N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2002

Ordinanza  emessa  il  18  novembre  2002 dal G.I.P. del Tribunale di
Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Salama Aziz

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Reato di trattenimento nel
  territorio  dello Stato di straniero espulso - Arresto obbligatorio
  in  flagranza  -  Lamentata  previsione  di arresto obbligatorio di
  persona  di  cui  il  pubblico  ministero  puo'  disporre, ai sensi
  dell'art. 121  disp. att. cod. proc. pen., la immediata liberazione
  - Lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale.
- Decreto    legislativo    25    luglio   1998,   n. 286,   art. 14,
  comma 5-quinquies,  aggiunto  dall'art. 13,  della  legge 30 luglio
  2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13.
(GU n.7 del 19-2-2003 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Sciogliendo   la   riserva   assunta   all'udienza  di  convalida
dell'arresto   di   Salama   Aziz,   indagato   del   reato   di  cui
all'art. 14.5-quinquies,   d.lgs.   n. 286/1998,   nel   procedimento
n. 5317/02, ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Il  29  ottobre  2002  i  carabinieri della stazione di Gallarate
hanno  proceduto  all'arresto  di  Salama Aziz, cittadino palestinese
privo  di  documenti di identificazione, avendo accertato che in data
30  settembre  2002  nei  suoi  confronti il prefetto di Varese aveva
emesso  decreto di espulsione immediata, ai sensi degli artt. 13 e 14
del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/1982, e in
pari  data  il  questore  di Varese gli aveva ordinato di lasciare il
territorio nazionale entro cinque giorni.
    Salama   Aziz   e'  stato  in  conseguenza  associato  alla  casa
circondariale  di  Busto  Arsizio  e  il  verbale di arresto e' stato
trasmesso al pubblico ministero di Busto Arsizio per la convalida.
    Il  30 ottobre 2002 il pubblico ministero ha disposto l'immediata
liberazione  dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p.,
con la seguente motivazione:
        "ritenuto  che  l'arresto e' stato legittimamente eseguito in
ipotesi  obbligatoria  speciale,  prevista  dall'art. 14.5-quinquies,
d.lgs. n. 286/1998;
        rilevato  che  il  titolo di reato non consente di richiedere
alcuna misura cautelare e che pertanto si impone l'applicazione della
norma generale di cui all'art. 121 disp. att. c.p.p.".
    Il  31  ottobre  il  pubblico  ministero  rilevato che "l'arresto
eseguito  dalla  polizia  giudiziaria  era obbligatorio e deve essere
convalidato",  ne  ha chiesto la convalida al giudice per le indagini
preliminari.
    Il giudice ha fissato l'udienza di convalida in esito alla quale,
sentito  il  difensore,  ritiene  di  dover  sollevare  d'ufficio  la
questione  di  costituzionalita' dell'art. 14, comma 5-quinquies, del
d.lgs.   n. 286/1998,   come   modificato  dall'art. 13  della  legge
n. 189/2002.
    Nell'interpretazione  adottata dal pubblico ministero, il sistema
risultante dall'applicazione degli artt. 14 e 121 sopra richiamati e'
incoerente  perche'  contemporaneamente  impone  e  vieta  l'adozione
dell'arresto  nei  confronti di chi si trattiene nel territorio dello
Stato  in  violazione dell'ordine impartito dal questore. Per effetto
dell'art. 14,   comma   5-quinquies,   la  polizia  giudiziaria  deve
procedere    all'arresto    "dell'autore   del   fatto".   In   forza
dell'art. 121,  il pubblico ministero ne deve ordinare immediatamente
la liberazione.
