N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2003 (della Provincia autonoma di Bolzano) Lavoro - Norme in materia di emersione del lavoro sommerso - Procedura di "emersione progressiva" - Istituzione di appositi Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, attribuzione ai Prefetti (o al Commissario di Governo) del potere di nominarne i componenti, disciplina dei piani individuali di emersione presentati dagli imprenditori e dei poteri di istruzione e approvazione conferiti ai CLES - Applicabilita' di tali previsioni nella Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione di competenze legislative e amministrative attribuite a quest'ultima dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, nonche' delle competenze concorrenti (in materia di tutela e sicurezza del lavoro) e residuali spettanti ex art. 10 legge costituzionale n. 3/2001 - Esorbitanza dell'intervento dalla competenza statale in materia di "ordinamento civile" - Lesione delle competenze amministrative provinciali - In subordine, violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa tra Stato e Provincia ai fini della nomina dei componenti del CLES. - Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modifiche nella legge 22 novembre 2002, n. 266, art. 1, comma 2, sostitutivo dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, n. 1), 9, nn. 4) e 5), 10 e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, artt. 2 e 3; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, artt. 3 e 4; Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.(GU n.8 del 26-2-2003 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 4553 del 2 dicembre 2002, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale dell'11 dicembre 2002, rogata dal vice segretario generale della giunta dott. Hermann Berger (rep. n. 19990) - dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione d'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 ("Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale"), convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 275. F a t t o 1. - Con la legge 30 luglio 2002, n. 189 ("Nuove norme in materia di immigrazione e di asilo", lo Stato e' recentemente intervenuto a disciplinare la materia dell'immigrazione. Successivamente il Governo e' intervenuto, con il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, a disciplinare una materia distinta (anche se per taluni aspetti connessa) rispetto alla precedente: e' intervenuto, cioe', a legalizzare il lavoro irregolare degli extracomunitari. Tale decreto-legge e' stato successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222. Poiche' i commi 1, 4 e 5 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge n. 195 del 2002 risultano essere lesivi delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, questa le ha impugnate con ricorso notificato in data 11 dicembre 2002, attualmente pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte (ricorso n. 94/2002). Ancora successivamente il Governo e' intervenuto in materia con un secondo decreto-legge: n. 210 del 25 settembre 2002 (recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", poi convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 275. L'art. 1 di tale decreto-legge apporta varie modifiche alla disciplina della c.d. "emersione del lavoro sommerso" gia' stabilita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383. In particolare il secondo comma del suddetto art. 1, sostituendo l'originario art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, detta una nuova disciplina della c.d. "emersione progressiva": fra l'altro, vi si prevede (al comma 1) la istituzione, presso le direzioni provinciali del lavoro esistenti in ogni capoluogo di provincia, di appositi "Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso" (CLES); la presentazione ai CLES, da parte degli imprenditori, dei loro "piani individuali di emersione" (comma 2); la verifica, valutazione ed eventuale approvazione dei piani individuali d'emersione da parte dei CLES, nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, oppure la loro reiezione (commi 5-9); le attivita' delle pubbliche autorita' conseguenti all'approvazione dei piani (comma 10); la sospensione, nei confronti degli imprenditori che abbiano presentato il piano, delle eventuali ispezioni e verifiche, per le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione, da parte degli organi di controllo e vigilanza (comma 15); ecc. Della disciplina stabilita dall'art. 1 del decreto-legge n. 210/2002 (come convertito) viene in evidenza, ai fini del presente ricorso, in particolare modo il comma 1 del nuovo art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, come appunto sostituito dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 210/2002. Tale comma 1 stabilisce infatti che i CLES sono composti di 16 membri, tutti nominati dal prefetto (otto designati, rispettivamente, dal Ministero del lavoro, da quello dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ed otto designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori). Il medesimo comma 1 attribuisce inoltre al componente designato dal Ministero del lavoro le funzioni di presidente del CLES. Risulta dunque evidente che i CLES sono degli uffici statali, istituiti presso organi dello Stato (le direzioni provinciali del lavoro), che i loro membri sono nominati tutti ed esclusivamente dallo Stato, e che sono presieduti necessariamente da un membro statale anche quanto alla sua previa designazione. La suddetta disciplina, che prevede l'istituzione dei CLES "In ogni capoluogo di provincia", e che attribuisce alle prefetture (ovvero, nella Provincia di Bolzano, al Commissario del Governo: cfr. art. 87 statuto T.