N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 gennaio 2003 (della Provincia autonoma di Bolzano)

Lavoro  -  Norme  in  materia  di  emersione  del  lavoro  sommerso -
  Procedura  di  "emersione  progressiva"  -  Istituzione di appositi
  Comitati  per il lavoro e l'emersione del sommerso, attribuzione ai
  Prefetti  (o  al  Commissario di Governo) del potere di nominarne i
  componenti,   disciplina   dei   piani   individuali  di  emersione
  presentati   dagli  imprenditori  e  dei  poteri  di  istruzione  e
  approvazione  conferiti ai CLES - Applicabilita' di tali previsioni
  nella  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata invasione di
  competenze  legislative  e amministrative attribuite a quest'ultima
  dallo  Statuto  speciale e dalle norme di attuazione, nonche' delle
  competenze  concorrenti  (in  materia  di  tutela  e  sicurezza del
  lavoro)  e  residuali  spettanti  ex  art.  10 legge costituzionale
  n. 3/2001 - Esorbitanza dell'intervento dalla competenza statale in
  materia   di   "ordinamento  civile"  -  Lesione  delle  competenze
  amministrative provinciali - In subordine, violazione del principio
  di  leale  collaborazione  per  mancata  previsione dell'intesa tra
  Stato e Provincia ai fini della nomina dei componenti del CLES.
- Decreto-legge  25  settembre 2002, n. 210, convertito con modifiche
  nella  legge 22 novembre 2002, n. 266, art. 1, comma 2, sostitutivo
  dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670  e s.m.), artt. 8, n. 1), 9, nn. 4) e 5), 10 e 16; d.P.R. 22
  marzo  1974,  n. 280,  artt. 2 e 3; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197,
  artt. 3 e 4; Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della
  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(GU n.8 del 26-2-2003 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder, giusta
deliberazione della giunta n. 4553 del 2 dicembre 2002, rappresentata
e  difesa  -  in  virtu'  di  procura speciale dell'11 dicembre 2002,
rogata dal vice segretario generale della giunta dott. Hermann Berger
(rep.  n. 19990)  - dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e
presso  il  primo  di  essi  elettivamente domiciliato in Roma, corso
Vittorio Emanuele II n. 284;
    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente   del   Consiglio   in   carica,   per   la  dichiarazione
d'incostituzionalita'  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210 ("Disposizioni urgenti in materia di emersione
del  lavoro  sommerso  e  di  rapporti  di lavoro a tempo parziale"),
convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 275.

                              F a t t o

    1. - Con la legge 30 luglio 2002, n. 189 ("Nuove norme in materia
di  immigrazione  e di asilo", lo Stato e' recentemente intervenuto a
disciplinare la materia dell'immigrazione.
    Successivamente il Governo e' intervenuto, con il decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195, a disciplinare una materia distinta (anche se
per   taluni   aspetti   connessa)   rispetto   alla  precedente:  e'
intervenuto,   cioe',   a  legalizzare  il  lavoro  irregolare  degli
extracomunitari.   Tale   decreto-legge   e'   stato  successivamente
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 9 ottobre 2002, n. 222.
Poiche'  i  commi  1,  4  e  5 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge
n. 195  del  2002  risultano  essere  lesivi  delle  competenze della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  questa le ha impugnate con ricorso
notificato  in  data 11 dicembre 2002, attualmente pendente innanzi a
codesta ecc.ma Corte (ricorso n. 94/2002).
    Ancora  successivamente  il Governo e' intervenuto in materia con
un  secondo  decreto-legge:  n. 210  del  25  settembre 2002 (recante
"Disposizioni  urgenti  in materia di emersione del lavoro sommerso e
di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale",  poi  convertito,  con
modificazioni,  in  legge  22 novembre 2002, n. 275. L'art. 1 di tale
decreto-legge  apporta  varie  modifiche  alla  disciplina della c.d.
