N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2002

Ordinanza  emessa  il  11 novembre  2002 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Torino  sul  ricorso  proposto da Obermitto Demetria
Carla Maria contro l'Agenzia entrate - Ufficio Torino 1

Imposte  sui  redditi - Reddito imponibile degli edifici di interesse
  storico  o artistico - Determinazione - Prevista applicazione della
  minore  delle  tariffe  d'estimo  stabilite per le abitazioni della
  zona  censuaria  in  cui  il fabbricato e' collocato - Riferimento,
  quando  l'immobile  sia  dato  in  locazione,  al superiore reddito
  effettivo derivante dai canoni percepiti, con le riduzioni previste
  per   altre   tipologie   di   immobili   -   Esclusione,  in  base
  all'interpretazione  della  Cassazione - Ingiustificato beneficio a
  favore  dei  locatori  di  immobili  vincolati ex lege n. 1089/1939
  rispetto  ai  proprietari  non  locatori  degli  stessi  immobili e
  rispetto  ai  locatori  di  immobili  diversi  - Irragionevolezza e
  illogicita'  -  Lesione  del principio della parita' di trattamento
  nell'imposizione  fiscale - Contrasto con i principi di uguaglianza
  e di capacita' contributiva.
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 1 [recte: comma 2].
- Costituzione, artt. 3 e 53, primo comma.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.

                              F a t t o

    La  sig.ra Obermitto Demetria residente a Torino, rappresentata e
difesa  dal  dott. Vincenzo  Cipullo, ricorre avverso il diniego, del
centro  servizio  II.DD.  e  indirette  di  Torino,  delle istanze di
rimborso della maggiore imposta IRPEF anni 1997 e 1998, quali redditi
di  partecipazione  della  societa'  "Alfiera di Obermitto Eugenio C.
s.a.s.",   e   di   restituzione   della maggiore  imposta  IRPEF  di
L. 59.594.000  per l'anno 1997 e L. 65.027.000 per l'anno 1998, oltre
interessi  di  legge.  La  societa'  "Alfiera"  aveva  analiticamente
determinato  il reddito dei fabbricati sulla base dei canoni locativi
e  non  del reddito catastale rivalutato. Ritiene il provvedimento di
diniego  dell'anno  1997  inutile  e tardivo, poiche' la contribuente
aveva     promosso     ricorso    contro    il    silenzio    rifiuto
dell'amministrazione  finanziaria,  ormai  discusso  e  accolto dalla
commissione  regionale di Torino. Sostiene che ai sensi dell'art. 11,
comma secondo,  legge  n. 431/1991,  la  base  imponibile IRPEF degli
immobili   di  interesse  storico  o  artistico  vincolati  ex  legge
n. 1089/1939,  e'  costituita  esclusivamente dall'applicazione della
minore  tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria  nella  quale e' collocato il fabbricato, a nulla rilevando
che  gli  immobili  stessi  siano locato ad un canone superiore. Cita
ampia giurisprudenza, ivi compresa la Cassazione, nonche' sentenze di
accoglimento  di  ricorsi  relativi  ad  altri  anni.  Il  diritto al
rimborso  e' personale percio' la ricorrente e' titolata a far valere
il  proprio  diritto,  prescindendo  dai  comportamento  degli  altri
soggetti.  La  societa'  "Alfiera" ha presentato istanza di rettifica
delle proprie dichiarazioni dei redditi per gli anni 1997 e 1998 e di
rimborso delle maggiori imposte pagate (anno 1998). Chiede sia decisa
l'inesistenza  del  debito  di imposta, rigettato il provvedimento di
diniego  dell'ufficio,  ordinato  all'Ufficio  entrate  di  Torino il
rimborso  di  L. 65.027.000  per maggior  IRPEF pagata nell'anno 1998
poiche'  la  commissione  tributaria  regionale  ha  gia' disposto il
rimborso   di  L. 62.196.000  per  l'anno  1997,  oltre  interessi  e
accessori di legge, nonche' la condanna alle spese.
