N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2002

Ordinanza  emessa  il  18  novembre  2002 dal tribunale di Modena nel
procedimento penale a carico di Aiari Kamel

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Reato di trattenimento nel
  territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento,
  entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto
  obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparita' di trattamento
  rispetto  all'analogo reato di rientro nel territorio dello Stato a
  seguito  di  espulsione  amministrativa  per  il  quale e' previsto
  l'arresto facoltativo in flagranza.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189,  in  relazione all'art. 13,
  comma 13-ter, del medesimo decreto legislativo.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.7 del 19-2-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento penale a carico di Aiari Kamel, nato in Tunisia
il  26 dicembre 1983 (n. 1586/02 R.G.Trib. e n. 7416/02 R.G. N.R.) ha
pronunciato la seguente ordinanza.

                          Rilevato in fatto

    Aiari Kamel, in data 7 novembre 2002 alle ore 04.00 veniva tratto
in  arresto  dal personale della Questura di Modena, squadra volante,
per  il  reato  previsto  e  punito  dall'art. 14  comma 5-ter d.lgs.
n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002. All'udienza fissata
per  la  convalida  in  data  7 novembre  2002  alle ore 14 avanti al
Tribunale di Modena il difensore di ufficio dell'imputato si opponeva
alla  convalida  e sollevava questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 14  comma  5-ter  e  14  comma  5-quinquies  del  d.lgs.
n. 286/1998  per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione. Il
p.m. aderiva quindi alla questione di legittimita' sollevata.

                         Ritenuto in diritto

    L'art. 14  del d.lgs. 286/1998 come modificato dall'art. 13 della
legge  30 luglio  2002 n. 189 prevede che lo straniero (attinto da un
decreto  di espulsione del prefetto o di respingimento del questore),
su  provvedimento  del  questore soggetto a convalida giurisdizionale
entro 48 dall'adozione, sia trattenuto presso il centro di permanenza
temporanea  ed  assistenza piu' vicino per un tempo di trenta giorni,
prorogabili dal giudice di ulteriori trenta giorni su richiesta dello
stesso questore, qualora non sia possibile eseguirne con immediatezza
l'espulsione   mediante   accompagnamento   alla   frontiera   ovvero
respingimento   perche'   occorre   procedere  al  suo  soccorso,  ad
accertamenti   supplementari   in   ordine   alla   sua  identita'  o
nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di documenti per il viaggio,
ovvero  per l'indisponibilita' del vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo  (commi  1,  2,  3,  4  e  5).  Quando  non  risulta possibile
trattenere  lo  straniero  presso un centro di permanenza temporanea,
ovvero  quando  sono  decorsi i termini di permanenza senza che siano
stati  eseguiti  l'espulsione od il respingimento, il questore ordina
per  iscritto  allo  straniero  di lasciare il territorio dello Stato
entro  il  termine  di  giorni cinque indicando le conseguenze penali
conseguenti alla trasgressione dell'ordine (comma 5-bis).
    Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo  si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore  e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (comma 5-ter
)  e  per  tale  condotta  e'  previsto l'arresto obbligatorio (comma
5-quinquies).
    Cio'  premesso  la  questione sollevata appare non manifestamente
infondata con riferimento ad uno dei profili addotti dal denunciante.
    Risulta  invero,  a  parere di questo giudice, non manifestamente
infondato  il  rilievo  della violazione, da parte dell'art. 14 comma
5-quinquies  del  d.lgs. citato, dell'art. 3 della Costituzione sotto
il  profilo  della  disparita' di trattamento di situazioni analoghe.
Tale  violazione si apprezza dalla comparazione tra quanto previsto e
come  sopra  ricostruito  per  il  trattenimento  dello straniero nel
territorio  dello  Stato dopo la notifica dell'ordine del questore di
lasciare  il  territorio  entro  cinque  giorni  e  quanto  viceversa
previsto  per  la  fattispecie  disciplinata  dall'art. 13 comma 13 e
13-ter  d.lgs.  n. 286/1998  modificato  dalla  legge n. 189/2002 per
quanto concerne il rientro nel territorio dello Stato dello straniero
a  seguito  di  espulsione  amministrativa.  Tale  ultima fattispecie
prevede   che   lo  straniero  espulso  a  seguito  di  provvedimento
amministrativo  non  possa  rientrare  nello Stato senza una speciale
autorizzazione  del Ministro dell'interno e sanziona la trasgressione
dal relativo precetto con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno
consentendo,  nella  concorrenza  di  tale  violazione,  l'arresto in
flagranza dell'autore del fatto.
    Emerge evidente che fra le due fattispecie poste in comparazione,
che  attengono  sostanzialmente  alla  presenza  nel territorio dello
stato  di  uno  straniero  attinto  da un provvedimento di espulsione
amministrativa  e  che  risultano  sanzionate  con  la  medesima pena
(arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno),  l'una (art. 13 comma 13-ter)
prevede  una  ipotesi  di  arresto  facoltativo in flagranza, l'altra
(art. 14 comma 5-quinquies) prevede viceversa l'arresto obbligatorio.
    Tale difforme disciplina non appare giustificata dalla natura del
bene protetto dalle due fattispecie, individuabile per entrambe nella
tutela  del  territorio  dello  Stato  dalla presenza di soggetti non
aventi  titolo  alla  permanenza  e  gia'  attinti  da  provvedimenti
amministrativi,   ovvero   dalle   caratteristiche   della   condotta
costituiva    dell'illecito,   che   in   maniera   identica   appare
riconducibile  alla violazione dell'ordine amministrativo di lasciare
il  territorio,  e neppure dalla maggiore potenzialita' lesiva di una
condotta   rispetto  all'altra  atteso  che  viceversa  il  fatto  di
trattenersi   nel   territorio   risulta,   sotto  il  profilo  della
determinazione  a  delinquere,  meno grave del rientro nel territorio
dello  stato italiano a seguito di eseguita espulsione, attivita' che
presuppone  la  predisposizione  e  la  pianificazione  del viaggio e
dell'accesso  nel  territorio.  La difformita' non puo' infine essere
ascritta  alla  diversita'  tra  i  destinatari  del  precetto penale
essendo  in  entrambe  le fattispecie gli stessi identificabili negli
stranieri attinti da un ordine di espulsione amministrativo.
    La  violazione  dell'art. 3  Cost. deve dirsi inoltre sussistente
anche  laddove, come nel caso di specie, la norma di legge denunciata
come incostituzionale sia riferibile ad uno straniero atteso che, pur
facendo   riferimento   il  testo  letterale  del  citato  art. 3  ai
"cittadini",    secondo   quanto   piu'   volte   evidenziato   dalla
giurisprudenza  di  legittimita', l'eguaglianza davanti alla legge e'
garantita  anche  agli  stranieri  laddove si tratti di assicurare la
tutela  dei  diritti  inviolabili della persona (sent. nn. 104/1969 e
120/1967).
    Si ritiene viceversa la manifesta infondatezza della eccezione di
incostituzionalita'   sotto   il   diverso  profilo  sollevato  della
violazione  dell'art. 13  Cost.  atteso  che  rientra  tra le deroghe
espressamente previste dall'art. 13 terzo comma Cost. la possibilita'
con  atto  avente forza di legge di stabilire fattispecie nelle quali
l'autorita'   di   P.S.   puo'   adottare   provvedimenti  provvisori
restrittivi  della  liberta'  personale soggetti a comunicazione ed a
convalida  da  parte della autorita' giudiziaria nella concorrenza di
casi  eccezionali  di  necessita'  ed  urgenza  la cui valutazione in
ordine alla ricorrenza rientra nella discrezionalita' del legislatore
(cfr.  Corte  cost.  sent.  7  giugno 1996, n. 188, Corte cost. sent.
8/6/2001 n. 187).
    Ne'  la violazione del citato art. 13 puo' essere ritenuta per la
impossibilita'  di  applicazione  di misure cautelari a seguito della
convalida  con  riferimento  ad  un  titolo  di reato per il quale e'
previsto  l'arresto,  attesa l'autonomia concettuale e funzionale tra
convalida dell' arresto e applicazione delle misure cautelari nonche'
delle diverse finalita' rispettivamente perseguite tra i due istituti
(cfr.  Corte  cost.  ord.  23 aprile  1998  n. 148, Corte cost. sent.
22 gennaio 1992, n. 4).
    L'eccezione  di legittimita' costituzionale, nella parte ritenuta
non  manifestamente  infondata,  deve dirsi inoltre rilevante ai fini
del   decidere   in   quanto  sollevata  prima  della  emissione  del
provvedimento  di  convalida  dell'arresto  ed avente incidenza sulla
norma  di  legge  posta  a  fondamento della misura dell'arresto come
eseguito  da  parte  della  polizia  giudiziaria e della richiesta di
convalida di esso del pubblico ministero.
    La  valutazione  da  parte  di  questo  giudice  in  ordine  alla
legittimita'  dell'arresto  deve  quindi necessariamente implicare la
valutazione  e l'applicazione della norma di legge di cui si denuncia
la incostituzionalita'.
    La   questione   assume   inoltre  rilevanza  in  concreto  nella
fattispecie  oggetto  del  giudizio  di convalida sottoposto a questo
giudice   atteso  che,  in  ragione  dello  stato  di  incensuratezza
dell'arrestato  e  dell'assenza  di  ulteriori  elementi idonei a far
emergere,   nel   giudizio   sulla  personalita',  una  pericolosita'
giuridicamente  apprezzabile  in capo ad esso oltre che della assenza
di  gravita'  del  fatto,  la  valutazione di cui all'art. 381 quarto
comma  c.p.p.  dovrebbe  comportare la mancata convalida dell'arresto
cosi' come eseguito.
    Il  presente  giudizio  di  convalida  va  pertanto  sospeso  con
conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 14  comma  5-quinquies  del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 come modificato dalla legge
30 luglio  2002  n. 189  in  relazione all'art. 13 comma 13-ter della
medesimo   decreto   legislativo,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione;
    sospende il giudizio di convalida in corso;
    dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    manda  la  cancelleria  per  la notifica della presente ordinanza
all'imputato,   al  difensore,  al  pubblico  ministero,  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri;
    dispone la comunicazione della ordinanza a cura della cancelleria
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Modena, addi' 14 novembre 2002
                         Il giudice: Vaccari
03C0125