"emersione del lavoro sommerso" gia' stabilita dalla legge 18 ottobre
2001,  n. 383.  In  particolare il secondo comma del suddetto art. 1,
sostituendo  l'originario  art.  1-bis  della  legge n. 383 del 2001,
detta  una  nuova  disciplina della c.d. "emersione progressiva": fra
l'altro,  vi  si  prevede  (al  comma  1)  la  istituzione, presso le
direzioni  provinciali  del  lavoro  esistenti  in  ogni capoluogo di
provincia,  di  appositi  "Comitati  per  il lavoro e l'emersione del
sommerso"   (CLES);   la   presentazione  ai  CLES,  da  parte  degli
imprenditori, dei loro "piani individuali di emersione" (comma 2); la
verifica, valutazione ed eventuale approvazione dei piani individuali
d'emersione  da  parte  dei  CLES,  nell'ambito  delle linee generali
definite dal CIPE, oppure la loro reiezione (commi 5-9); le attivita'
delle  pubbliche  autorita'  conseguenti  all'approvazione  dei piani
(comma  10);  la  sospensione,  nei  confronti degli imprenditori che
abbiano  presentato  il piano, delle eventuali ispezioni e verifiche,
per  le  violazioni  oggetto  della procedura di regolarizzazione, da
parte degli organi di controllo e vigilanza (comma 15); ecc.
    Della   disciplina   stabilita   dall'art.  1  del  decreto-legge
n. 210/2002 (come convertito) viene in evidenza, ai fini del presente
ricorso,  in  particolare  modo il comma 1 del nuovo art. 1-bis della
legge  n. 383 del 2001, come appunto sostituito dal comma 2 dell'art.
1  del decreto-legge n. 210/2002. Tale comma 1 stabilisce infatti che
i  CLES sono composti di 16 membri, tutti nominati dal prefetto (otto
designati,  rispettivamente,  dal  Ministero  del  lavoro,  da quello
dell'ambiente,  dall'INPS,  dall'INAIL,  dalla ASL, dal comune, dalla
regione  e  dalla  prefettura  - Ufficio territoriale del Governo, ed
otto  designati  dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori).  Il  medesimo  comma 1 attribuisce inoltre al componente
designato  dal  Ministero  del  lavoro  le funzioni di presidente del
CLES.  Risulta  dunque evidente che i CLES sono degli uffici statali,
istituiti  presso  organi  dello  Stato (le direzioni provinciali del
lavoro),  che  i  loro  membri  sono nominati tutti ed esclusivamente
dallo  Stato,  e  che  sono  presieduti  necessariamente da un membro
statale anche quanto alla sua previa designazione.
    La  suddetta  disciplina,  che prevede l'istituzione dei CLES "In
ogni  capoluogo  di  provincia",  e  che  attribuisce alle prefetture
(ovvero, nella Provincia di Bolzano, al Commissario del Governo: cfr.
art. 87  statuto  T.-A.A.)  il  potere di nomina dei loro membri, non
prevede  eccezioni  quanto alla sua integrale applicabilita' su tutto
il  territorio  nazionale.  Essa quindi, risulta essere integralmente
applicabile  anche  nella  Provincia  di  Bolzano  (come  di fatto e'
accaduto e tuttora sta accadendo). Ma proprio per questo si tratta di
una  disciplina  legislativa  che  lede  le competenze legislative ed
amministrative  della  Provincia  autonoma di Bolzano che pertanto la
impugna, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    Incostituzionalita'   delle  disposizioni  legislative  impugnate
(art. 1,  comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, come convertito
in  legge  n. 266  del 2002, che sostituisce l'art. 1-bis della legge
n. 383  del 2001), per violazione delle competenze provinciali di cui
agli articoli 8 (n. 1), 9 (nn. 4 e 5), 10 e 16 dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), e delle
relative  norme  d'attuazione  (spec. artt. 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo
1974, n. 280; ed artt. 3 e 4 d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197); nonche'
di  cui  all'art.  117  della  Costituzione, in relazione all'art. 10
della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3; e per violazione
del principio di leale collaborazione.
    1.1.   -   Preliminarmente,   conviene   ricordare   quali  siano
attualmente  le  competenze  della  Provincia  autonoma di Bolzano in
materia   di  "lavoro"  che,  risultano  coinvolte  dalla  disciplina
legislativa impugnata. Cio' specie a seguito della riforma del titolo
V  della  parte  seconda  della  Costituzione,  avutasi  con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ed in particolare sulla base di
quanto  disposto  dall'art.  10  della  suddetta legge costituzionale
n. 3/2001   ("Sino   all'adeguamento   dei   rispettivi  statuti,  le
disposizioni  della  presente legge costituzionale si applicano anche
alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
di  Bolzano  per  le  parti  in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite").
