COMUNE DI ZOLA PREDOSA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.59 del 12-3-2003)

    Il  comune  di  Zola  Predosa  (provincia di Bologna) ha adottato
il 29 gennaio   2003   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Adottare,  per  l'anno  2003,  ai  fini  della determinazione
dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:
      a) ridotta nella misura del 2,5 per mille a favore delle unita'
immobiliari  ad  uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
      b) ridotta nella misura del 6,2 per mille a favore delle unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale e relative pertinenze,
utilizzate direttamente dal proprietario, soggetto passivo, nonche' a
favore  delle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale
ai   sensi   del  vigente  regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'I.C.I.;
      c)  ordinaria  nella  misura  del  6,7  per mille per tutti gli
immobili non compresi nelle fattispecie sopra individuate.
    2.  Fissare,  per  l'anno  2003,  in 174,00 Euro la detrazione di
imposta  a favore  dei  proprietari  o  titolari del diritto reale di
usufrutto,  uso  o abitazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  a
propria abitazione principale.
    3.  Adottare,  per  l'anno 2003, ulteriori detrazioni di imposta,
fra  loro  alternative  e  non cumulabili, da aggiungersi a quella di
174,00  Euro  gia' prevista per l'abitazione principale, a favore dei
soggetti  in  possesso dei requisiti sotto indicati, a condizione che
tutti  i  componenti  del  nucleo  famigliare possiedano al 1 gennaio
2003, sul territorio del comune di Zola Predosa, il solo appartamento
abitato  ed  eventuali pertinenze annesse allo stesso e di fissare le
ulteriori detrazioni nella misura di:
      a)  Euro  72,00 a favore dei nuclei famigliari con tre figli di
eta'  inferiore  a 18 anni alla data del 1 gennaio 2003 e con reddito
complessivo  del  nucleo  famigliare,  riferito  all'anno  2002,  non
superiore ad Euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;
      b) Euro 72,00 a favore dei nuclei famigliari composti da cinque
o  piu'  componenti  alla  data  del  1  gennaio  2003  e con reddito
complessivo  del  nucleo  famigliare,  riferito  all'anno  2002,  non
superiore ad Euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;
      c)  Euro  102,00  a  favore dei nuclei famigliari con quattro o
piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2003 e
con  reddito  complessivo  del  nucleo  famigliare, riferito all'anno
2002, non superiore ad Euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini
IRPEF;
      d)  Euro  102,00 a favore delle coppie con mutuo per l'acquisto
della  prima  casa  in ammortamento da non piu' di sei anni alla data
del 1 gennaio 2003, dove entrambi i soggetti che compongono la coppia
sono  di  eta' inferiore a 37 anni alla data del 1 gennaio 2003 e con
reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2002, non
superiore  ad  Euro  34.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF,
detratta  la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel
2002.
    4. Dare atto, ai fini del riconoscimento delle aliquote ridotte e
delle ulteriori detrazioni, che il contribuente interessato e' tenuto
a  presentare  dichiarazione  sostitutiva di notorieta' attestante il
possesso dei requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2003.
    (Omissis).