MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2002 

Integrazione  della  lista  dei  farmaci,  sostanze  biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
(GU n.64 del 18-3-2003)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Vista  la  legge  29  novembre  1995,  n. 522, recante "Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989";
  Visto  l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro
il  doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle
classi  farmacologiche  di  sostanze  dopanti  e  di metodi di doping
vietati  e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1 settembre
2001;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping";
  Visto  il  decreto  31  ottobre  2001, n. 440, recante "Regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Commissione
per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive";
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della salute di concerto con il
Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali del 15 ottobre 2002,
recante    "Approvazione    della   lista   dei   farmaci,   sostanze
biologicamente  o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche,
il  cui  impiego  e'  considerato  doping,  ai  sensi  della legge 14
dicembre 2000, n. 376";
  Vista  la  proposta  della  Commissione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo  sul  doping  e  per la tutela della salute nelle attivita'
sportive espressa in data 16 ottobre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La sezione V della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, e' cosi' sostituita:
Sezione V - Pratiche e metodi vietati.
  Sono proibiti i seguenti metodi e pratiche:
    1) Doping ematico:
      a) Processi    che    aumentano    artificialmente   la   massa
eritrocitaria.
  Sono   proibite   le   trasfusioni  di  sangue  sia  autologhe  che
eterologhe,  salvo  che  per  comprovate  finalita'  terapeutiche. E'
altresi' vietata la trasfusione di soli eritrociti.
  E'  proibita la somministrazione di Epoetina di qualsiasi tipo e di
qualsiasi   altra   sostanza   atta   a   produrre  una  stimolazione
eritropoietica.
  E' proibito l'uso di pratiche ipobariche;
      b) Trasportatori di Ossigeno (Carrier).
  Sono  proibiti l'uso di procedure, metodi e composti che consentono
alla  massa plasmatica di aumentare il trasporto di ossigeno rispetto
alle condizioni basali, ivi compresi:
    Emoglobine modificate;
    Poliemoglobine;
    Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti;
    Emoglobine coniugate;
    Emoglobine microincapsulate;
    Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (Hb-Dex-BTC);
    Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-HB);
    Emoglobina - raffinosio;
    Perfluorocomposti in grado di trasportare ossigeno, ivi compresi:
      F-Tributilammina;
      Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina);
      Perfluorodecalina (Flutec PP5);
      Perfluorottil Bromuro (C8F17Br);
      Perfluorodiclorottano ( C8F16Cl2);
      Dodecafluoropentano (DDFP);
      Perfluorocarbossilato  stabilizzato con microparticelle di Ag -
AgCO2 (CF2)n-CF3 con n = 10-12-14-16;
      c) Modificatori allosterici dell'emoglobina.
  E' proibito l'uso di procedure, metodi e composti che consentono di
modificare  allostericamente  l'emoglobina  al  fine  di aumentare il
rilascio  di ossigeno della stessa a livello periferico, ivi compresi
tutti  i  modificatori  allosterici  della  serie  RSR  (  2-[4-[(3.5
diclofenilcarbomoil)   metil]  -2  -metil  -propionato),  nonche'  la
somministrazione di 2-3-difosfoglicerato e di metil-acetilfosfato.
    2)  Sostanze  che  modificano  artificialmente  il  pH, l'effetto
tampone e/o il volume totale del sangue.
  E'  proibita  la  somministrazione  per  infusione  di tutte quelle
sostanze  che  siano in grado di aumentare la volemia (o che comunque
per  effetto  osmotico  di  aumentare  la  quantita'  di  liquidi nel
torrente circolatorio), di modificare il pH e/o l'effetto tampone del
sangue ivi compresi:
    Polimeri dei monosaccaridi;
    Amido idrossidietilato (HES);
    Destrano;
    Gelatina;
    Albumina umana;
    Lattato soluzione di Ringer;
    Acetato soluzione di Ringer;
    Soluzioni ipertoniche di qualsiasi natura;
    Soluzioni di bicarbonato Sodico ed altre soluzioni basiche;
    3) Manipolazioni del campione per alterarne la sua integrita'.
  Sia  prima  che  dopo la raccolta del campione e' proibito l'uso di
procedure,  metodi  e  composti  che  alterano  o sono indirizzati ad
alterare  l'integrita', la validita' dei campioni nonche' il regolare
responso analitico, ivi incluse:
    l'immissione  in  vescica  attraverso  cateterizzazione di "urina
pulita",  soluzione fisiologica, acqua distillata e di ogni qualsiasi
altro  liquido  che  possa  alterare  sia  la  concentrazione  che la
composizione del campione stesso;
    l'addizione al campione di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di
Sodio.  Perossido  di  Idrogeno)  e di sostanze che comunque siano in
grado  di  alterare  la  composizione quali/quantitativa del campione
prelevato.
  E' altresi' vietata l'alterazione della concentrazione del campione
tramite aggiunta di qualsiasi solvente.
  E' vietata la sostituzione del campione.
    4)  Utilizzo  di  sostanze  che  alterano  la  composizione  e la
concentrazione del campione.
  E'  vietata  l'assunzione  di  tutte  le  sostanze  che  possano in
qualsiasi modo alterare la normale escrezione urinaria di farmaci e/o
mascherare  l'eventuale  assunzione  di sostanze proibite per doping,
ivi compresi:
      Probenecid ed analoghi;
      Bromantan;
      Vasopressina e derivati;
    5) Doping genetico.
  E'  vietato il doping genetico o cellulare, che viene definito come
l'utilizzo  di  geni, elementi di tipo genetico e/o cellule che hanno
la capacita' di migliorare la performance atletica.
    6) Altri metodi e pratiche vietate.
  Sono  proibiti  procedure,  metodi  e  composti capaci di esplicare
effetti anabolizzanti, o di produzione e rilascio endogeno di ormoni,
ivi   compresi   gli  omologhi  e/o  i  derivati  della  serie  delle
"Ecdystetoides" e i peptidi di qualsiasi origine in grado di svolgere
le azioni di sopra indicate.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione  e  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 2002

                                             Il Ministro della salute
                                                     Sirchia


Il Ministro per i beni
e le attività culturali
        Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 137