L'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive
modificazioni dispone che la Cassa depositi e prestiti puo' aderire
alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da
operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un
indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di
ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il
tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il
residuo debito stesso.
Per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2003 recante
"Determinazione sui tassi di interesse dei mutui della Cassa depositi
e prestiti e sui depositi cauzionali", i tassi fissi dei mutui della
Cassa depositi e prestiti devono essere finanziariamente equivalenti
al tasso Euribor a sei mesi rilevato secondo le modalita' indicate
all'art. 2 del decreto e aumentati di uno spread dallo stesso
articolo determinato.
A seguito delle innovazioni recate dal decreto, si comunica che
il tasso di sconto utilizzato per calcolare l'indennizzo, che gli
enti devono corrispondere affinche' le richieste di estinzione
anticipata siano accolte dalla Cassa depositi e prestiti
conformemente al citato art. 11, e' determinato con riguardo alla
durata finanziaria residua del mutuo.