N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2002

Ordinanza  emessa  il  4  novembre 2002 dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile vertente tra LeoneMaria Rosaria ed altri e Comune
di Portici

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in materia di edilizia e urbanistica e riserva
  al   giudice   ordinario  delle  sole  controversie  relative  alla
  determinazione  e corresponsione delle indennita' in conseguenza di
  atti  espropriativi  o  ablativi  -  Conseguente istituzione di una
  nuova  figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie
  aventi   ad  oggetto  atti,  provvedimenti  o  comportamenti  delle
  pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno ingiusto -
  Esorbitanza  dai  limiti  della  legge  delegante  -  Richiamo alla
  sentenza   della   Corte   costituzionale   n. 292/2000.  Richiamo,
  altresi',  alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 123/2002 e
  340/2002, di manifesta inammissibilita' interpretativa di questione
  identica, non condivise dal giudice rimettente.
- Decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e
  35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77.
(GU n.7 del 19-2-2003 )
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da:  Leone  Maria  Rosaria,  Leone  Vittorio,  Leone Clara,
domiciliati  in  Roma,  presso  la cancelleria della Corte suprema di
cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Lucio Filosa, giusta
delega a margine del ricorso, ricorrenti;
    Contro  Comune  di  Portici,  in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente  domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte
suprema  di  cassazione,  rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio
Guarino, giusta delega a margine del ricorso, resistente con mandato,
per  regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente n. 5629/1999 del Tribunale di Napoli;
    Udita  la  relazione della causa svolta nella camera di consiglio
il 27 settembre 2002 dal consigliere dott. Giulio Graziadei;
    Lette  le  conclusioni scritte dal sostituto procuratore generale
dott. Vincenzo  Maccarone,  il  quale  chiede  alla  Corte  di  voler
riproporre  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34
del d.lgs. n. 80 del 1998 nei termini di cui in motivazione.
    La Corte, a sezioni unite, considerato:
        che  Maria  Rosaria,  Vittorio  e Clara Leone, in qualita' di
eredi di Enrichetta Leone, deducendo che alcune aree di proprieta' di
detta  Enrichetta  Leone  erano  state  occupate  in via d'urgenza ed
irreversibilmente impiegate dal Comune di Portici nella realizzazione
di   opere  stradali,  e  che  tale  acquisizione  era  da  reputarsi
illegittima,   in   ragione  dell'invalidita'  ed  inefficacia  della
dichiarazione   di   pubblica  utilita'  di  quelle  opere  ed  anche
dell'inefficacia    dei    successivi    atti    di    determinazione
dell'indennita'  d'espropriazione e d'accettazione di essa in sede di
cessione  volontaria,  il  28 aprile  1999  hanno  citato  davanti al
Tribunale   di  Napoli  detto  comune,  chiedendone  la  condanna  al
pagamento   di  somma  pari  al  valore  dei  terreni,  a  titolo  di
risarcimento   del   danno   per  occupazione  appropriativa,  o,  in
subordine,  al pagamento di quanto a suo tempo offerto per l'indicata
cessione;
        che  il  comune, con la comparsa di risposta, ha sostenuto il
difetto   di   giurisdizione  del  giudice  ordinario  sulla  domanda
principale, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80;
        che  i  Leone,  con  atto  notificato il 7 aprile 2000, hanno
proposto   ricorso   per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione,
assumendo  che  la predetta norma non riguarda le azioni risarcitorie
basate  sulla  denuncia  di  responsabilita' aquiliana della pubblica
amministrazione;
        che  il  comune  il  13 marzo  2001  ha  depositato  atto  di
costituzione;
        che  il  procuratore  generale,  con  le conclusioni scritte,
premettendo che la causa e' soggetta all'applicazione dell'originario
testo  dell'art. 34  del  d.lgs.  31 marzo  1998 n. 80, non di quello
introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in ragione
dell'irretroattivita'   di  quest'ultima  norma,  ha  sollecitato  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la definizione
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  di detto art. 34,
sotto  il  profilo  del  superamento  dei  limiti della delega di cui
all'art. 11, quarto comma, lett. g), della legge 15 marzo 1997 n. 59,
richiamando  i  motivi  per i quali la questione medesima e' stata in
altri  processi  gia'  sollevata  da  queste  sezioni  unite  con  le
ordinanze 25 maggio 2000 n. 43, 21 giugno 2001 n. 8506 ed 11 dicembre
2001 n. 15641;
        che,  per  la decisione sull'istanza di regolamento, e' stata
fissata  l'odierna  camera  di  consiglio, a norma dell'art. 375 cod.
proc. civ.;
        che  la  controversia ricade nelle previsioni del primo e del
secondo  comma  dell'art. 34  del  d.lgs.  n. 80  del  1998,  i quali
stabiliscono  la  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo
nelle  cause  aventi  ad  oggetto atti, provvedimenti e comportamenti
delle  amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia e
specificano  che tale materia concerne tutti gli aspetti dell'uso del
territorio  (restando ferma, in base al terzo comma, la giurisdizione
del  Tribunale  superiore  delle acque e la giurisdizione del giudice
ordinario  per  le  controversie  riguardanti  la determinazione e la
corresponsione  delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti
di  natura  espropriativa  od  ablativa),  dato  che dette previsioni
operano,  ai  sensi  dell'art. 45,  diciottesimo  comma,  nei giudizi
instaurati  a  partire dal 1 luglio 1998, e comprendono, ove inerenti
all'indicata  materia,  le  domande  di  risarcimento  del  danno per
occupazione  acquisitiva, come gia' affermato da queste sezioni unite
(v., in particolare, la citata ord. n. 43 del 2000);
        che,  nel  corso  del  procedimento, e' sopravvenuta la legge
n. 205  del  2000,  il  cui art. 7 ha sostituito l'art. 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998, sostanzialmente riportandone il contenuto (con la non
significativa  aggiunta  della  previsione,  nel primo comma, accanto
alle  amministrazioni pubbliche, dei soggetti ad esse equiparati), ed
ha pure sostituito il successivo art. 35, riproducendo fra l'altro il
primo   comma,   secondo   cui   il   giudice  amministrativo,  nelle
controversie  devolute  alla  sua  giurisdizione  esclusiva, dispone,
anche   attraverso   la   reintegrazione   in   forma  specifica,  il
risarcimento del danno ingiusto;
        che   queste  sezioni  unite,  con  quelle  delle  menzionate
ordinanze di rimessione rese quando era in vigore la legge n. 205 del
2000  (v., in particolare, ord. n. 15641 del 2001), ed inoltre con le
decisioni  21 marzo 2001 n. 127, 6 aprile 2001 n. 149, 11 giugno 2001
n. 7867,  16 luglio  2001  n. 9645,  17 luglio 2001 n. 9651, 8 agosto
2001  n. 10957, 28 novembre 2001 n. 15139, 12 dicembre 2001 n. 15717,
14 gennaio  2002  n. 362,  7  febbraio  2002  n. 1760,  14 marzo 2002
n. 3791  e  24 aprile  2002  n. 6043,  hanno  negato  che il predetto
art. 7,  inserito  in una legge operante a partire dal 10 agosto 2000
(a  norma  dell'art. 73,  terzo  comma,  della  Costituzione),  abbia
efficacia  retroattiva,  e  dunque  hanno  escluso  che possa trovare
applicazione nelle cause a tale data gia' in corso davanti al giudice
ordinario, in deroga alla regola dell'art. 5 cod. proc. civ., secondo
cui  la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della
proposizione  della  domanda  e  non  puo' venire meno per effetto di
sopraggiunti  mutamenti  del  quadro normativo (influenti solo quando
valgano  a  radicare la giurisdizione del giudice in precedenza adito
in difformita' della disciplina all'epoca vigente);
        che  il  principio  e  gli argomenti che lo sorreggono devono
essere  condivisi  e  ribaditi,  dato che la suddetta deroga, per sua
natura  abbisognante di una non equivoca previsione, non si rinviene,
direttamente  od  indirettamente,  nella  legge  n. 205  del  2000, e
nemmeno  e' desumibile dal coordinamento delle sue disposizioni con i
lavori  parlamentari,  da  cui si evince soltanto l'intento, in linea
con  i  criteri posti dall'art. 5 cod. proc. civ., di conservare alla
cognizione  del  giudice  amministrativo  i processi che dinanzi allo
stesso  siano  stati  in  precedenza attivati in base all'art. 34 del
d.lgs. n. 80 del 1998;
        che   la   Corte  costituzionale,  investita  nell'ambito  di
similari  procedimenti della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 34  originario  testo  del  d.lgs. n. 80 del 1998, sotto il
profilo  della  violazione  delle  direttive  fissate  dalla legge di
delega,  ha  restituito  gli  atti  al  giudice rimettente, quando la
questione  medesima  era stata sollevata prima della legge n. 205 del
2000,  per  un  riesame  della  sua  rilevanza  alla  luce  dello ius
superveniens  (v.  ord.  23 gennaio 2001 n. 17), e poi, con ordinanza
16 aprile  2002  n. 123,  sempre  in relazione a giudizi instauratisi
davanti  al  giudice  ordinario  dopo  il  30 giugno 1998 e prima del
10 agosto  2000,  ma  per i quali i provvedimenti di rimessione erano
stati  adottati  successivamente  all'entrata  in  vigore della legge
n. 205 del 2000, ha dichiarato inammissibili le relative istanze, per
non  essere  stata  vagliata  l'opzione  interpretativa  secondo  cui
l'art. 7   della   legge   n. 205  del  2000,  sostituendo  il  testo
dell'art. 34  (nonche'  degli  artt. 33  e 35) all'interno del d.lgs.