    L'Agenzia  delle  entrate,  ufficio  di  Torino 1, si costituisce
ritenendo  l'infondatezza  delle  argomentazioni  della ricorrente in
quanto  in  contrasto  con le norme di legge. Sostiene che il reddito
imponibile  dei fabbricati, vincolati ex legge n. 1089/1939 e locati,
e'  determinato  ex  artt. 34,  comma 4-bis;  e  129  comma 2  d.P.R.
n. 917/1986   cosi'   come   modificato  dall'art. 11,  primo  comma,
lettera h)   legge n. 413/1991.   L'art. 11,   comma secondo,   legge
n. 413/1991  ha  la  funzione  di puntualizzare la sua applicabilita'
solo  ai  fini  del  classamento  degli  immobili  e  trova  conferma
nell'art. 18,   comma 1,  lett. c)  legge  n. 133/1999  il  quale  fa
riferimento  all'art. 11, comma secondo, legge n. 413/1991 come norma
avente  portata  programmatica.  Solleva  il  dubbio  di legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma secondo, legge n. 413/1991 laddove
stabilisce  un  trattamento  fiscale  di  favore per i proprietari di
immobili vincolati che li abbiano concessi in locazione. Gli artt. 10
e 13-bis  del  TUIR  (oneri deducibili e detraibili) tutelano gia' le
ragioni   dei   proprietari  che  sostengono  ingenti  costi  per  la
manutenzione. La disciplina invocata dalla parte ricorrente ha valore
residuale   e  si  applica  ad  immobili  non  locati,  di  interesse
storico-artistico  e  non  censiti in catasto (cita giurisprudenza di
commissioni tributarie). Chiede sia dichiarato non dovuto il rimborso
richiesto dalla parte e il ricorso respinto con condanna alle spese.
    Alla pubblica udienza del 16 settembre compare solo l'ufficio. La
commissione  emana  ordinanza  con  la  quale ordina al ricorrente di
produrre  il provvedimento di diniego. Questi ottempera e all'udienza
del 14 ottobre 2002 le parti ribadiscono quanto agli atti.

                            D i r i t t o

    Atteso  che  ai  fini  della  decisione  del  presente ricorso e'
rilevante l'art. 11, comma secondo della legge n. 413 del 30 dicembre
1991  che  cosi'  recita  "In  ogni  caso,  il reddito degli immobili
riconosciuti   di   interesse   storico   o   artistico,   ai   sensi
dell'articolo 3  della  legge  1  giugno  1939, n. 1089, e successive
modificazioni  e integrazioni, e' determinato mediante l'applicazione
della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della
zona  censuaria  nella  quale e' collocato il fabbricato", si solleva
d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale della legge
suindicata  per  contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in
cui   come  interpretato  dalla  Cassazione  (sez.  Trib.,  n. 12790,
15 maggio  2001;  Cass.  Civ.,  sez. 1, n. 2442, 18 marzo 1999; Cass.
Civ.,  sez. 1,  n. 5740,  11 giugno 1999) l'imponibile, ai fini della
tassazione   delle   imposte   dirette,  e'  sempre  determinato  con
riferimento  alla  piu'  bassa  delle  tariffe d'estimo della zona, a
prescindere  che  il  bene  sia  locato  ad  un  canone superiore. Il
suddetto  articolo,  secondo  tale  interpretazione,  prevede  che il
reddito  imponibile di un bene di interesse storico artistico non sia
determinato  in  relazione  al canone locativo, ma unicamente al dato
catastale,  anche se largamente inferiore al reddito effettivo. Si ha
pertanto   un'identica  base  imponibile  sia  quando  l'immobile  e'
utilizzato direttamente dai proprietario sia quando lo stesso e' dato
in  locazione.  A  giudizio di questa commissione, come peraltro gia'
adombrato dall'ufficio resistente anche se non formalmente sollevato,
sussiste  violazione  dell'art. 53,  primo comma  Cost.  relativo  al
principio di capacita' contributiva e dell'art. 3, Cost., relativo al
principio di uguaglianza.
    Come  noto  i  redditi  degli  immobili  sono  disciplinati dagli
artt. 34,  comma 4-bis  e 129, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 cosi' come
modificato  dall'art. 11, primo comma, lettera h), legge n. 413/1991.
Questi  stabiliscono  che imponibile ai fini dell'imposizione diretta
sia il reddito effettivo derivante da locazione a terzi, se superiore
al  reddito  catastale  (come  normalmente  accade) oppure il reddito
catastale  se  non  locato.  E' ben vero che sussistono correttivi ed
aggiustamenti a questo principio.
