MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2003 

Allungamento  della  durata  di  ammortamento  dei  mutui della Cassa
depositi e prestiti.
(GU n.55 del 7-3-2003)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti  l'art.  3,  comma  1  e  l'art. 6 del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  284,  recante  "Riordino  della  Cassa  depositi e
prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del 7 gennaio 1998, e successive modifiche
ed  integrazioni,  recante  "Nuove  norme  relative alla concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti":
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
                              Decreta:
                           Articolo unico
Modifiche  al  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
   programmazione   economica   del   7 gennaio  1998,  e  successive
   modifiche ed integrazioni
  1. Con effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
al   decreto   del   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  del 7 gennaio 1998, e successive modifiche
ed  integrazioni,  recante  "Nuove  norme  relative alla concessione,
garanzia  ed  erogazione  dei mutui della Cassa depositi e prestiti",
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel  comma  1, lettera b), dell'art. 8, le parole "Nel caso di
mutui  ammortizzati  in  quindici  anni  il  diritto  non puo' essere
esercitato  oltre il dodicesimo anno di ammortamento" sono sostituite
dalle   parole   "Nel  caso  di  mutui  ammortizzati  in  quindici  e
venticinque   anni   il   diritto   non   puo'   essere   esercitato,
rispettivamente,  oltre  il  dodicesimo  e  il  ventiduesimo  anno di
ammortamento";
    b) dopo il comma l dell'art. 8, e' aggiunto il seguente comma:
    "1-bis.  Per il finanziamento di nuove costruzioni, ampliamenti o
completamenti di opere infrastrutturali, i mutui di cui al precedente
comma,  lettera  a),  possono  essere  concessi  anche per durate non
superiori  ai  trenta anni e quelli di cui al medesimo comma, lettere
b)  e  c),  possono essere concessi con durate di ammortamento pari a
venticinque  o  trenta  anni. L'importo di tali mutui non puo' essere
inferiore  a  1,5  milioni  di  euro,  se  ammortizzati da comuni con
popolazione  pari  o  inferiore  a  5.000 abitanti, ed a 7 milioni di
euro,   se   ammortizzati  da  qualsiasi  altro  soggetto  mutuatario
ordinario della Cassa depositi e prestiti.".
  2.  Il  presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti