N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2002
Ordinanza emessa il 18 novembre 2002 dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Salama Aziz Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato di straniero espulso - Arresto obbligatorio in flagranza - Lamentata previsione di arresto obbligatorio di persona di cui il pubblico ministero puo' disporre, ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., la immediata liberazione - Lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, art. 13.(GU n.7 del 19-2-2003 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di convalida dell'arresto di Salama Aziz, indagato del reato di cui all'art. 14.5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, nel procedimento n. 5317/02, ha pronunciato la seguente ordinanza. Il 29 ottobre 2002 i carabinieri della stazione di Gallarate hanno proceduto all'arresto di Salama Aziz, cittadino palestinese privo di documenti di identificazione, avendo accertato che in data 30 settembre 2002 nei suoi confronti il prefetto di Varese aveva emesso decreto di espulsione immediata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/1982, e in pari data il questore di Varese gli aveva ordinato di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. Salama Aziz e' stato in conseguenza associato alla casa circondariale di Busto Arsizio e il verbale di arresto e' stato trasmesso al pubblico ministero di Busto Arsizio per la convalida. Il 30 ottobre 2002 il pubblico ministero ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., con la seguente motivazione: "ritenuto che l'arresto e' stato legittimamente eseguito in ipotesi obbligatoria speciale, prevista dall'art. 14.5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998; rilevato che il titolo di reato non consente di richiedere alcuna misura cautelare e che pertanto si impone l'applicazione della norma generale di cui all'art. 121 disp. att. c.p.p.". Il 31 ottobre il pubblico ministero rilevato che "l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria era obbligatorio e deve essere convalidato", ne ha chiesto la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il giudice ha fissato l'udienza di convalida in esito alla quale, sentito il difensore, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13 della legge n. 189/2002. Nell'interpretazione adottata dal pubblico ministero, il sistema risultante dall'applicazione degli artt. 14 e 121 sopra richiamati e' incoerente perche' contemporaneamente impone e vieta l'adozione dell'arresto nei confronti di chi si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore. Per effetto dell'art. 14, comma 5-quinquies, la polizia giudiziaria deve procedere all'arresto "dell'autore del fatto". In forza dell'art. 121, il pubblico ministero ne deve ordinare immediatamente la liberazione. Poiche' nell'interpretazione delle norme deve adottarsi il canone generale secondo cui esse devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche' in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, sarebbe stato possibile per l'organo dell'accusa interpretare l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto come introducente una deroga al principio generale posto dall'art. 121 delle disposizioni di attuazione e ritenere quindi che, nel caso in esame, avesse il dovere di procedere al giudizio direttissimo con l'imputato in stato di arresto. In questo modo, pur riconoscendo che alla convalida dell'arresto da parte del giudice non avrebbe potuto far seguito l'emissione di un provvedimento cautelare, non consentito dalla legge, sarebbe stato possibile istituire un collegamento con gli organi deputati alla nuova espulsione (art. 13, comma 5-ter), cosi' da "assicurare l'esecuzione dell'espulsione". Invece, il pubblico ministero, uniformandosi all'orientamento gia' seguito dal suo ufficio in casi simili, ha adottato l'interpretazione che porta alla sostanziale disapplicazione dell'art. 14 e questa scelta e' vincolante per il giudice per le indagini preliminari che, richiesto di provvedere alla convalida dell'arresto, non puo' rifiutarsi ne' ha strumenti per opporsi (sotto la forma del conflitto, non attivabile stante la posizione di parte del pubblico ministero, o di ricorso, cui non e' legittimato). In questo contesto pero', di fronte all'obbligo per il giudice di procedere alla convalida dell'arresto, legittimamente eseguito dalla polizia giudiziaria in forza dell'art. 14, comma 5-quinquies, che lo impone, sorge il dubbio della legittimita' costituzionale di questa norma, in quanto la restrizione della liberta' personale, nel lasso di tempo intercorrente tra il momento dell'arresto e l'intervento del pubblico ministero che dispone la liberazione, non e' sorretta da nessuna apprezzabile finalita' e si rivela ingiustificato. L'inviolabilita' della liberta' personale posta dal primo comma dell'art. 13 Cost. puo' essere compressa solo per garantire la tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti, quali possono essere quello dell'ordine pubblico o di prevenire il compimento di reati o la finalita' di assicurare l'osservanza della legge penale. Anche se rientra nella discrezionalita' legislativa introdurre deroghe all'art. 380 c.p.p. e prevedere come obbligatorio l'arresto anche quando, all'esito del giudizio di convalida, non e' consentita l'emissione di un provvedimento cautelare, appare irrazionale e percio' in contrasto con l'art. 13, comma 1, della Costituzione, la previsione di un arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria, destinato inevitabilmente ad essere messo nel nulla, in tesi obbligatoriamente, dal pubblico ministero a poche ore di distanza. La rilevanza della questione e' evidente, poiche' il dubbio di costituzionalita' investe la norma di cui il giudice deve fare applicazione nel presente procedimento. Infatti, dalla sua risoluzione dipende l'esito del giudizio, nel senso che solo ove l'art. 14, comma 5-quinquies, verra' ritenuto conforme alla Costituzione l'arresto di Salama Aziz potra' essere convalidato.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/53; Dichiara non manifestamante infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13 della legge n. 189/2002, per contrasto con l'art. 13 della Costituzione nei sensi di cui alla parte motiva; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Busto Arsizio, addi' 18 novembre 2002 Il giudice per le indagini preliminari: Novik 03C0117