    Poiche' nell'interpretazione delle norme deve adottarsi il canone
generale  secondo  cui  esse  devono  interpretarsi  nel senso in cui
possono  avere qualche effetto, anziche' in quello secondo cui non ne
avrebbero  alcuno,  sarebbe  stato possibile per l'organo dell'accusa
interpretare   l'art. 14,   comma   5-quinquies,   del  decreto  come
introducente  una  deroga  al  principio generale posto dall'art. 121
delle  disposizioni  di attuazione e ritenere quindi che, nel caso in
esame,  avesse  il  dovere  di procedere al giudizio direttissimo con
l'imputato  in stato di arresto. In questo modo, pur riconoscendo che
alla  convalida  dell'arresto da parte del giudice non avrebbe potuto
far seguito l'emissione di un provvedimento cautelare, non consentito
dalla  legge,  sarebbe  stato possibile istituire un collegamento con
gli  organi  deputati  alla  nuova espulsione (art. 13, comma 5-ter),
cosi' da "assicurare l'esecuzione dell'espulsione".
    Invece,  il  pubblico  ministero,  uniformandosi all'orientamento
gia'   seguito   dal   suo   ufficio  in  casi  simili,  ha  adottato
l'interpretazione   che   porta   alla   sostanziale  disapplicazione
dell'art. 14  e  questa  scelta  e'  vincolante per il giudice per le
indagini  preliminari  che,  richiesto  di  provvedere alla convalida
dell'arresto, non puo' rifiutarsi ne' ha strumenti per opporsi (sotto
la  forma  del conflitto, non attivabile stante la posizione di parte
del pubblico ministero, o di ricorso, cui non e' legittimato).
    In questo contesto pero', di fronte all'obbligo per il giudice di
procedere  alla convalida dell'arresto, legittimamente eseguito dalla
polizia  giudiziaria in forza dell'art. 14, comma 5-quinquies, che lo
impone,  sorge  il dubbio della legittimita' costituzionale di questa
norma,  in  quanto la restrizione della liberta' personale, nel lasso
di tempo intercorrente tra il momento dell'arresto e l'intervento del
pubblico  ministero  che  dispone  la liberazione, non e' sorretta da
nessuna   apprezzabile   finalita'   e   si   rivela  ingiustificato.
L'inviolabilita'  della  liberta'  personale  posta  dal  primo comma
dell'art. 13 Cost. puo' essere compressa solo per garantire la tutela
di altri interessi costituzionalmente garantiti, quali possono essere
quello  dell'ordine  pubblico o di prevenire il compimento di reati o
la finalita' di assicurare l'osservanza della legge penale.
    Anche  se  rientra  nella discrezionalita' legislativa introdurre
deroghe  all'art. 380  c.p.p. e prevedere come obbligatorio l'arresto
anche  quando, all'esito del giudizio di convalida, non e' consentita
l'emissione  di  un  provvedimento  cautelare,  appare  irrazionale e
percio'  in  contrasto con l'art. 13, comma 1, della Costituzione, la
previsione   di  un  arresto  obbligatorio  da  parte  della  polizia
giudiziaria,  destinato inevitabilmente ad essere messo nel nulla, in
tesi  obbligatoriamente,  dal  pubblico  ministero  a  poche  ore  di
distanza.
    La  rilevanza  della  questione e' evidente, poiche' il dubbio di
costituzionalita'  investe  la  norma  di  cui  il  giudice deve fare
applicazione   nel   presente   procedimento.   Infatti,   dalla  sua
risoluzione  dipende  l'esito  del  giudizio,  nel senso che solo ove
l'art.   14,   comma   5-quinquies,  verra'  ritenuto  conforme  alla
Costituzione l'arresto di Salama Aziz potra' essere convalidato.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/53;
    Dichiara  non  manifestamante  infondata  e rilevante ai fini del
decidere  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma   5-quinquies,   del   d.lgs.   n. 286/1998,   come  modificato
dall'art. 13  della  legge  n. 189/2002,  per contrasto con l'art. 13
della Costituzione nei sensi di cui alla parte motiva;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Busto Arsizio, addi' 18 novembre 2002
            Il giudice per le indagini preliminari: Novik
03C0117