    Orbene,  gia' prima della riforma costituzionale del titolo V, lo
statuto  speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) riconosceva
alla   Provincia   autonoma   di  Bolzano  non  solo  una  competenza
legislativa  di  tipo "concorrente" in materia di "... apprendistato,
libretti  di  lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori" (art. 9,
n. 4)  e  di  "costituzione e funzionamento di commissioni comunali e
provinciali  di  controllo  sul  collocamento"  (art. 9, n. 5), ma le
riconosceva    anche   (all'art. 10)   una   competenza   legislativa
"integrativa"  nella  materia  del  "collocamento  ed  avviamento  al
lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri
uffici  -  degli  uffici  periferici  dei  Ministero  del  lavoro per
l'esercizio  dei  poteri  amministrativi  connessi  con  le  potesta'
legislative  spettanti  alle  province  stesse in materia di lavoro".
Alle   suddette  competenze  legislative  provinciali  si  affiancano
inoltre   -   in  base  all'art.  16  dello  statuto  speciale  -  le
corrispondenti  potesta'  amministrative,  cui  si  aggiungono  anche
quelle ulteriori delegate dallo Stato alla provincia.
    La  suddetta  disciplina  statutaria e' stata poi integrata dalle
relative  norme d'attuazione. In particolare il d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 280,  ha  stabilito  una  disciplina  d'attuazione  dello  Statuto
relativamente  alle competenze provinciali in materia di collocamento
al   lavoro.   Ancora   successivamente,   altre  norme  d'attuazione
statutaria  sono  state stabilite dal d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197,
il cui art. 3, comma 1, ha delegato alle Provincie autonome di Trento
e  Bolzano  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  statali  in
materia  di  "vigilanza  e  tutela  del  lavoro" (cfr. art. 3, n. 12,
d.P.R.  28  marzo  1975, n. 474); ed il cui art. 4 ha trasferito alle
province  autonome gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede
nei rispettivi territori.
    Sulla  base  di  questo  complesso  di  competenze  legislative e
soprattutto amministrative (in parte proprie ed in parte delegate), e
per il loro migliore espletamento, la Provincia autonoma di Bolzano -
come  previsto dallo statuto (artt. 8, n. 1, e 10) - ha istituito con
legge  suoi  appositi uffici. In particolare, la legge provinciale 23
aprile  1992,  n. 10 (sul "Riordinamento della struttura dirigenziale
della   Provincia   autonoma   di   Bolzano")  ha  istituito  la  XIX
ripartizione  "lavoro"  (art. 9  ed  allegato A); ripartizione le cui
competenze    sono   state   poi   piu'   dettagliatamente   indicate
dall'allegato  1, punto 19, del DPGP Bz 25 giugno 1996, n. 21 (che ha
organizzato  la  ripartizione  distribuendone  le  competenze fra tre
uffici:  "Ufficio  mercato  del  lavoro", "Ispettorato del lavoro", e
"Ufficio del lavoro").
    1.2. - Quelle sopra richiamate erano le competenze legislative ed
amministrative  provinciali  in  materia  di  lavoro  come in origine
definite  dallo  statuto  e  dalle  norme  d'attuazione.  Ma  oggi le
competenze  della  Provincia  in  materia  di lavoro risultano essere
assai  piu'  estese  a  seguito  della  riforma  dell'art.  117 della
Costituzione,   recentemente   operata   dall'art.   3   della  legge
costituzionale n. 3/2001.
    Infatti il terzo comma dell'art. 117 Cost. individua come materia
di  competenza  legislativa  "concorrente"  quella  della  "tutela  e
sicurezza del lavoro"; una materia, quella della "tutela del lavoro",
che   certamente   si  estende  a  tutto  il  "mercato  del  lavoro",
comprendendo quindi anche i servizi per l'impiego e l'inserimento dei
lavoratori  nelle  aziende.  Viceversa, il secondo comma dello stesso
art.  117  non  riserva  allo  Stato alcuna competenza specificamente
concernente   il   lavoro.   Gli  riserva  bensi'  (alla  lettera  l)
"l'ordinamento  civile",  ma tale competenza non puo' certo assorbire
l'intera  disciplina del diritto privato e del diritto del lavoro, di
quest'ultimo   potendo   semmai   ricomprendere   i   soli   principi
fondamentali   che  ne  costituiscono  la  struttura  essenziale  (in
sintonia  anche  con  la  competenza esclusiva di cui alla successiva
lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost.).
