N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2002

Ordinanza  emessa  il  29  novembre 2002 dal tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Sall Abdoulaye ed altri

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  - Indeterminatezza della locuzione "senza
  giustificato  motivo"  -  Violazione  del principio di tassativita'
  della fattispecie penale - Lesione del diritto di difesa.
- Decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter,
  aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 25.
(GU n.11 del 19-3-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Sulla  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,
comma   5-ter,   del   decreto  legislativo  n. 286/1998,  nel  testo
introdotto  dalla  legge  189/2002  in  riferimento all'art. 25 della
Costituzione sollevata dalla difesa degli imputati, ha pronunciato la
seguente  ordinanza  pubblicamente  letta all'udienza del 29 novembre
2002.
    1.  -  Il  processo.  Sall Abdoulaye, Diop Abdoulaye, Gueye Sidy,
Sall  Ngagne sono extracomunitari di nazionalita' senegalese privi di
idoneo  titolo  per la permanenza in Italia. Essi sono destinatari di
provvedimenti  di  espulsione  amministrativa del prefetto di Ferrara
datati  20  novembre  2002,  correlati  dall'ordine  del  Questore di
Ferrara  di  lasciare  il  territorio dello Stato entro il termine di
cinque  giorni  (art. 14, comma 5-bis, decreto legislativo 286/1998).
Tali  provvedimenti  sono  stati  notificati  agli  stranieri  il  20
novembre 2002 e sono stati tradotti in lingue da loro comprensibili.
    2. - Il giorno 26 novembre 2002 i carabinieri di Ariano Destro si
sono  recati  nell'abitazione  dei  senegalesi  a Porto Garibaldi per
verificare   l'ottemperanza  all'ordine  di  lasciare  il  territorio
nazionale.  Riscontrata  la presenza degli stranieri, gli stessi sono
stati  tratti  in  arresto  e condotti avanti al giudice - che teneva
udienza  -  per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo
per  rispondere  "del  reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5,
decreto legislativo n. 268/1998, come modificato dalla legge 189/2002
perche', nella loro qualita' di stranieri, senza giustificato motivo,
si  trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
del  questore  di  Ferrara  in data 20 novembre 2002, emesso ai sensi
dell'art. 5-bis,   (rectius   art. 14,   comma   5-bis)  del  decreto
legislativo 268/1998".
    3.  -  Il  giudice  convalidava  l'arresto,  ordinava l'immediata
liberazione  degli arrestati e disponeva il giudizio direttissimo. La
difesa  chiedeva  di  avvalersi  del  termine  di  cui  al  comma  7,
dell'art. 558, c.p.p.
    4.  -  All'udienza  dibattimentale successiva il patrocinio degli
imputati   sollevava   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 14,  comma  5-ter,  del  decreto  legislativo 286/1998, nel
testo  introdotto  dalla  legge  189/2002  in riferimento all'art. 25
della   Costituzione.  La  difesa  sollevava  altresi'  questioni  di
legittimita'  costituzionale  di  altre  disposizioni (art. 14, comma
5-quinquies,  e  art. 17,  rispetto  agli artt. 3, 13, 24, 27, Cost.)
sulle  quali il giudice decideva, con separata ordinanza, per la loro
irrilevanza o manifesta infondatezza.
    5.  -  La  questione.  E'  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-ter  del  decreto legislativo
n. 286/1998  nel  testo  introdotto dalla legge 189/2002 in relazione
all'art. 25  della  Costituzione.  La  disposizione  e'  del seguente
tenore:  "lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio  dello  Stato,  in  violazione  dell'ordine  impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi
ad  un  anno.  In  tale  caso  si  procede  a  nuova  espulsione  con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
    Ritiene  la  difesa  che  la  norma  non rispetti il principio di
tassativita'  sancito  dall'art. 25  della  Costituzione,  in  quanto
l'espressione  "senza giustificato motivo" e' di ampiezza tale da non
consentire  allo  straniero  di  comprendere  quando  viola o meno il
precetto di non allontanarsi dal territorio dello Stato.
    6.  -  La  rilevanza.  La  questione  e'  rilevante  nel presente
processo.   Il  giudice  deve  infatti  applicare  la  norma  di  cui
all'art. 14,  comma  5-ter,  per  decidere  se  comminare  o  meno la
sanzione  penale agli extracomunitari imputati. E prima di applicarla
deve  comprenderne  l'efficacia  precettiva  stabilendo  quale sia il
comportamento   incriminato   e,  successivamente,  decidendo  se  il
comportamento   tenuto  dagli  stranieri  rientri  nella  fattispecie
astratta.  Poiche'  la fattispecie penale e' composta di due elementi
costitutivi  ossia l'essersi trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione  dell'ordine  dei  questore  ed  avere  fatto  cio'  senza
giustificato  motivo,  il  giudice  deve  dare  un  significato  alla
disposizione  in esame, nel suo complesso, valutando le prove addotte
dalle  parti.  Cio'  indipendentemente  dal  fatto  che gli arrestati
abbiano  o  meno addotto un motivo di permanenza (nel caso di specie,
non aver trovato lavoro nei tempi ristretti concessi dalla legge).
