N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2002

Ordinanza  emessa  il  24 settembre 2002 dal tribunale di Sassari nel
procedimento  civile vertente tra Maffei Sarda S.r.l. e Leonardo Mura
& C. S.n.c.

Trasporto  -  Autotrasporto  di  cose  per conto di terzi - Forma del
  contratto  -  Prevista  annotazione  sulla  copia  del contratto di
  trasporto,  a  pena  di  nullita',  dei  dati relativi agli estremi
  dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al
  trasporto di cose per conto terzi - Successiva norma retroattiva di
  interpretazione autentica, secondo cui tale previsione non comporta
  l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto, ma rileva solo
  se  per  stipularlo le parti abbiano scelto tale forma - Disparita'
  di  trattamento  fra  le  parti  dei  contratti  stipulati in forma
  scritta e in forma orale - Portata innovativa retroattiva, anziche'
  realmente  interpretativa,  della  norma censurata - Violazione dei
  limiti costituzionali alla possibilita' di norme retroattive.
- Decreto-legge  3  luglio  2001,  n. 256  (convertito nella legge 20
  agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.7 del 19-2-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado
iscritta  al  n. 3816  del  ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno  2001,  tra  Maffei  Sarda  S.r.l.  in  persona  del legale
rappresentante  elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio
dell'avv. Guido  Pittalis, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero
Samori'  e  avv. Elena  Badini  per  procura  in  calce  all'atto  di
citazione, attore; e Leonardo Mura & C. S.n.c., in persona del legale
rappresentante  elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio
dell'avv. Stefano  Pilo  e  Giovanni  Cherchi  che la rappresentano e
difendono  unitamente  all'avv. Gabriello  Giubbilei e Paolo Frediani
del  Foro  di  Livorno  per  procura  a  margine  della  comparsa  di
costituzione e risposta, convenuta.
    Con  atto  di  citazione l'attrice ha affermato di aver stipulato
nel  febbraio 1995 con la convenuta un contratto verbale di trasporto
di cose per conto di terzi.
    Ha dedotto che l'accordo concerneva trasporti di carbone dal nord
al  sud  della  Sardegna, secondo le esigenze della Maffei, in quelle
tratte  in  cui  gli  automezzi  della convenuta viaggiavano privi di
carico,  consentendo alla convenuta di ricavare un guadagno da quello
che  fino  ad  allora era stato un aggravio di spese e concordando il
programma di trasporti giornalieri con un giorno di anticipo.
    L'accordo era svincolato dalle cosiddette tariffe a forcella.
    Ha  prodotto i tabulati delle fatture emesse dal 3 settembre 1996
al  27  ottobre  2000 ed ha affermato che nel mese di ottobre 2000 la
convenuta  aveva interrotto l'esecuzione del contratto, chiedendo con
raccomandata  del  10  luglio  2001  le differenze tra quanto avrebbe
dovuto  percepire  secondo i valori minimi delle tariffe a forcella e
quanto effettivamente percepito, per un ammontare di L. 519.388.095.
    Nel  chiedere  un  accertamento  della  inesistenza  del  credito
richiesto  dalla  convenuta,  l'attrice  ha  sollevato  eccezione  di
incostituzionalita' dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito
in  legge  20  agosto  2001  n. 334, per violazione dell'art. 3 cost.
nella  parte in cui ammette che un contratto di trasporto verbale sia
valido  e  passibile  della  applicazione  delle  tariffe  a forcella
previste dalla legge 6 luglio 1974 n. 298 e successive modifiche.
    La  convenuta,  costituendosi  in  giudizio,  ha proposto domanda
riconvenzionale  affermando di vantare nei confronti della attrice un
credito  di L. 520.576.199 quale differenza tra quanto avrebbe dovuto
percepire  secondo  i valori minimi delle tariffe a forcella e quanto
in meno ebbe a percepire per tutti i trasporti effettuati dal 1996 al
2000,  producendo  i  relativi  conteggi  dal  3 settembre 1996 al 27
ottobre 2000.