    Da  cio'  consegue,  in  primo luogo, che, nella misura in cui la
nuova  competenza  legislativa  concorrente  regionale  in materia di
"tutela  e  sicurezza del lavoro" risulta essere piu' ampia (come per
vari  aspetti  in  effetti  e)  rispetto a quelle gia' spettanti alla
provincia  in  base  alle  citate  disposizioni degli articoli 9 e 10
dello  satuto  speciale  del  Trentino-Alto  Adige  (e  relative nome
d'attuazione, essa appartiene dunque anche alla Provincia autonoma di
Bolzano  in  virtu' della gia' citata disposizione dell'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001.
    Non solo. Poiche', come si e' detto la complessiva disciplina dei
rapporti  di lavoro, della loro instaurazione e delle attivita' che i
pubblici  uffici  possono espletare per agevolarla o consentirla, non
puo'  ritenersi  assorbita  dalla competenza esclusiva dello Stato in
materia  di  "ordinamento  civile", tale disciplina - per la parte in
cui   essa   non  e'  ricompresa  nella  competenza  (concorrente  od
integrativa)  spettante  alla  provincia in base allo statuto, ne' in
quella  concorrente  relativa alla "tutela e sicurezza del lavoro" ad
essa spettante in base al terzo comma dell'art. 117 Cost. ed all'art.
10  della  legge  costituzionale  n. 3/2002 - dovra' allora ritenersi
compresa  nella  competenza residuale-generale di cui al quarto comma
dell'art.  117  della  Costituzione,  spettante  anche alla provincia
ricorrente  in  base  al  (e  nei limiti del) gia' noto meccanismo di
rinvio   in   bonam   partem   stabilito  dall'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001.
    1.3.  -  In  conclusione,  sembra indubbio che le attivita' degli
uffici  pubblici  volte  a  consentire  e  favorire  l'instaurarsi di
regolari rapporti di lavoro fra lavoratori extracomunitari ed imprese
-  e  quindi  anche  quelle  relative alla c.d. "emersione del lavoro
sommerso"   -   rientrino  appieno  nelle  competenze  legislative  e
soprattutto   amministrative  della  provincia  autonoma  ricorrente:
competenze  che,  se  anche  precedentemente erano in parte delegate,
oggi  -  a  seguito  della  riforma del titolo V della Costituzione e
della incidenza che essa ha avuto anche sull'assetto delle competenze
della  provincia ricorrente - sono divenute competenze "proprie". Ne'
tali  competenze  potrebbero  venire  meno per il fatto che si tratti
della  instaurazione  di nuovi rapporti di lavoro alla base dei quali
vi era un precedente rapporto di lavoro irregolare.
    Tanto  e'  vero  quanto  ora  si  e'  detto,  che  il primo comma
dell'art.  18  della  recente  (e  gia' citata) legge 30 luglio 2002,
n. 189. sostituendo l'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  -  articolo  recante  la  disciplina  per l'instaurazione dei
rapporti   di   lavoro  a  tempo  determinato  ed  indeterminato  dei
lavoratori   stranieri   (il   "contratto  di  soggiorno  per  lavoro
subordinato"  di  cui  al  precedente art. 5-bis del medesimo decreto
legislativo,  inserito  dall'art.  6  della  legge  n. 189/2002)  che
prevede  l'intervento  dello  "sportello  unico  per  l'immigrazione"
istituito  presso  la  prefettura -, ha introdotto in tale art. 22 un
(ultimo)  comma  16  che  fa salve le competenze spettanti in materia
alla provincia ricorrente.
    Ma  altrettanto  non  ha fatto il successivo decreto-legge n. 210
del  2002,  pur  disciplinando  anch'esso  la  medesima  materia  dei
rapporti di lavoro, da cui la presente impugnazione.
    2.1.  -  Cio'  detto,  poco resta da aggiungere per illustrare la
incostituzionalita'   delle   specifiche   disposizioni   legislative
impugnate.
