COMUNE DI CODOGNE'

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.66 del 20-3-2003)

    Il  comune  di  Codogne'  (provincia  di Treviso), ha adottato il
12 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1. di applicare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
      a) 4 per mille:
        abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle
categorie C2, C6 e C7;
        abitazione   in   uso  gratuito  a  parenti  di  primo  grado
(genitori/figli - figli/genitori);
      b) 7   per  mille:  per  gli  alloggi  non  locati  e  relative
pertinenze,  per  tutti  i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non
locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
        gli  alloggi,  realizzati  per la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  o  l'alienazione  degli immobili, non si considerano
sfitti  per  il  periodo  di  anni  due  a  decorrere  dalla  data di
ultimazione lavori;
        gli  alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante
il  quale  risultano  occupati,  a  titolo  diverso  dalla locazione,
purche' da persone ivi residenti;
      c) 6 per mille: aree fabbricabili;
      d) 5 per mille: tutti gli altri immobili.
    2.  di  determinare  per l'anno 2003 in Euro 114,00 la detrazione
per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo.
    3.  di  determinare  per l'anno 2003 in Euro 181,00 la detrazione
per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei
contribuenti pensionati che hanno i requisiti di cui all'art. 8 comma
2  del  Regolamento  comunale per la disciplina dell'imposta comunale
sugli immobili "I.C.I.".
    4. di fissare anche per l'anno 2003 l'aliquota agevolata dell'uno
per  mille  a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico   localizzati   nei   centri  storici  (da  applicarsi
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori).
    (Omissis).