COMUNE DI RESCALDINA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.35 del 12-2-2003)

    Il  comune  di  Rescaldina  (provincia  di Milano) ha adottato il
18 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
        (Omissis).
    1.  di  determinare,  per  l'anno  2003, le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:
      a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del
soggetto  passivo  (cosiddetta prima casa e relative pertinenze): 4,5
per mille;
      b) terreni agricoli: 4,5 per mille;
      c) aree fabbricabili: 7 per mille;
      d) altri fabbricati: 7 per mille;
      e) unita'  immobiliari non adibite ad abitazioni principali del
soggetto passivo e non locale (cosiddette seconde case sfitte): 7 per
mille;
      f) unita'  immobiliari non adibite ad abitazioni principali del
soggetto  passivo,  concesse  in  locazione  alle condizioni previste
dall'art.  2,  comma  3,  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431 e del
decreto ministeriale 5 dicembre 1999: 4 per mille.
    2.  di  determinare,  per l'anno 2003, la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
euro 103,29.
    3. di confermare per l'anno 2003, da euro 103,29 a euro 206,58 la
detrazione   concessa  per  l'unita'  immobiliare  appartenente  alle
categorie  catastali  dalla  A/l  alla  A/7,  adibita  ad  abitazione
principale  dei  soggetti  passivi che si trovano nelle condizioni di
seguito tassativamente enunciate:
      a) pensionati  con reddito annuale imponibile - ai fini IRPEF -
di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare fino a euro 11.516,99,
aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico;
      b) portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile e
reddito  annuale  imponibile  - ai fini IRPEF - di tutti i componenti
del  nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98
per ogni persona a carico;
      c) disoccupati con reddito annuale imponibile - ai fini IRPEF -
di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare fino a euro 11.516,99,
aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico;
      d) lavoratori  posti  in cassa integrazione con reddito annuale
imponibile  -  ai  fini  IRPEF  -  di  tutti  i componenti del nucleo
familiare  fino  a  euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni
persona a carico. In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra
menzionati,  di  soggetti  portatori  di  handicap  con  attestato di
invalidita'  civile  o  di  persone  anziane  non autosufficienti con
certificazione  medica  rilasciata  dalla  competente  USSL - purche'
conviventi  -  l'importo  di euro 877,98 per ogni persona a carico e'
elevato a euro 1.394,43;
      e) Soggetti  titolari di assistenza sociale in ambito comunale,
a  norma  dei  vigenti  regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi
delle  precedenti  lettere  a), b), c) e d), e comunque previo parere
dei servizi sociali comunali.
    L'applicazione  della maggiore  detrazione  di  euro  206,58 deve
essere  richiesta  -  da  parte  dei soggetti legittimati -, entro il
termine di scadenza della prima rata del versamento dell'imposta, con
apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo
messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
    (Omissis).