    Innanzitutto il reddito effettivo subisce un abbattimento del 15%
come riconoscimento forfettario degli oneri rappresentati dalle spese
di  manutenzione a carico della proprieta', ulteriormente ridotto del
30% nel caso di locazioni uso abitativo a ex art. 8, legge 9 dicembre
1998,  n. 431, per i cosiddetti contratti assistiti o agevolati, come
"premio"  per  i  proprietari  i  quali  rinunciano ad un canone piu'
elevato  stanti  la  funzione  sociale della proprieta' e l'interesse
della  collettivita' per canoni locativi calmierati. Abbiamo poi casi
particolari es. immobili di Venezia centro ecc., ove, in relazione ai
pesanti  oneri  manutentivi  e' riconosciuta una riduzione del canone
del  25%,  cui si contrappone l'aumento del 30% del reddito catastale
per  le  cosiddette seconde case (immobili a disposizione) ex art. 38
TUIR n. 917/1986.
    Nel caso de quo invece, l'interpretazione giurisprudenziale della
norma,  in  relazione  alla quale si solleva la presente questione di
legittimita'  costituzionale,  riconosce la non tassabilita' e quindi
l'esenzione  del  canone  per la parte eccedente il reddito catastale
riconoscendo  al  contribuente  un  beneficio  fiscale  di amplissime
dimensioni  che  non  trova  alcuna  motivazione  di  tipo  logico  o
fattuale,  e  che  rappresenta,  invece,  una  palese  violazione del
principio della parita' di trattamento nell'imposizione fiscale.
    E'  notorio,  pur  nella  diversita'  delle  fattispecie,  che la
differenza  tra  reddito  effettivo  (derivante dai canoni) e reddito
catastale,  e' notevolissima (nel ricorso in questione il rapporto e'
circa  da 10  a 1),  e pertanto l'interpretazione attuale della norma
ingenera  un indebito vantaggio a favore del locatore (persona fisica
o  societa)  dell'immobile  vincolato  sia  rispetto ai proprietari o
titolari  di  un  diritto  reale  i  quali  non  locano l'immobile di
interesse  storico  o  artistico  vincolato ex legge n. 1089/1939 sia
rispetto ai locatori di immobili ad uso abitativo (legge n. 431/1998)
o  diverso  dall'abitativo  (legge n. 392/1978), i quali godono della
limitata  detrazione  del  15%,  con  la sola eccezione dei contratti
assistiti  i  quali  hanno  l'ulteriore detrazione del 30%. Mentre le
variazioni  in  aumento o diminuzione dei redditi imponibili, dettate
da  esigenze  e  finalita'  economico  e/o  sociali  come  sopra gia'
delineato,  non  comportano  differenze  notevoli  e non creano fasce
ingiustificate   di  esenzione  o  di  aggravio  dell'imponibile,  il
trattamento  fiscale  degli  immobili  storico  e  artistici comporta
sperequazioni  notevoli, con fasce di esenzione del tutto immotivate,
incoerenti   ed   illogiche,   in   violazione  del  principio  della
ragionevolezza.    Ai    sensi    dell'art. 13-bis,    lettera    g),
d.P.R. 22 dicembre  1986,  n. 917,  le  spese  sostenute dai soggetti
obbligati   alla  manutenzione,  protezione  o  restauro  delle  cose
vincolate  ex  legge n. 1089/1939 sono detraibili dall'imposta lorda,
grazie   al   riconoscimento   legislativo  dell'onerosita'  di  tale
tipologia  di  immobili.  Non  puo'  invece sostenersi che i locatori
vadano  incontro  a  maggiori  oneri  rispetto a coloro che invece le
tengono  vuote o a disposizione. Appare in tutta evidenza che i costi
manutentivi  straordinari  sono  identici in entrambi le fattispecie,
anzi  il locatore ricava ulteriori vantaggi: il canone ovviamente, e,
per  legge  tutti  gli  oneri  accessori  a carico del conduttore ivi
compresa  la manutenzione ordinaria. Pertanto l'esenzione di tutto il
reddito  effettivo,  per  la  parte  eccedente  il reddito catastale,
diventa  un ingiustificato arricchimento, illogico e manifestatamente
discriminatorio,  in  palese violazione dei principi di uguaglianza e
di  capacita'  contributiva.  Secondo l'insegnamento di codesta Corte
(sentenza  n. 143,  4 maggio  1995) "la capacita' contributiva, quale
idoneita'  alla  obbligazione  di imposta, desumibile dal presupposto
economico  al  quale  l'imposizione  e'  collegata,  va,  in linea di
principio,  ravvisata  in  qualsiasi  indice rivelatore di ricchezza,
secondo  valutazioni  riservate al legislatore, salvo il controllo di
costituzionalita'   sotto   il   profilo   della   arbitrarieta'   ed
irrazionalita'".