    In  particolare  modo  si deve censurare il fatto che, in base al
combinato disposto del primo e del secondo comma del nuovo art. 1-bis
(come sostituiti dall'impugnato comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
n. 210   del   2002),  anche  nella  Provincia  di  Bolzano  i  piani
individuali di emersione debbono essere presentati dagli imprenditori
ad  un  ufficio  statale  (il  CLES),  i cui componenti sono tutti di
nomina  del Commissario del Governo. Infatti, sulla base di quanto si
e'   detto  in  precedenza,  e'  chiaro  che  la  legge  statale  (se
competente)  avrebbe quanto meno dovuto invece prevedere - o comunque
consentire espressamente (come fa il citato comma 16 dell'art. 22 del
decreto  legislativo  n. 286/1998) - che tali piani, finalizzati alla
successiva  e  progressiva  regolarizzazione  dei  rapporti di lavoro
(cfr. commi 2 e ss. del nuovo art. 1-bis della legge n. 383 del 2001,
come  sostituiti  dal  secondo  comma  dell'art.  1 del decreto-legge
impugnato),   fossero   presentati   presso   il  competente  ufficio
dell'amministrazione   della  Provincia  di  Bolzano  (cioe'  la  XIX
ripartizione,  "Ufficio  del  lavoro", di cui all'art. 9 della citata
legge  provinciale  n. 10  del  1992, ed al citato DPGP Bz. n. 21 del
1996,   o   comunque   presso   altro   ufficio  dell'amministrazione
provinciale),  e  successivamente da questa valutati ed eventualmente
approvati.
    Anche  la  eventuale  istituzione  di un apposito nuovo ufficio o
comitato  provinciale  (con  presenza  -  sul  modello  dei CLES - di
rappresentanti  di  pubbliche  amministrazioni  e  di  organizzazioni
sindacali)  non  potrebbe  che  essere  di competenza della provincia
medesima,  sulla  base della sua competenza legislativa in materia di
ordinamento   dei  propri  uffici  (art. 8,  n. 1,  statuto  speciale
T.-A.A.).
    2.2.  -  In  subordine,  considerate  le  competenze spettanti in
materia  alla  provincia  autonoma  ricorrente,  anche sulla base del
principio  costituzionale  di  "leale  collaborazione", la disciplina
legislativa  impugnata  avrebbe almeno dovuto prevedere che la nomina
dei  membri  del  CLES  della  Provincia  di  Bolzano  non  spettasse
esclusivamente ad un organo dello Stato (al Commissario del Governo),
ma che il potere di nomina venisse esercitato a seguito di una intesa
con la provincia ricorrente.
    Il  fatto  che  in  esse  non sia stabilita neppure questa minima
forma  di  garanzia  delle  competenze  della  Provincia  autonoma di
Bolzano   comporta,  inevitabilmente,  la  incostituzionalita'  delle
suddette disposizioni legislative impugnate.
    2.3.  -  La  incostituzionalita',  per le ragioni dianzi esposte,
della disciplina contenuta nei commi 1 e 2 del nuovo art. 1-bis (come
sostituito  dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002),
comporta  -  di  conseguenza  -  anche  la  incostituzionalita' degli
ulteriori  commi  del  nuovo  art.  1-bis della legge n. 383 del 2001
(disciplinanti  i  compiti del CLES e la procedura relativa all'esame
ed  eventuale  approvazione dei piani individuali di emersione) nella
parte in cui essi siano applicabili anche nella Provincia di Bolzano:
in  particolare comporta l'incostituzionalita' dei commi 5-9, 10 e 15
del   nuovo  art.  1-bis,  gia'  precedentemente  richiamati  (supra,
n. 2.3).
    2.4.  - Infine si segnala l'opportunita' che codesta ecc.ma Corte
fissi  la  medesima udienza per la discussione del presente ricorso e
del   gia'   citato  ricorso  n. 94/2002,  stante  la  loro  evidente
connessione.
                              P. Q. M.
    Voglia   l'ecc.ma   Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del
presente ricorso, dichiarare incostituzionali, in parte qua, il comma
2  dell'art. 1  del  decreto-legge  25  settembre  2002, n. 210 (come
convertito  in  legge  22  novembre 2002, n. 266), meglio indicato in
epigrafe,  che  sostituisce l'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001,
n. 383.
        Bolzano-Roma, addi' 21 gennaio 2003
         Prof. avv. Sergio Panunzio - Prof. avv. Rolando Riz
03C0081