n. 80  del  1998,  non  solo  avrebbe  trasformato  la  natura  delle
corrispondenti  disposizioni,  da leggi in senso materiale a leggi in
senso formale, cosi' affrancandole dal vizio di eccesso di delega per
il  quale  la  stessa Corte con sentenza 17 luglio 2000, n. 292 aveva
dichiarato   l'incostituzionalita'  dell'art. 33,  ma  avrebbe  anche
disciplinato   la   giurisdizione   per  i  giudizi  sopra  indicati,
apportando   eccezione   all'art. 5  cod.  proc.  civ.,  mediante  il
mantenimento della norma dell'art. 45, diciottesimo comma, del d.lgs.
n. 80  del 1998 sulla devoluzione al giudice amministrativo a partire
dal 1 luglio 1998 delle controversie di cui agli artt. 33 e 34;
        che  i  rilievi  della  Corte  costituzionale,  dalla  stessa
rinnovati  con  ordinanza  12 luglio  2002 n. 340, non inducono ad un
mutamento  dell'indicato  indirizzo, dovendosi osservare, in aggiunta
ed a conferma delle argomentazioni sopra svolte, nonche' di quanto da
ultimo  affermato da queste sezioni unite con ordinanza 5 luglio 2002
n. 12198  (ove  si e' preso atto della diversa esegesi proposta dalla
Corte  costituzionale  e  si e' ritenuto di non poterla condividere),
che  la  "sostituzione"  di  una  norma,  in  coerenza  con il valore
letterale  del  termine, di regola esprime una vicenda innovativa con
effetti  ex  nunc,  non comportando l'eliminazione o modificazione ab
origine  della  disposizione  sostituita,  ed  anzi  sottendendone la
persistente  operativita'  fino  a  quando  non ne prenda il posto la
disposizione  sostitutiva, e che un uso improprio di detto termine da
parte  dell'art. 7  della  legge  n. 205  del  2000,  nel senso della
rimozione  ex  tunc  dell'art. 34  del  d.lgs. n. 80 del 1998, non e'
ricavabile dalla mera appartenenza della norma sostituita ad un testo
normativo  del quale non sia modificata la data di entrata in vigore,
trattandosi  di elemento logicamente conciliabile anche con l'intento
di  conservare  la  medesima  disposizione sostituita fino al momento
della sostituzione;
        che   la   ritenuta   applicabilita'   nella  presente  causa
dell'art. 34  originario  testo  del  d.lgs.  n. 80  del  1998  rende
rilevante  la questione di legittimita' costituzionale di tale norma,
nella  parte  in  cui, in materia urbanistica ed edilizia, sottrae al
giudice  ordinario  e  devolve  al  giudice  amministrativo  anche le
controversie  risarcitorie  diverse  da  quelle  inerenti  a  diritti
patrimoniali  conseguenziali  rispetto  ad  atti  o  rapporti gia' di
pertinenza  di  detto  giudice amministrativo, ed anche, di riflesso,
dell'art. 35 originario testo, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 80
del  1998,  nella  parte  in  cui fissa i poteri dello stesso giudice
amministrativo pure con riferimento a dette controversie;
        che   la   questione  non  e'  manifestamente  infondata,  in
relazione  agli  artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, e va
quindi  riproposta, per motivi analoghi a quelli che hanno portato la
Corte  costituzionale  a dichiarare l'illegittimita' dell'art. 33 del
d.lgs.  n. 80 del 1998, in quanto la predetta devoluzione, implicando
una  nuova  giurisdizione  esclusiva,  potrebbe sconfinare dai limiti
della delega che e' stata conferita dall'art. 11, quarto comma, lett.
g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento circoscritto ai
menzionati diritti patrimoniali conseguenziali;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale degli artt. 34, primo e secondo comma, e
35,  primo  comma, originario testo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, per
eccesso  rispetto  alla  delega conferita dall'art. 11, quarto comma,
lett.  g),  della  legge  15 marzo 1997 n. 59, nella parte in cui, in
materia  edilizia  ed  urbanistica, non si limitano ad estendere alle
controversie   inerenti  a  diritti  patrimoniali  conseguenziali  la
giurisdizione  di legittimita' od esclusiva gia' spettante al giudice
amministrativo,  ma  istituiscono  una  nuova figura di giurisdizione
esclusiva   e   piena,   con   riferimento  all'intero  ambito  delle
controversie  aventi  ad  oggetto atti, provvedimenti e comportamenti
delle amministrazioni pubbliche;
    Trasmette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospende il
giudizio;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri ed alle parti, ed inoltre comunicata al
Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio delle sezioni
unite civili della Corte di cassazione, il 27 settembre 2002.
                        Il Presidente: Grieco
                 Il consigliere relatore: Graziadei
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