-A.A.) il potere di nomina dei loro membri, non prevede eccezioni quanto alla sua integrale applicabilita' su tutto il territorio nazionale. Essa quindi, risulta essere integralmente applicabile anche nella Provincia di Bolzano (come di fatto e' accaduto e tuttora sta accadendo). Ma proprio per questo si tratta di una disciplina legislativa che lede le competenze legislative ed amministrative della Provincia autonoma di Bolzano che pertanto la impugna, per i seguenti motivi di D i r i t t o Incostituzionalita' delle disposizioni legislative impugnate (art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, come convertito in legge n. 266 del 2002, che sostituisce l'art. 1-bis della legge n. 383 del 2001), per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 1), 9 (nn. 4 e 5), 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), e delle relative norme d'attuazione (spec. artt. 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; ed artt. 3 e 4 d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197); nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; e per violazione del principio di leale collaborazione. 1.1. - Preliminarmente, conviene ricordare quali siano attualmente le competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia di "lavoro" che, risultano coinvolte dalla disciplina legislativa impugnata. Cio' specie a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, avutasi con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ed in particolare sulla base di quanto disposto dall'art. 10 della suddetta legge costituzionale n. 3/2001 ("Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite"). Orbene, gia' prima della riforma costituzionale del titolo V, lo statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) riconosceva alla Provincia autonoma di Bolzano non solo una competenza legislativa di tipo "concorrente" in materia di "... apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori" (art. 9, n. 4) e di "costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento" (art. 9, n. 5), ma le riconosceva anche (all'art. 10) una competenza legislativa "integrativa" nella materia del "collocamento ed avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici dei Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro". Alle suddette competenze legislative provinciali si affiancano inoltre - in base all'art. 16 dello statuto speciale - le corrispondenti potesta' amministrative, cui si aggiungono anche quelle ulteriori delegate dallo Stato alla provincia. La suddetta disciplina statutaria e' stata poi integrata dalle relative norme d'attuazione. In particolare il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, ha stabilito una disciplina d'attuazione dello Statuto relativamente alle competenze provinciali in materia di collocamento al lavoro. Ancora successivamente, altre norme d'attuazione statutaria sono state stabilite dal d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, il cui art. 3, comma 1, ha delegato alle Provincie autonome di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative statali in materia di "vigilanza e tutela del lavoro" (cfr. art. 3, n. 12, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474); ed il cui art. 4 ha trasferito alle province autonome gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori. Sulla base di questo complesso di competenze legislative e soprattutto amministrative (in parte proprie ed in parte delegate), e per il loro migliore espletamento, la Provincia autonoma di Bolzano - come previsto dallo statuto (artt. 8, n. 1, e 10) - ha istituito con legge suoi appositi uffici. In particolare, la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (sul "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano") ha istituito la XIX ripartizione "lavoro" (art. 9 ed allegato A); ripartizione le cui competenze sono state poi piu' dettagliatamente indicate dall'allegato 1, punto 19, del DPGP Bz 25 giugno 1996, n. 21 (che ha organizzato la ripartizione distribuendone le competenze fra tre uffici: "Ufficio mercato del lavoro", "Ispettorato del lavoro", e "Ufficio del lavoro"). 1.2. - Quelle sopra richiamate erano le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di lavoro come in origine definite dallo statuto e dalle norme d'attuazione. Ma oggi le competenze della Provincia in materia di lavoro risultano essere assai piu' estese a seguito della riforma dell'art. 117 della Costituzione, recentemente operata dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001. Infatti il terzo comma dell'art. 117 Cost. individua come materia di competenza legislativa "concorrente" quella della "tutela e sicurezza del lavoro"; una materia, quella della "tutela del lavoro", che certamente si estende a tutto il "mercato del lavoro", comprendendo quindi anche i servizi per l'impiego e l'inserimento dei lavoratori nelle aziende. Viceversa, il secondo comma dello stesso art. 117 non riserva allo Stato alcuna competenza specificamente concernente il lavoro. Gli riserva bensi' (alla lettera l) "l'ordinamento civile", ma tale competenza non puo' certo assorbire l'intera disciplina del diritto privato e del diritto del lavoro, di quest'ultimo potendo semmai ricomprendere i soli principi fondamentali che ne costituiscono la struttura essenziale (in sintonia anche con la competenza esclusiva di cui alla successiva lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost.). Da cio' consegue, in primo luogo, che, nella misura in cui la nuova competenza legislativa concorrente regionale in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" risulta essere piu' ampia (come per vari aspetti in effetti e) rispetto a quelle gia' spettanti alla provincia in base alle citate disposizioni degli articoli 9 e 10 dello satuto speciale del Trentino-Alto Adige (e relative nome d'attuazione, essa appartiene dunque anche alla Provincia autonoma di Bolzano in virtu' della gia' citata disposizione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Non solo. Poiche', come si e' detto la complessiva disciplina dei rapporti di lavoro, della loro instaurazione e delle attivita' che i pubblici uffici possono espletare per agevolarla o consentirla, non puo' ritenersi assorbita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", tale disciplina - per la parte in cui essa non e' ricompresa nella competenza (concorrente od integrativa) spettante alla provincia in base allo statuto, ne' in quella concorrente relativa alla "tutela e sicurezza del lavoro" ad essa spettante in base al terzo comma dell'art. 117 Cost. ed all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2002 - dovra' allora ritenersi compresa nella competenza residuale-generale di cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, spettante anche alla provincia ricorrente in base al (e nei limiti del) gia' noto meccanismo di rinvio in bonam partem stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. 