COMUNE DI MONTEPRANDONE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.68 del 22-3-2003)

    Il  comune  di  Monteprandone  (provincia  di  Ascoli  Piceno) ha
adottato,  il  29  novembre  2002  e  30  dicembre  2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) da applicare per l'anno 2003, nelle seguenti misure:
      aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5 per mille;
      altri  fabbricati,  aree  fabbricabili e terreni agricoli: 6.50
per mille;
    2) di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento
per l'applicazione dell'I.C.I., i terreni non fabbricabili utilizzati
per  attivita' agro-pastorali, godono dell'aliquota ridotta del 5 per
mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o
imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  e  che  la quantita' e
qualita'  di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da
parte   del  soggetto  passivo  dell'imposta  e  del  proprio  nucleo
familiare,  comporti  un  reddito  superiore al 50% del reddito lordo
totale prodotto nell'anno precedente;
    3)   di   determinare,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  la
detrazione  per  l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29),
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae il
diritto di proprieta' del soggetto passivo;
    4)  di  determinare,  ai  fini  dell'art.  8, comma 3 del decreto
legislativo  n.  504/1992,  nella  misura  di L. 150.000 (Euro 77,46)
l'importo   dell'ulteriore   detrazione   concessa   per   le  unita'
immobiliari   adibite  ad  abitazione  principale  di  proprieta'  di
soggetti  in  situazioni di particolare disagio economico-sociale, da
individuare con deliberazione dell'organo consiliare;
    (Omissis);
    di fare proprie le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, stabilite con
atto di G.C. n. 248 del 29 novembre 2002 e precisamente:
      aliquota I.C.I. per abitazione principale: 5 per mille;
      altri  fabbricati,  aree  fabbricabili e terreni agricoli: 6.50
per mille;
      aliquota  I.C.I.  per i terreni non fabbricabili utilizzati per
attivita'  agro-silvo-pastorali:  5.00 per mille (art. 16 del vigente
regolamento   I.C.I.,  a  condizione  che  il  soggetto  passivo  sia
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che
la   quantita'   e   qualita'   di   lavoro  effettivamente  dedicate
all'attivita'  agricola  da parte del soggetto passivo dell'imposta e
del  proprio  nucleo  familiare, comporti un reddito superiore al 50%
del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente;
    di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29  (L. 200.000)
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
    di  individuare,  ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.
504/92,  comma  3,  le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I.
ammessi   alle   ulteriori   detrazioni,  secondo  le  condizioni  di
ammissibilita' e gli importi di seguito indicati:
      a)  titolari  di pensioni o assegni minimi che abbiano compiuto
il  65o  anno  di  eta'  entro  il  31  dicembre  2002,  con  reddito
complessivo  imponibile,  ai  fini  I.R.P.E.F.,  del nucleo familiare
anagrafico,  inclusi  gli  eventuali redditi soggetti a ritenute alla
fonte  (superiori  a  Euro 1.032,91,  pari  a  L.  2.000.000) o altri
redditi  comunque  non  compresi nella dichiarazione dei redditi, non
superiore  a  Euro 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione di
Euro 77,46 (L. 150.000);
      b)   soggetti  passivi  il  cui  nucleo  familiare,  convivente
nell'abitazione  oggetto  della  detrazione,  comprenda  disabili con
invalidita'   non  inferiore  al  75%,  risultante  dalle  competenti
strutture  pubbliche,  con  reddito  complessivo  imponibile  ai fini
I.R.P.E.F.  del  nucleo  familiare  anagrafico, inclusi gli eventuali
redditi  soggetti  a  ritenute alla fonte (superiori a Euro 1.032,91,
pari  a  L.  2.000.000)  o  altri redditi comunque non compresi nella
dichiarazione   dei  redditi,  non  superiore  a  Euro 10.329,13  (L.
20.000.000): ulteriore detrazione Euro 77,46 (L. 150.000);
      c)  disoccupati  di  qualsiasi  eta' non dediti agli studi (con
riferimento  alla  scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi
tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a
tirocinio  gratuito  o  lavoratori  posti  in cassa integrazione o in
lista   di   mobilita',  con  reddito  annuale  imponibile,  ai  fini
I.R.P.E.F.,  di  tutti  i  componenti il nucleo familiare anagralico,
inclusi   gli  eventuali  redditi  soggetti  a  ritenute  alla  fonte
(superiori  a  Euro  1.032,91,  pari  a L. 2.000.000) o altri redditi
comunque  non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore
a  Euro 10.845,59 (L. 21.000.000), oltre a Euro 826,33 (L. 1.600.000)
per  ogni  persona  a  carico:  ulteriore  detrazione  di Euro 977,46
(L. 150.000);
      d)  soggetti  con  nucleo familiare di almeno tre componenti il
cui  reddito  familiare  complessivo, ai fini I.R.P.E.F., inclusi gli
eventuali  redditi  soggetti  a ritenute alla fonte (superiori a Euro
1.032,91,  pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi
nella  dichiarazione  dei  redditi,  non  superi  l'importo  di  Euro
7.746,85,  (L. 15.000.000):  ulteriore  detrazione  di Euro 51,64 (L.
100.000);
    di  stabilire che i soggetti individuati nelle lettere a), b), c)
e   d),   sono  ammessi  al  beneficio  dell'ulteriore  detrazione  a
condizione che:
      I)  il  soggetto  passivo  e  i  componenti del relativo nucleo
familiare  sia  possessore  della  sola  abitazione  principale e non
possessore  di  altri  immobili  o  porzioni  di  immobili  siti  nel
territorio  nazionale  e rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D,
ad eccezione di due soli fabbricati di categoria catastale C/6 e C/2,
pertinenze dell'abitazione principale;
      II)  il  soggetto  passivo  non  abbia  ceduto in locazione gli
immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.;
    di  escludere l'applicazione dell'ulteriore detrazione qualora il
possesso  abbia  per oggetto tutte le unita' immobiliari classificate
in   catasto   nella   categoria   A/1  (abitazioni  signorili),  A/7
(abitazione  in  villini),  A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici e storici), anche se appartenenti
a cittadini di cui ai punti A, B, C e D;
    di  fissare  al  30 settembre 2003 il termine, perentorio, per la
presentazione,  all'ufficio  tributi  del comune di Monteprandone, su
modelli  predisposti  dallo  stesso ufficio, della domanda necessaria
per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.;
    di  dare  atto  che  la maggiore detrazione sara' determinata, in
misura  proporzionale,  per il periodo dell'anno in cui sussistono le
condizioni  richieste  e  che  nel  caso  di  dichiarazione infedele,
saranno applicate le sanzioni previste dalla legge;
    di  prendere  atto  che  tale  deliberazione  viene  assunta  nel
rispetto degli equilibri di bilancio;
    di   dare   mandato   all'ufficio   tributi  di  provvedere  alla
pubblicazione   per   estratto  della  presente  deliberazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
    (Omissis).