N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2002
Ordinanza emessa il 24 settembre 2002 dal tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Maffei Sarda S.r.l. e Leonardo Mura & C. S.n.c. Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto, a pena di nullita', dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi - Successiva norma retroattiva di interpretazione autentica, secondo cui tale previsione non comporta l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto, ma rileva solo se per stipularlo le parti abbiano scelto tale forma - Disparita' di trattamento fra le parti dei contratti stipulati in forma scritta e in forma orale - Portata innovativa retroattiva, anziche' realmente interpretativa, della norma censurata - Violazione dei limiti costituzionali alla possibilita' di norme retroattive. - Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.7 del 19-2-2003 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3816 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001, tra Maffei Sarda S.r.l. in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. Guido Pittalis, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Samori' e avv. Elena Badini per procura in calce all'atto di citazione, attore; e Leonardo Mura & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. Stefano Pilo e Giovanni Cherchi che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Gabriello Giubbilei e Paolo Frediani del Foro di Livorno per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta. Con atto di citazione l'attrice ha affermato di aver stipulato nel febbraio 1995 con la convenuta un contratto verbale di trasporto di cose per conto di terzi. Ha dedotto che l'accordo concerneva trasporti di carbone dal nord al sud della Sardegna, secondo le esigenze della Maffei, in quelle tratte in cui gli automezzi della convenuta viaggiavano privi di carico, consentendo alla convenuta di ricavare un guadagno da quello che fino ad allora era stato un aggravio di spese e concordando il programma di trasporti giornalieri con un giorno di anticipo. L'accordo era svincolato dalle cosiddette tariffe a forcella. Ha prodotto i tabulati delle fatture emesse dal 3 settembre 1996 al 27 ottobre 2000 ed ha affermato che nel mese di ottobre 2000 la convenuta aveva interrotto l'esecuzione del contratto, chiedendo con raccomandata del 10 luglio 2001 le differenze tra quanto avrebbe dovuto percepire secondo i valori minimi delle tariffe a forcella e quanto effettivamente percepito, per un ammontare di L. 519.388.095. Nel chiedere un accertamento della inesistenza del credito richiesto dalla convenuta, l'attrice ha sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito in legge 20 agosto 2001 n. 334, per violazione dell'art. 3 cost. nella parte in cui ammette che un contratto di trasporto verbale sia valido e passibile della applicazione delle tariffe a forcella previste dalla legge 6 luglio 1974 n. 298 e successive modifiche. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha proposto domanda riconvenzionale affermando di vantare nei confronti della attrice un credito di L. 520.576.199 quale differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire secondo i valori minimi delle tariffe a forcella e quanto in meno ebbe a percepire per tutti i trasporti effettuati dal 1996 al 2000, producendo i relativi conteggi dal 3 settembre 1996 al 27 ottobre 2000. Osserva questo giudicante che il contratto dedotto in giudizio deve essere qualificato come contratto di autotrasporto per conto di terzi, che tale rapporto si e' protratto dal 3 settembre 1996 al 27 ottobre 2000 (come risulta dal prospetto delle fatture prodotto da entrambe le parti e che ad esso risulta pertanto applicabile l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito in legge 20 agosto 2001 n. 334 e' rilevante giacche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, dovendosi decidere in ordine alla eventuale nullita' del contratto (prospettata dall'attore e comunque rilevabile d'ufficio) per difetto di forma scritta. Ritiene questo giudicante che la questione di legittimita' costituzionale non sia manifestamente infondata e che l'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito in legge 20 agosto 2001 n. 334 violi l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo. Realizza infatti una ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che non hanno eseguito le annotazioni dei dati relativi agli estremi della iscrizione all'albo e della autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi ma che, avendo stipulato il contratto verbalmente, non subiscono conseguenza alcuna e coloro che avendo stipulato il contratto in forma scritta senza provvedere alle prescritte annotazioni vedranno dichiarare la nullita' del contratto. Inoltre la norma, qualificandosi di interpretazione autentica, e' retroattiva nel tempo, e pertanto applicabile anche ai giudizi in corso. Sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia piu' volte affermato che il legislatore puo' adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussiste una situazione di incertezza nella applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, tuttavia la Corte ha individuato i limiti alla retroattivita', oltre che nell'art. 25 cost. in materia penale, anche nei principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza nonche' della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, che non puo' essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regalate da leggi precedenti (Corte cost. 15 novembre 2000 n. 525; Corte cost. 4 novembre 1999 n. 416; Corte cost. 2 luglio 1997 n. 211. Nella specie non potevano sussistere dubbi, come anche ritenuto dalla giurisprudenza, sul fatto che l'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82 avesse introdotto per il contratto di autotrasporto l'obbligo della forma scritta, richiedendo come requisito formale a pena di nullita' una annotazione scritta sulla copia del contratto. L'intervento del legislatore, consistente nel ritenere possibile per tali contratti la forma verbale, non puo' quindi essere considerato interpretativo ma innovativo, ed attuato senza il rispetto dei limiti costituzionali sopra esaminati che si pongono rispetto alla possibilita' di emanare norme retroattive. Viene infatti leso l'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, sanandosi con effetto ex tunc contratti precedentemente inefficaci perche' nulli e non discriminando le posizioni di chi ha osservato la norma e di chi non l'ha, intenzionalmente e senza scusanti di natura interpretativa, osservata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito in legge 20 agosto 2001 n. 334 in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone la notificazione a cura della cancelleria della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sassari, addi' 20 settembre 2002 Il giudice: Delitala 03C0119