1.3. - In conclusione, sembra indubbio che le attivita' degli uffici pubblici volte a consentire e favorire l'instaurarsi di regolari rapporti di lavoro fra lavoratori extracomunitari ed imprese - e quindi anche quelle relative alla c.d. "emersione del lavoro sommerso" - rientrino appieno nelle competenze legislative e soprattutto amministrative della provincia autonoma ricorrente: competenze che, se anche precedentemente erano in parte delegate, oggi - a seguito della riforma del titolo V della Costituzione e della incidenza che essa ha avuto anche sull'assetto delle competenze della provincia ricorrente - sono divenute competenze "proprie". Ne' tali competenze potrebbero venire meno per il fatto che si tratti della instaurazione di nuovi rapporti di lavoro alla base dei quali vi era un precedente rapporto di lavoro irregolare. Tanto e' vero quanto ora si e' detto, che il primo comma dell'art. 18 della recente (e gia' citata) legge 30 luglio 2002, n. 189. sostituendo l'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - articolo recante la disciplina per l'instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato dei lavoratori stranieri (il "contratto di soggiorno per lavoro subordinato" di cui al precedente art. 5-bis del medesimo decreto legislativo, inserito dall'art. 6 della legge n. 189/2002) che prevede l'intervento dello "sportello unico per l'immigrazione" istituito presso la prefettura -, ha introdotto in tale art. 22 un (ultimo) comma 16 che fa salve le competenze spettanti in materia alla provincia ricorrente. Ma altrettanto non ha fatto il successivo decreto-legge n. 210 del 2002, pur disciplinando anch'esso la medesima materia dei rapporti di lavoro, da cui la presente impugnazione. 2.1. - Cio' detto, poco resta da aggiungere per illustrare la incostituzionalita' delle specifiche disposizioni legislative impugnate. In particolare modo si deve censurare il fatto che, in base al combinato disposto del primo e del secondo comma del nuovo art. 1-bis (come sostituiti dall'impugnato comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 210 del 2002), anche nella Provincia di Bolzano i piani individuali di emersione debbono essere presentati dagli imprenditori ad un ufficio statale (il CLES), i cui componenti sono tutti di nomina del Commissario del Governo. Infatti, sulla base di quanto si e' detto in precedenza, e' chiaro che la legge statale (se competente) avrebbe quanto meno dovuto invece prevedere - o comunque consentire espressamente (come fa il citato comma 16 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 286/1998) - che tali piani, finalizzati alla successiva e progressiva regolarizzazione dei rapporti di lavoro (cfr. commi 2 e ss. del nuovo art. 1-bis della legge n. 383 del 2001, come sostituiti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge impugnato), fossero presentati presso il competente ufficio dell'amministrazione della Provincia di Bolzano (cioe' la XIX ripartizione, "Ufficio del lavoro", di cui all'art. 9 della citata legge provinciale n. 10 del 1992, ed al citato DPGP Bz. n. 21 del 1996, o comunque presso altro ufficio dell'amministrazione provinciale), e successivamente da questa valutati ed eventualmente approvati. Anche la eventuale istituzione di un apposito nuovo ufficio o comitato provinciale (con presenza - sul modello dei CLES - di rappresentanti di pubbliche amministrazioni e di organizzazioni sindacali) non potrebbe che essere di competenza della provincia medesima, sulla base della sua competenza legislativa in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 8, n. 1, statuto speciale T.-A.A.). 2.2. - In subordine, considerate le competenze spettanti in materia alla provincia autonoma ricorrente, anche sulla base del principio costituzionale di "leale collaborazione", la disciplina legislativa impugnata avrebbe almeno dovuto prevedere che la nomina dei membri del CLES della Provincia di Bolzano non spettasse esclusivamente ad un organo dello Stato (al Commissario del Governo), ma che il potere di nomina venisse esercitato a seguito di una intesa con la provincia ricorrente. Il fatto che in esse non sia stabilita neppure questa minima forma di garanzia delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano comporta, inevitabilmente, la incostituzionalita' delle suddette disposizioni legislative impugnate. 2.3. - La incostituzionalita', per le ragioni dianzi esposte, della disciplina contenuta nei commi 1 e 2 del nuovo art. 1-bis (come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002), comporta - di conseguenza - anche la incostituzionalita' degli ulteriori commi del nuovo art. 1-bis della legge n. 383 del 2001 (disciplinanti i compiti del CLES e la procedura relativa all'esame ed eventuale approvazione dei piani individuali di emersione) nella parte in cui essi siano applicabili anche nella Provincia di Bolzano: in particolare comporta l'incostituzionalita' dei commi 5-9, 10 e 15 del nuovo art. 1-bis, gia' precedentemente richiamati (supra, n. 2.3). 2.4. - Infine si segnala l'opportunita' che codesta ecc.ma Corte fissi la medesima udienza per la discussione del presente ricorso e del gia' citato ricorso n. 94/2002, stante la loro evidente connessione.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali, in parte qua, il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (come convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266), meglio indicato in epigrafe, che sostituisce l'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Bolzano-Roma, addi' 21 gennaio 2003 Prof. avv. Sergio Panunzio - Prof. avv. Rolando Riz 03C0081