COMUNE DI PIOSSASCO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.48 del 27-2-2003)

    Il  comune  di  Piossasco  (provincia  di  Torino) ha adottato il
19 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale;
    6,5 per mille per immobili non adibiti ad abitazione principale o
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale, appartenenti alla
sola categoria catastale A, esclusi A/10;
    6  per  mille  per immobili a destinazione diversa da abitazione,
appartenenti  alle  categorie  catastali  A/10,  B,  C  e  i  terreni
agricoli;
    7  per mille per immobili appartenenti alla categoria catastale D
e le aree fabbricabili;
    4  per mille per immobili appartenenti a societa', ditte, imprese
di  nuova  costituzione,  iscritte  per la prima volta alla camera di
commercio, per un periodo di anni tre;
    4 per mille per immobili di interesse artistico o architettonico,
localizzati  nei  centri  storici oggetto di intervento di recupero a
norma dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), legge 5 agosto 1978, n.
457, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente,
di utilizzo;
    4  per  mille  per  immobili  di esercizi commerciali, oggetto di
interventi di ristrutturazione edilizia, per un periodo di anni tre;
    Euro 118,785 detrazione ordinaria;
    Euro 258,228  per  le  categorie  di  soggetti  in  situazione di
particolare  disagio sociale, come meglio descritto nello specchietto
sottostante;
    (Omissis).
      1)  Di stabilire per l'anno 2003 le aliquote e detrazioni sotto
elencate   ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili:
        immobili adibiti ad abitazione principale e prima pertinenza:
5 per mille;
        immobili concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il
primo grado: 5 per mille;
        immobili  non  locati  di  anziani  o  disabili  residenti in
istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille;
        immobili  non adibiti ad abitazione principale o posseduti in
aggiunta  all'abitazione principale, appartenenti alla sola categoria
catastale A, esclusi A/10: 6,5 per mille;
        immobili  a  destinazione diversa da abitazione, appartenenti
alle  categorie  catastali  A/10,  B,  C  e i terreni agricoli: 6 per
mille;
        immobili  appartenenti  alla  categoria catastale D e le aree
fabbricabili: 7 per mille;
        immobili  appartenenti  a societa', ditte o imprese, di nuova
costituzione,  iscritte  per  la prima volta alla camera di commercio
nell'anno  in  corso: 4 per mille; limitazioni periodo - applicazione
quota: anni 3;
        immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati
nei  centri  storici,  oggetto  di  intervento  di  recupero  a norma
dell'art.  31, comma 1, lettere c) e d), legge 5 agosto 1978, n. 457:
4 per mille; limitazioni periodo - applicazione quota: fino alla data
di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, di utilizzo;
        immobili  di  esercizi  commerciali, oggetto di interventi di
ristrutturazione   edilizia:  4  per  mille;  limitazioni  periodo  -
applicazione quota: anni 3.
    Detrazioni:
      ordinaria: Euro 118,785;
      abitazione  principale  del nucleo familiare comprendente tra i
propri  componenti  un  soggetto  invalido, cieco o sordomuto civile,
beneficiario  di  pensione  o  indennita'  concessa al solo titolo di
minorazione  o  di  assegno  di  accompagnamento  ovvero  un soggetto
dichiarato  persona  handicappata  in  situazione riconosciuta avente
connotazione  di  gravita'  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  n.
104/1992,  con accertamento effettuato dalla ASL ai sensi dell'art. 4
della  stessa legge. (Il titolo alla elevazione della detrazione deve
essere dimostrato dal contribuente): Euro 258,228.
      2)  Di  stabilire  e  precisare che ogni contribuente che ne ha
diritto  puo' usufruire della detrazione spettante solo una volta, ad
eccezione  dell'ATC  per  gli  immobili  adibiti  ad uso abitativo ed
assegnati  a  residenti  nel  comune  di Piossasco, delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione
principale  dai  soci  assegnatari,  e  del  CIT  per gli immobili di
proprieta'  dello  stesso,  assegnati dall'ATC a titolo di abitazione
principale a residenti nel comune di Piossasco;
    (Omissis).