastale, diventa un ingiustificato arricchimento, illogico e manifestatamente discriminatorio, in palese violazione dei principi di uguaglianza e di capacita' contributiva. Secondo l'insegnamento di codesta Corte (sentenza n. 143, 4 maggio 1995) "la capacita' contributiva, quale idoneita' alla obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposizione e' collegata, va, in linea di principio, ravvisata in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita' sotto il profilo della arbitrarieta' ed irrazionalita'". Idem (Corte Cost. n. 156, 21 maggio 2001) "E' costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale rientra nella discrezionalita' del legislatore, con il solo limite della non arbitrarieta' la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacita' contributiva che, quale idoneita' del soggetto all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza". Qualora il legislatore avesse voluto tenere conto dei maggiori oneri e vincoli che gravano sul proprietario di immobili storico e artistici ex legge n. 1089/1939 avrebbe potuto introdurre deduzioni dal reddito, oppure detrazioni o riduzioni d'imposta, uguali per tutti i soggetti passivi, anziche' prevedere un'identica tassazione a carico dei percettori di redditi della stessa natura (immobiliare), ma di ammontare differenziato. Se e' principio pacifico che il possesso dell'immobile vincolato comporti l'obbligo di pagare le imposte, in ossequio al principio per cui tale immobile vincolato comunque rappresenta un indice di capacita' contributiva, anche se non se ne ritrae alcun reddito, sotto il profilo della ragionevolezza e della logicita', non puo' certo sostenersi l'esistenza di una identica capacita' contributiva (ex art. 53, Cost., primo comma) quando invece il contribuente, (ad es. una societa' immobiliare), dia in locazione l'immobile percependo canoni considerevoli, che ai fini fiscali si riducono fortemente e vengono a coincidere con il reddito catastale. Sussiste inoltre violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacita' contributiva (art. 53 primo comma Cost.) della normativa impugnata tra i locatori di tutti gli altri tipi di immobili (non vincolati) e di quelli assoggettati alla legge n. 1089/1939. I primi infatti hanno una detrazione del 15%, che sale di un ulteriore 30% per i contratti agevolati o assistiti, e tutto il restante reddito locativo e' sottoposto a tassazione. I secondi (legge n. 1089/1939) invece, quale che sia il canone di locazione, sono tassati in misura largamente ridotta, solo in base al reddito catastale o meglio della minore tariffa d'estimo zona censuaria in cui sono situati.
P. Q. M. Atteso che l'art. 11, comma 1, legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e' rilevante ai fini della decisione del ricorso in epigrafe, la commissione solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in quanto non manifestatamente infondata, dell'art. 1, comma 1, legge n. 413 del 30 dicembre 1991 limitatamente alla parte in cui consente che il reddito imponibile dell'immobile locato sia determinato sempre mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, e non invece del reddito effettivo ovvero dei canoni percepiti, sia pure con le riduzioni di cui ad altre tipologie di immobili.. Ordina: la sospensione del processo; la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica a cura della segreteria alle parti, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Torino, addi' 14 ottobre 2002 Il Presidente: Cervetti Il relatore: Bolla 03E0056