COMUNE DI MARATEA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.62 del 15-3-2003)

    Il  comune  di  Maratea (provincia di Potenza) ha adottato, il 31
gennaio  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  determinare,  per  l'anno  2003, nella misura del 5,8 per
mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi  a  carico  dei  soggetti  passivi  per unita' immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
Con soggetti passivi devono intendersi le persone fisiche e i soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di
Maratea.
    2.  Di  determinare,  per  l'anno  2003, nella misura del 6,5 per
mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di   cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  per  le  unita'
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado
ed  affini  entro  il  primo grado a condizione che i soggetti cui le
unita'  sono  concesse in uso gratuito le destinino a loro abitazione
principale.
    3.  Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi a carico dei possessori di:
      a) aree edificabili;
      b) immobili in aggiunta all'abitazione principale.
    4.   Di   determinare,   per   l'anno  2003,  la  detrazione  per
l'abitazione  principale  in  Euro 103.29. Sono esclusi dal beneficio
della detrazione per l'abitazione principale gli immobili concessi in
uso  gratuito  ai  parenti  entro il secondo grado ed affini entro il
primo grado.
    5.  Di  determinare  in  Euro  200 la detrazione per l'abitazione
principale  e relative pertinenze per le persone fisiche e per i soci
di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa che si trovano nelle
seguenti condizioni:
      a.  il  soggetto  passivo  e  i  componenti  del proprio nucleo
familiare  devono  essere titolari, su tutto il territorio nazionale,
del  diritto di proprieta', o di usufrutto, o di uso ed abitazione di
un  unico  immobile  adibito  ad abitazione principale, con eventuali
pertinenze.
      b. il reddito complessivo conseguito nell'anno 2002 dall'intero
nucleo  familiare  del  soggetto  passivo convivente, il cui stato di
convivenza  risulti  dall'anagrafe delle persone residenti nel comune
di Maratea, non deve essere superiore a:
        a)  Euro  7.230,40  L. 14.000.000  se  il nucleo familiare e'
composto da una sola persona;
        b)  Euro  12.394,97  L. 24.000.000  se il nucleo familiare e'
composto da due persone;
        c)  Euro  15.493,71  L. 30.000.000  se il nucleo familiare e'
composto da tre persone;
        d)  Euro  17.559,53  L. 34.000.000  se il nucleo familiare e'
composto da quattro persone;
        e)  Euro  18.592,45  L. 36.000.000  se il nucleo familiare e'
composto da cinque persone;
        f)  Euro  19.625,36  L. 38.000.000  se il nucleo familiare e'
composto da sei persone;
        g)  Euro  20.658,28  L. 40.000.000  se il nucleo familiare e'
composto da piu' di sei persone;
      c.  In alternativa alla condizione stabilita alla lettera b) il
contribuente  (persona  fisica  o  socio  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa), che rispetti la condizione di cui al punto a),
puo'   comunque   avere  diritto  alla  detrazione  di  Euro 200  per
l'abitazione principale e relative pertinenze se trattasi di invalido
o   membro   invalido  del  nucleo  familiare  del  soggetto  passivo
convivente,  il  cui  stato di convivenza risulti dall'anagrafe delle
persone  residenti  nel  comune  di  Maratea, con totale e permanente
inabilita'  lavorativa  al  100%  e  con impossibilita' di deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
    Nel  computo  vanno  inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti
come  previsto  dal TUIR vigente. L'agevolazione non si applicano nel
caso di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A1, A7,
A8 e A9.
    La  detrazione va riportata al periodo dell'anno durante il quale
si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione  medesima  si  verifica.  La  maggiore detrazione spetta
esclusivamente  a  coloro che trovandosi nella condizione di cui alla
lettera  a),  soddisfino anche la condizione di cui alla lettera b) o
la condizione di cui alla lettera c);
    6.  di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle
agevolazioni  di  cui alla presente deliberazione debbono presentare,
all'Ufficio  Tributi  Comunale, apposita dichiarazione sostitutiva di
atto  di notorieta' entro il termine perentorio del 20 dicembre 2003.
La  mancata  o  tardiva presentazione della dichiarazione costituira'
decadenza   dal   beneficio  con  conseguente  recupero  del  tributo
maggiorato  di  interessi  e sanzioni cosi' come previsto per legge o
regolamento.
    7.   di   prendere  atto  che  la  modulistica  necessaria  sara'
predisposta ed approvata dal responsabile dell'ufficio tributi.