    Osserva  questo  giudicante  che il contratto dedotto in giudizio
deve  essere qualificato come contratto di autotrasporto per conto di
terzi,  che  tale rapporto si e' protratto dal 3 settembre 1996 al 27
ottobre  2000  (come  risulta dal prospetto delle fatture prodotto da
entrambe le parti e che ad esso risulta pertanto applicabile l'ultimo
comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298.
    La  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 3
luglio  2001  n. 256,  convertito  in  legge 20 agosto 2001 n. 334 e'
rilevante   giacche'   il   giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale,  dovendosi decidere in ordine alla eventuale nullita'
del   contratto   (prospettata   dall'attore  e  comunque  rilevabile
d'ufficio) per difetto di forma scritta.
    Ritiene  questo  giudicante  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale non sia manifestamente infondata e che l'art. 3 d.l. 3
luglio  2001  n. 256, convertito in legge 20 agosto 2001 n. 334 violi
l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo.
    Realizza infatti una ingiustificata disparita' di trattamento tra
coloro  che  non hanno eseguito le annotazioni dei dati relativi agli
estremi della iscrizione all'albo e della autorizzazione al trasporto
di  cose  per  conto  di  terzi ma che, avendo stipulato il contratto
verbalmente,  non  subiscono  conseguenza  alcuna e coloro che avendo
stipulato  il  contratto  in  forma  scritta  senza  provvedere  alle
prescritte annotazioni vedranno dichiarare la nullita' del contratto.
    Inoltre la norma, qualificandosi di interpretazione autentica, e'
retroattiva  nel  tempo,  e  pertanto applicabile anche ai giudizi in
corso.
    Sebbene   la   giurisprudenza  costituzionale  abbia  piu'  volte
affermato  che  il  legislatore  puo' adottare norme che precisino il
significato   di  altre  disposizioni  legislative  non  solo  quando
sussiste  una situazione di incertezza nella applicazione del diritto
o  vi  siano  contrasti  giurisprudenziali  ma anche quando la scelta
imposta  dalla  legge  rientri tra le possibili varianti di senso del
testo  originario,  tuttavia  la  Corte  ha individuato i limiti alla
retroattivita', oltre che nell'art. 25 cost. in materia penale, anche
nei  principi  generali  di  ragionevolezza  e di uguaglianza nonche'
della  tutela  dell'affidamento  legittimamente  posto sulla certezza
dell'ordinamento  giuridico,  che  non  puo' essere leso da norme con
effetti  retroattivi  che  incidano  irragionevolmente  su situazioni
regalate  da  leggi  precedenti (Corte cost. 15 novembre 2000 n. 525;
Corte cost. 4 novembre 1999 n. 416; Corte cost. 2 luglio 1997 n. 211.
    Nella  specie  non potevano sussistere dubbi, come anche ritenuto
dalla giurisprudenza, sul fatto che l'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82
avesse  introdotto  per il contratto di autotrasporto l'obbligo della
forma  scritta, richiedendo come requisito formale a pena di nullita'
una annotazione scritta sulla copia del contratto.
    L'intervento  del legislatore, consistente nel ritenere possibile
per   tali  contratti  la  forma  verbale,  non  puo'  quindi  essere
considerato   interpretativo  ma  innovativo,  ed  attuato  senza  il
rispetto  dei  limiti  costituzionali  sopra esaminati che si pongono
rispetto alla possibilita' di emanare norme retroattive.
    Viene  infatti  leso  l'affidamento  legittimamente  posto  sulla
certezza  dell'ordinamento  giuridico,  sanandosi con effetto ex tunc
contratti    precedentemente   inefficaci   perche'   nulli   e   non
discriminando  le posizioni di chi ha osservato la norma e di chi non
l'ha,  intenzionalmente  e  senza  scusanti di natura interpretativa,
osservata.
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  manifestamente  infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3  d.l. 3 luglio 2001 n. 256,
convertito  in  legge  20  agosto 2001 n. 334 in relazione all'art. 3
della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
    Dispone  la notificazione a cura della cancelleria della presente
ordinanza  alle  parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la
comunicazione  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Sassari, addi' 20 settembre 2002
                        Il giudice: Delitala
03C0119