COMUNE DI CAPRIANA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.64 del 18-3-2003)

    Il  comune  di  Capriana  (provincia  di  Trento)  ha adottato il
18 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Si   comunicano  omissis  aliquote  e  detrazioni  per  l'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2003  cosi'  come esposte nel
dispositivo punto 1) di delibera del Consiglio comunale n. 26 decreto
direttoriale 18 dicembre 2002.
    1.  di  determinare,  a  decorrere  dall'anno  di imposta 2003 le
seguenti  nuove  aliquote  e  detrazioni per l'imposta comunale sugli
Immobili:
      aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;
      aliquota  ridotta  I.C.I. pari al 4 per mille per le abitazioni
principali   e   loro  pertinenze  (comprese  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa,  fermo restando il requisito della
residenza  nel  Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  entro il primo grado (genitore/figlio), se
nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora
abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone
residenti,  se  nelle  stesse  l'affittuario  ha stabilito la propria
residenza  e  vi  dimora  abitualmente;  per  le  unita'  immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
      detrazione  per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa
oltre  che  per  i  soggetti  passivi  d'imposta,  cioe' proprietari,
titolari  di  diritto  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi o
superficie,   nonche'   per   gli   immobili  concessi  in  locazione
finanziaria, i locatori, anche per le unita' immobiliari appartenenti
alle   cooperative   edilizie   e  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari  nonche' degli alloggi
regolarmente  assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
per  le  abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea entro
il  primo  grado  (genitore/figlio),  se  nelle  stesse il parente ha
stabilito  la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case
locate con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse
l'affittuario   ha   stabilito  la  propria  residenza  e  vi  dimora
abitualmente;  per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la stessa non risulti locata pari ad
Euro 125,00.
    La  detrazione e' rapportata alla quota di possesso ed al periodo
dell'anno   durante   il  quale  si  protrae  tale  destinazione.  La
detrazione  si applica alla pertinenza dell'abitazione principale per
la quota eventualmente non gia' assorbita dalla medesima;
      nel  caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu'
pertinenze  il  beneficio dell'aliquota ridotta e della detrazione e'
limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza.