N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2002
Ordinanza emessa il 18 novembre 2002 dal tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Aiari Kamel Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa per il quale e' previsto l'arresto facoltativo in flagranza. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 13, comma 13-ter, del medesimo decreto legislativo. - Costituzione, art. 3.(GU n.7 del 19-2-2003 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale a carico di Aiari Kamel, nato in Tunisia il 26 dicembre 1983 (n. 1586/02 R.G.Trib. e n. 7416/02 R.G. N.R.) ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato in fatto Aiari Kamel, in data 7 novembre 2002 alle ore 04.00 veniva tratto in arresto dal personale della Questura di Modena, squadra volante, per il reato previsto e punito dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002. All'udienza fissata per la convalida in data 7 novembre 2002 alle ore 14 avanti al Tribunale di Modena il difensore di ufficio dell'imputato si opponeva alla convalida e sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 comma 5-ter e 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione. Il p.m. aderiva quindi alla questione di legittimita' sollevata. Ritenuto in diritto L'art. 14 del d.lgs. 286/1998 come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002 n. 189 prevede che lo straniero (attinto da un decreto di espulsione del prefetto o di respingimento del questore), su provvedimento del questore soggetto a convalida giurisdizionale entro 48 dall'adozione, sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza piu' vicino per un tempo di trenta giorni, prorogabili dal giudice di ulteriori trenta giorni su richiesta dello stesso questore, qualora non sia possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero respingimento perche' occorre procedere al suo soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo (commi 1, 2, 3, 4 e 5). Quando non risulta possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero quando sono decorsi i termini di permanenza senza che siano stati eseguiti l'espulsione od il respingimento, il questore ordina per iscritto allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di giorni cinque indicando le conseguenze penali conseguenti alla trasgressione dell'ordine (comma 5-bis). Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (comma 5-ter ) e per tale condotta e' previsto l'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies). Cio' premesso la questione sollevata appare non manifestamente infondata con riferimento ad uno dei profili addotti dal denunciante. Risulta invero, a parere di questo giudice, non manifestamente infondato il rilievo della violazione, da parte dell'art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. citato, dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento di situazioni analoghe. Tale violazione si apprezza dalla comparazione tra quanto previsto e come sopra ricostruito per il trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato dopo la notifica dell'ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni e quanto viceversa previsto per la fattispecie disciplinata dall'art. 13 comma 13 e 13-ter d.lgs. n. 286/1998 modificato dalla legge n. 189/2002 per quanto concerne il rientro nel territorio dello Stato dello straniero a seguito di espulsione amministrativa. Tale ultima fattispecie prevede che lo straniero espulso a seguito di provvedimento amministrativo non possa rientrare nello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e sanziona la trasgressione dal relativo precetto con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno consentendo, nella concorrenza di tale violazione, l'arresto in flagranza dell'autore del fatto. Emerge evidente che fra le due fattispecie poste in comparazione, che attengono sostanzialmente alla presenza nel territorio dello stato di uno straniero attinto da un provvedimento di espulsione amministrativa e che risultano sanzionate con la medesima pena (arresto da sei mesi ad un anno), l'una (art. 13 comma 13-ter) prevede una ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, l'altra (art. 14 comma 5-quinquies) prevede viceversa l'arresto obbligatorio. Tale difforme disciplina non appare giustificata dalla natura del bene protetto dalle due fattispecie, individuabile per entrambe nella tutela del territorio dello Stato dalla presenza di soggetti non aventi titolo alla permanenza e gia' attinti da provvedimenti amministrativi, ovvero dalle caratteristiche della condotta costituiva dell'illecito, che in maniera identica appare riconducibile alla violazione dell'ordine amministrativo di lasciare il territorio, e neppure dalla maggiore potenzialita' lesiva di una condotta rispetto all'altra atteso che viceversa il fatto di trattenersi nel territorio risulta, sotto il profilo della determinazione a delinquere, meno grave del rientro nel territorio dello stato italiano a seguito di eseguita espulsione, attivita' che presuppone la predisposizione e la pianificazione del viaggio e dell'accesso nel territorio. La difformita' non puo' infine essere ascritta alla diversita' tra i destinatari del precetto penale essendo in entrambe le fattispecie gli stessi identificabili negli stranieri attinti da un ordine di espulsione amministrativo. La violazione dell'art. 3 Cost. deve dirsi inoltre sussistente anche laddove, come nel caso di specie, la norma di legge denunciata come incostituzionale sia riferibile ad uno straniero atteso che, pur facendo riferimento il testo letterale del citato art. 3 ai "cittadini", secondo quanto piu' volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimita', l'eguaglianza davanti alla legge e' garantita anche agli stranieri laddove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona (sent. nn. 104/1969 e 120/1967). Si ritiene viceversa la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalita' sotto il diverso profilo sollevato della violazione dell'art. 13 Cost. atteso che rientra tra le deroghe espressamente previste dall'art. 13 terzo comma Cost. la possibilita' con atto avente forza di legge di stabilire fattispecie nelle quali l'autorita' di P.S. puo' adottare provvedimenti provvisori restrittivi della liberta' personale soggetti a comunicazione ed a convalida da parte della autorita' giudiziaria nella concorrenza di casi eccezionali di necessita' ed urgenza la cui valutazione in ordine alla ricorrenza rientra nella discrezionalita' del legislatore (cfr. Corte cost. sent. 7 giugno 1996, n. 188, Corte cost. sent. 8/6/2001 n. 187). Ne' la violazione del citato art. 13 puo' essere ritenuta per la impossibilita' di applicazione di misure cautelari a seguito della convalida con riferimento ad un titolo di reato per il quale e' previsto l'arresto, attesa l'autonomia concettuale e funzionale tra convalida dell' arresto e applicazione delle misure cautelari nonche' delle diverse finalita' rispettivamente perseguite tra i due istituti (cfr. Corte cost. ord. 23 aprile 1998 n. 148, Corte cost. sent. 22 gennaio 1992, n. 4). L'eccezione di legittimita' costituzionale, nella parte ritenuta non manifestamente infondata, deve dirsi inoltre rilevante ai fini del decidere in quanto sollevata prima della emissione del provvedimento di convalida dell'arresto ed avente incidenza sulla norma di legge posta a fondamento della misura dell'arresto come eseguito da parte della polizia giudiziaria e della richiesta di convalida di esso del pubblico ministero. La valutazione da parte di questo giudice in ordine alla legittimita' dell'arresto deve quindi necessariamente implicare la valutazione e l'applicazione della norma di legge di cui si denuncia la incostituzionalita'. La questione assume inoltre rilevanza in concreto nella fattispecie oggetto del giudizio di convalida sottoposto a questo giudice atteso che, in ragione dello stato di incensuratezza dell'arrestato e dell'assenza di ulteriori elementi idonei a far emergere, nel giudizio sulla personalita', una pericolosita' giuridicamente apprezzabile in capo ad esso oltre che della assenza di gravita' del fatto, la valutazione di cui all'art. 381 quarto comma c.p.p. dovrebbe comportare la mancata convalida dell'arresto cosi' come eseguito. Il presente giudizio di convalida va pertanto sospeso con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 in relazione all'art. 13 comma 13-ter della medesimo decreto legislativo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; sospende il giudizio di convalida in corso; dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza all'imputato, al difensore, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone la comunicazione della ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modena, addi' 14 novembre 2002 Il giudice: Vaccari 03C0125