N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 gennaio 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  22  gennaio  2003  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Energia  elettrica  -  Norme della Regione Friuli - Venezia Giulia in
  materia  di  energia  - Previsione di accordi per la realizzazione,
  razionalizzazione  e  ampliamento  della  capacita' di trasmissione
  degli  elettrodotti  anche  transfrontalieri  e  sottoposizione  ad
  autorizzazione  unica  regionale delle opere e delle infrastrutture
  connesse  a tali interventi, compresa la disciplina per il rilascio
  -  Prevista  sospensione delle procedure per l'autorizzazione della
  costruzione    di    nuovi   impianti   a   biomasse   nelle   more
  dell'approvazione  del  piano  energetico  regionale  -  Denunciata
  inosservanza  delle  competenze riservate allo Stato dalle norme di
  attuazione  dello  statuto  speciale  (D.lgs.  n. 110/2002) e dalla
  disciplina  statale  di  recepimento  della  direttiva  comunitaria
  96/92/CE  -  Violazione  della  normativa  comunitaria  -  Indebita
  interferenza con la riserva statale sulla definizione dei programmi
  in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico - Lesione
  della liberta' di iniziativa economica.
- Legge  della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30,
  artt. 9, commi 2 e 3, 14, comma 5.
- Costituzione,  artt. 117,  primo comma, e 41; d.lgs. 16 marzo 1999,
  n. 79,  art. 3,  commi 1  e  2; d.lgs. 23 aprile 2002, n. 110; Dir.
  96/92/CE del 19 dicembre 1996.
(GU n.7 del 19-2-2003 )
    Ricorso  per  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;
    Nei  confronti  della  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in
persona  del  presidente della giunta regionale, per la dichiarazione
della illegittimita' costituzionale della legge regionale 19 novembre
2002, n. 30 (BUR n. 47 del 20 novembre 2002), Disposizioni in materia
di energia, negli articoli 9 e 14.5.
                               Art. 9.
    L'art. 2  del  d.lgs. 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione
dello   statuto   speciale   della  regione  Friuli  -Venezia  Giulia
concernenti  il  trasferimento  delle funzioni in materia di energia,
miniere,  risorse  geotermiche e incentivi alle imprese) ha riservato
allo Stato le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione
di  energia  (comma  1, lett. c) e le funzioni attinenti alle reti di
trasporto  dell'energia  elettrica  con  tensione  superiore a 150 KV
(comma 1, lett. h).
    In  queste  ultime  rientrano  le  reti  di  interconnessione con
l'estero poiche' l'energia importata e' ad alta tensione.
    La  normativa  richiamata  va  coordinata  con  quanto dispone il
d.lgs.  n. 79/1999  con il quale si e' data attuazione alla direttiva
96/92   CE,   concernente   norme   comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica.
    L'art. 3  attribuisce  al  gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  l'attivita'  di  trasmissione  dell'energia elettrica "ivi
compresa  la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale"
(comma   1),   di  cui  e'  concessionario  unico  (comma  5),  e  la
determinazione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
(comma 2).
    L'art. 9  della legge regionale, dopo previsto la stipulazione da
parte    della    regione    di   accordi   per   la   realizzazione,
razionalizzazione  e  l'ampliamento  della capacita' di trasmissione,
degli   elettrodotti   anche   transfrontalieri,   ha  sottoposto  ad
autorizzazione unica regionale "le opere e le infrastrutture connesse
alla   realizzazione   (degli   interventi   di   cui  al  comma  2",
disciplinando anche il procedimento per il rilascio.
    Le  norme  richiamate  invadono il campo della attribuzioni dello
Stato  al  quale,  come  si  e'  visto,  sono  riservate  le funzioni
attinenti  al trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore
ai   150   KV  ed  alla  importazione  ed  esportazione  dell'energia
elettrica,  attraverso  il  gestore  unico  al  quale e' riservato lo
sviluppo della rete.