    Idem  (Corte  Cost. n. 156,  21 maggio  2001)  "E' costante nella
giurisprudenza  di  questa  Corte  l'affermazione  secondo  la  quale
rientra  nella  discrezionalita'  del legislatore, con il solo limite
della   non   arbitrarieta'   la  determinazione  dei  singoli  fatti
espressivi  della  capacita'  contributiva  che,  quale idoneita' del
soggetto   all'obbligazione   di  imposta,  puo'  essere  desunta  da
qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza".
    Qualora  il  legislatore  avesse voluto tenere conto dei maggiori
oneri  e  vincoli  che gravano sul proprietario di immobili storico e
artistici  ex  legge n. 1089/1939 avrebbe potuto introdurre deduzioni
dal  reddito,  oppure  detrazioni  o  riduzioni d'imposta, uguali per
tutti i soggetti passivi, anziche' prevedere un'identica tassazione a
carico  dei  percettori di redditi della stessa natura (immobiliare),
ma  di  ammontare  differenziato.  Se  e'  principio  pacifico che il
possesso  dell'immobile  vincolato  comporti  l'obbligo  di pagare le
imposte,  in  ossequio  al  principio per cui tale immobile vincolato
comunque  rappresenta  un  indice di capacita' contributiva, anche se
non se ne ritrae alcun reddito, sotto il profilo della ragionevolezza
e  della  logicita',  non  puo'  certo  sostenersi l'esistenza di una
identica  capacita'  contributiva  (ex  art. 53,  Cost., primo comma)
quando invece il contribuente, (ad es. una societa' immobiliare), dia
in  locazione l'immobile percependo canoni considerevoli, che ai fini
fiscali  si riducono fortemente e vengono a coincidere con il reddito
catastale.
    Sussiste  inoltre  violazione dei principi di uguaglianza (art. 3
Cost.)  e di capacita' contributiva (art. 53 primo comma Cost.) della
normativa  impugnata  tra  i  locatori  di  tutti  gli  altri tipi di
immobili   (non  vincolati)  e  di  quelli  assoggettati  alla  legge
n. 1089/1939.  I primi infatti hanno una detrazione del 15%, che sale
di un ulteriore 30% per i contratti agevolati o assistiti, e tutto il
restante  reddito  locativo  e'  sottoposto  a  tassazione. I secondi
(legge n. 1089/1939)  invece,  quale  che sia il canone di locazione,
sono  tassati  in  misura largamente ridotta, solo in base al reddito
catastale  o  meglio  della minore tariffa d'estimo zona censuaria in
cui sono situati.
                              P. Q. M.
    Atteso che l'art. 11, comma 1, legge n. 413 del 30 dicembre 1991,
e'  rilevante  ai  fini  della  decisione del ricorso in epigrafe, la
commissione   solleva   d'ufficio   la   questione   di  legittimita'
costituzionale,    in    quanto   non   manifestatamente   infondata,
dell'art. 1, comma 1, legge n. 413 del 30 dicembre 1991 limitatamente
alla  parte  in  cui consente che il reddito imponibile dell'immobile
locato  sia  determinato sempre mediante l'applicazione delle tariffe
d'estimo,  e  non  invece  del  reddito  effettivo  ovvero dei canoni
percepiti,  sia  pure  con  le riduzioni di cui ad altre tipologie di
immobili..
    Ordina:
        la sospensione del processo;
        la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        la notifica a cura della segreteria alle parti, al Presidente
del   Consiglio,  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati  e  al
Presidente del Senato.
        Torino, addi' 14 ottobre 2002
                       Il Presidente: Cervetti
                         Il relatore: Bolla
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