DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2002, n. 310
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.(GU n.35 del 12-2-2003)
Vigente al: 27-2-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 45 che ha istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) la Segreteria tecnica del Ministro; d) l'Ufficio legislativo; e) il Servizio di controllo interno; f) l'Ufficio stampa; g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.". 2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 2, la lettera: "e)" e' sostituita dalla seguente: "f)". 3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita' di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. 2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica. 3. La Segreteria del Ministro e' composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico all'attivita' istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico. 5. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresi', allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato. 6. L'ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. 7. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonche' ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.". 4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 1, le parole: "lettere d) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere e) e g)". 5. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 3, dopo le parole: "dal Capo della Segreteria del Ministro," sono inserite le seguenti: "dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro,". 6. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell'Ufficio con funzioni vicarie.". 7. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 4, dopo le parole: "Il Capo della Segreteria particolare" sono inserite le seguenti: ", il responsabile della Segreteria tecnica". 8. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il capo dell'ufficio legislativo" sono inserite le seguenti: ", per il responsabile della Segreteria tecnica". 9. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 25