N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2002

Ordinanza  emessa  il  22  ottobre  2002  dal G.I.P. del Tribunale di
Catania nel procedimento penale a carico di Taranto Achille ed altro

Processo   penale   -  Incompatibilita'  del  giudice  -  Obbligo  di
  astensione,  in  mancanza  di una richiesta di rito abbreviato, del
  giudice,   per   l'udienza  preliminare,  che  abbia  rigettato  la
  richiesta  di  applicazione  della  pena  -  Mancata  previsione  -
  Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali invocati.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.7 del 19-2-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letti   gli   atti  del  procedimento  n. 13376/01  r.g.  g.i.p.,
instaurato  nei  confronti  di  Taranto  Achille e Minutola Giuseppe,
detenuti, entrambi, per questo procedimento;
    Udite le parti all'udienza del 15 ottobre 2002;

                            O s s e r v a

    Con richiesta, pervenuta in data 14 giugno 2002, il p.m. chiedeva
l'emissione  del  decreto  che  dispone  il giudizio nei confronti di
Taranto Achille e Minutola Giuseppe per i reati ivi specificati.
    Con  decreto  del  18  giugno  2002,  questo giudice fissava, per
l'udienza preliminare, la data del 1 ottobre 2002.
    A  tale  udienza  veniva formulata, da entrambi gli imputati, col
consenso del p.m., richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.
    Questo   giudice   rigettava  la  richiesta  e  fissava,  per  la
prosecuzione, l'udienza del 15 ottobre 2002.
    A  tale udienza il difensore di Minutola rappresentava al giudice
come,  a  suo parere, ricorresse un obbligo di astensione, in capo al
decidente.
    Il difensore di Taranto faceva propria tale osservazione.
    Il  giudice  disponeva  procedersi  oltre, non ravvisando un tale
obbligo.
    I   difensori,   a   questo   punto,   sollevavano  questione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui
non  prevede,  in  mancanza  di  una richiesta di rito abbreviato, un
obbligo di astensione del giudice per l'udienza preliminare che abbia
rigettato  una richiesta di applicazione pena, evidenziando come tale
giudice,  nel  rigettare tale richiesta, abbia, comunque, espresso il
proprio giudizio sulla vicenda.
    Il  p.m. rilevava come la richiesta di applicazione di pena fosse
stata rigettata in relazione all'entita' della pena richiesta.
    Il  decidente  riservava di esaminare, per la successiva udienza,
che  fissava  per  il  22  ottobre  2002,  la  sollevata eccezione di
illegittimita' costituzionale.
    Va,  preliminarmente,  osservato che la Corte costituzionale, con
sentenza  n. 439/1993,  ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 34,  comma  secondo, c.p.p., per violazione degli artt. 3 e
24   della   Costituzione,   nella   parte   in   cui   non   prevede
l'incompatibilita'  a  partecipare  al giudizio abbreviato del g.i.p.
che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata.
    A  parere  del  decidente,  non  e'  manifestamente  infondata la
questione  di  illegittimita'  costituzionale,  per  violazione degli
artt. 3,  24  e  111 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma,
c.p.p,  nella  parte  in cui non prevede un obbligo di astensione del
giudice  per  l'udienza  preliminare,  a  seguito  del rigetto di una
richiesta di applicazione di pena concordata fra le parti.
    Nel momento in cui il giudice esamina una richiesta, formulata ex
art. 444 cp.p., infatti, e' tenuto, anche preliminarmente, a valutare
se sussistano i presupposti per una sentenza ex art. 129 c.p.p.
    Si comprende, pertanto, come la questione posta dalle difese, pur
genericamente,   e   senza   il  necessario  riferimento  alle  norme
costituzionali,   richiesto   dall'art.   23,   comma   primo,  legge
n. 87/1953,  non  possa ritenersi palesemente infondata, competendo a
questo  giudice,  in mancanza di una richiesta di rito abbreviato, di
decidere   sulla  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  e,  dunque,  di
determinare  se  sussistano  i  presupposti  per disporre il rinvio a
giudizio  degli  imputati ovvero se vada pronunciata sentenza ex art.
425 c.p.p.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,  secondo  comma,  c.p.p.,
nella  parte in cui non prevede, in mancanza di una richiesta di rito
abbreviato,  un  obbligo  di  astensione  del  giudice  per l'udienza
preliminare che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena,
per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il procedimento in esame.
        Catania, addi' 22 ottobre 2002
           Il giudice per le indagini preliminari: Romano
03C0116