    7.  -  La  non  manifesta  infondatezza.  La questione appare non
manifestamente  infondata.  La  disposizione  denunciata  commina  la
sanzione  criminale  allo  straniero  che si trattiene nel territorio
dello  Stato,  nonostante  l'ordine  di  allontanamento del questore,
senza  giustificato  motivo.  Il  significato  della locuzione "senza
giustificato  motivo"  non  e'  rinvenibile  dal  corpo  dello stesso
articolo  ne' nell'ambito della disciplina in cui si inserisce1. Esso
e'  di  una  indeterminatezza  tale  che  consente  al  giudice  "una
operazione    ermeneutica    esorbitante    dall'ordinario    compito
interpretativo  a  lui affidato2 non sussistendo criteri, nemmeno nel
cosiddetto  diritto  vivente,  per  determinare  il significato della
espressione e quindi la soglia penalmente apprezzabile.
    8.  -  Se  e'  vero  che  anche la norma penale puo' tollerare il
ricorso  "ad  espressioni indicative di comuni esperienze o a termini
presi  dal  linguaggio  comunemente  usato"3 giacche' il principio di
legalita' stabilito dall'art. 25, comma 2, Cost., implica una riserva
di  legge  che  non  impone in ogni caso una rigorosa descrizione del
fatto,  e'  anche vero che il contenuto precettivo della norma penale
deve comprendersi in via interpretativa della disciplina specifica ed
in  relazione  ai  fini  che  il  legislatore  si propone. Se il fine
perseguito  e'  la  tutela  dell'ordine  pubblico ed il rafforzamento
dell'ordine di espulsione, da cio' solo non si puo' dedurre quale sia
un  giustificato  motivo  di  permanenza  dello straniero espulso. Un
raffronto  con beni costituzionali che riguardano anche lo straniero,
come  il  diritto  alla  vita, alla salute, alla famiglia, al lavoro,
offrono  ipotesi  interpretative  talmente ampie da non potersi porre
come argine ermeneutico. L'applicazione della sanzione penale risulta
in  sostanza  rimessa all'arbitrio dell'interprete. E' quindi violato
il principio di tassativita' della fattispecie ontenuto nella riserva
assoluta di legge in materia penale (art. 25, Cost.).
    9. - Il legislatore ha gia' utilizzato nel campo penale la stessa
espressione nell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ed   il   confronto   con   tale   norma  e'  significativo  di  come
l'interpretazione  della stessa clausola generale - sebbene in ambito
diverso,  ovviamente  -  possa  trascendere,  nell'arbitrio quando la
disposizione   normativa   non   indichi   criteri  delimitativi  del
significaio  della  stessa.  L'art. 4, comma 2, della legge 110/1975,
punisce  chi  porta fuori dalla propria abitazione senza giustificato
motivo  strumenti  da  punta o da taglio o comunque strumenti atti ad
offendere.  Dal  contesto  della  norma  si  comprende che il "motivo
giustificato"  deve  essere  tale da escludere la finalita' dell'arma
ossia  l'offesa  alla  persona,  e che cio' deve essere dedotto dalle
circostanze  di  tempo  e  di  luogo in cui la persona la porta. Tali
indicazioni  sono  fornite  dalla  disposizione  stessa.  Nel caso di
specie,   invece,   non   esiste  alcun  parametro  ove  ancorare  il
"giustificato motivo" per la permanenza nel territorio nazionale, tra
i tanti ipotizzabili, di natura sociale ed economica.
    10.  - Secondo questo giudice l'art. 14, comma 5-ter, viola anche
l'art. 24,  comma  2, della Costituzione, ossia il diritto di difesa,
inviolabile  in  ogni  stato  e  grado del procedimento. Lo straniero
viene  di  fatto  arrestato  obbligatoriamente in quanto si trova nel
territorio  nazionale  e  destinatario dell'ordine di allontanamento:
sullo   straniero   e   in   sostanza   riversato   l'onere  di  dare
giustificazione  della  propria  permanenza,  senza  che  egli  possa
conoscere  cosa  possa  giustificarla  e  poter quindi addurre prove,
proprio per l'indeterminatezza della fattispecie.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante non manifestamente infondata la questione: di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come introdotto dall'art. 13 comma
1  della  legge 30 luglio 2002 n. 189, rispetto agli articoli 25 e 24
della Costituzione;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Dispone  che  la  cancelleria  comunichi la presente ordinanza al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Sospende il giudizio in corso.
        Ferrara, addi' 29 novembre 2002
                        Il giudice: Bighetti
    1Neppure  l'art. 2  del decreto-legge n. 195/2002, ove si afferma
alla  conclusione  della procedura di sanatoria del lavoro irregolare
dell'extracomunitario,  non  possono essere adottati provvedimenti di
allontanamento  del  territorio  nazionale salvo che lo straniero non
sia  pericoloso  per  la  sicurezza  nazionale; tale norma e' infatti
destinata esclusivamente ad una applicazione temporanea, diversamente
da quella impugnata.
    2Corte cost. 6 febbraio 1995, n. 34.
    3Corte  cost.  nn. 27  del  1961 e 79/82, 6 febbraio 1995, n. 34,
sent. n. 293/2000.
03C0203