    Le  norme  impugnate sono, dunque, costituzionalmente illegittime
sotto un duplice profilo: per violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 del
d.lgs.  n. 79/1999 e per violazione dell'art. 117, primo comma Cost.,
perche',  attraverso la violazione delle norme statali di attuazione,
ha violato la normativa comunitaria portata dalla direttiva 96/92 CE.
Quest'ultima,  infatti, dopo aver premesso nel considerando (25) "che
occorre   ...   designare  un  gestore  della  rete  di  trasmissione
incaricato  della  gestione, della manutenzione e, se del caso, dello
sviluppo",  all'art. 7 ha disposto che "gli Stati membri designano...
un   gestore   della   rete,   responsabile   della  gestione,  della
manutenzione   e,   se  necessario,  dello  sviluppo  della  rete  di
trasmissione   in  una  data  zona  e  dei  relativi  dispositivi  di
interconnessione  con  altre  reti, al fine di garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti".
                             Art. 14.5.
    L'art. 14.5  della  legge  regionale  ha  disposto la sospensione
delle  procedure  per  l'autorizzazione  della  costruzione  di nuovi
impianti a biomasse "nelle more dell'approvazione del PER".
    Il piano energetico regionale e' disciplinato dall'art. 6 dove e'
previsto  (comma 1) che "e' periodicamente aggiornato", senza che sia
fissato un termine per la sua entrata in vigore (e' solo disciplinato
il procedimento nel comma 6).
    Viene  cosi'  ad  essere preclusa una iniziativa economica la cui
liberta'   e'   tutelata  dall'art. 41  Cost.,  che  ne  consente  la
limitazione  quando  possa  riuscire  dannosa  alla  sicurezza,  alla
liberta' ed alla dignita' umana.
    La  produzione  a  biomasse  di  energia  elettrica  non  solo e'
socialmente  utile di per se', ma produce vantaggi ambientali poiche'
consente  di  sfruttare  a  fini  produttivi  materie  che  sarebbero
altrimenti piu' inquinanti.
    Secondo  quanto  dispone l'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio
1991,  n. 10  la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici e'
tra  le  fonti  rinnovabili  di  energia  o  assimilate.  Il  comma 4
considera  di  pubblico  interesse  la  loro utilizzazione e le opere
relative   sono   dichiarate   indifferibili   ed   urgenti  ai  fini
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
    Per  questo sono previsti incentivi alla produzione di energia da
fonti rinnovabili di energia (art. 13 della legge n. 10/1991).
    Proprio  per  il  generale  interesse  che  riveste  l'attivita',
l'art. 2.1,  lett. m) del d.lgs n. 110 del 2002 riserva allo Stato la
definizione  degli  obiettivi  e  dei programmi nazionali di cui alla
lett.  a)  in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico,
programmi  sui  quali  la  regione  non puo' interferire e per la cui
realizzazione non puo' frapporre ostacoli.
    La  norma  regionale ha precluso questa attivita' senza limiti di
tempo  cosicche' potrebbe restare impedita anche per un periodo cosi'
lungo da scoraggiarla definitivamente.
    Che   questa  preclusione  non  fosse  consentita  e'  confermato
dall'art. 7.2  del  d.lgs. n. 110/2002 che ha riservato allo Stato il
completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi
alle  imprese  gia'  avviati  alla  data della sua entrata in vigore,
incentivi  che,  come  si  e'  visto, riguardano anche i produttori a
biomasse che non possono restare neutralizzati da norme regionali.
    L'art. 14.5 non solo viola l'art. 2.1, lett. m) del d.lgs. n. 110
del  2002,  ma,  in  quanto  svuota  sostanzialmente  di contenuto la
liberta'  di  iniziativa  economica,  viola anche l'art. 41 Cost. (in
senso conforme Corte costituzionale sentenza n. 529 del 1995).
                              P. Q. M.
    Si   conclude   perche'   siano   dichiarati   costituzionalmente
illegittimi  l'art. 9, commi 2 e 3, e l'art. 14, comma 5, della legge
impugnata.
    Si   produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 10 gennaio 2003.
        Roma, addi' 15 gennaio 2003.
         Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
03C0050