COMUNE DI PASIAN DI PRATO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.68 del 22-3-2003)

    Il comune di Pasian di Prato (provincia di Udine) ha adottato, il
21   gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).

                              ALIQUOTE


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 1  | 4,00 per mille | Per abitazione principale si intende:
    |                | abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
    |                | abitazione utilizzata dai soci delle
    |                |cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
    |                | abitazione regolarmente assegnato dall'ATER
    |                |(ex IACP);
    |                | abitazione concessa in uso gratuito dal
    |                |possessore ai suoi familiari (parenti fino al
    |                |terzo grado ed affini fino al secondo), purche'
    |                |fra le parti sia stipulato un contratto d'uso
    |                |gratuito;
    |                | abitazione posseduta a titolo di proprieta' o
    |                |di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
    |                |ha acquisito la residenza in istituto di
    |                |ricovero o sanitario a seguito di ricovero
    |                |permanente, a condizione che la stessa non
    |                |risulti locata (art. 3, comma 56, della legge
    |                |23 dicembre 1996, n. 662).
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 2  | 7,00 per mille | Abitazioni non locate, limitatamente al
    |                |periodo dell'anno durante il quale sussistono
    |                |dette condizioni.
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 3  | 6,10 per mille | Immobili diversi dalle abitazioni (esempio:
    |                |terreni edificabili, negozi, ecc.).
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 4  | 5,10 per mille | Terreni agricoli
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 5  | 5,10 per mille | Abitazioni di proprieta' date in locazione con
    |                |regolare contratto debitamente registrato.
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 6  | 1 per mille    | Unita' immobiliari situate in Zona A inagibili
    |                |o inabitabili oggetto di interventi di recupero
    |                |ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457
    |                |(art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre
    |                |1997).
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  Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione
del  Comune  a canone di mercato per fronteggiare  situazioni  di
emergenza.
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  Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione,
ancorchè distintamente iscritte in catasto.
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                             DETRAZIONI


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 1  | Abitazione principale: € 104
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    | Spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso
    |in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore
    |ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al
    |secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto
    |di uso gratuito.
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 2  | Per nuclei familiari
    | a) La detrazione viene elevata a € 150 per i contribuenti
    |proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione
    |principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo
    |familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di
    |fabbricati (non costituisce proprieta' il diritto della nuda
    |proprieta' da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui
    |nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto,
    |escluso il reddito dell'abitazione principale, non superiore ai
    |seguenti importi:
    |  1 persona - €  9.975,94
    |  2 persone - € 13.966,32
    |  3 persone - € 16.951,04
    |  4 persone - € 19.951,36
    |  5 persone - € 21.946,55
    |  6 persone - € 23.941,74
    |  7 persone e oltre - € 25.936,93
    | b) La detrazione e' elevata a € 201 quando nel nucleo familiare
    |sono presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data
    |della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra.
    | c) La detrazione e' elevata a € 217 quando nel nucleo familiare
    |sono presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni alla
    |data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui
    |sopra.
    | d) La detrazione e' elevata a € 305 quando nel nucleo
    |familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i
    |limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non
    |siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati
    |dalle competenti autorita' per le seguenti categorie:
    | invalidi civili non inferiori al 100%;
    | sordomuti;
    | ciechi assoluti;
    | grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80%;
    | invalidi I.N.A.I.L. con invalidita' non inferiore all'80%;
    | inabili I.N.P.S. con invalidita' non inferiore all'80%;
    | titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di 1a
    |categoria, tabella A;
    | portatori di handicap, con connotazione di gravita' - legge
    |5 gennaio 1992, n. 104.
    | Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di
    |accompagnamento.
    | Pensionati
    | La detrazione e' elevata a € 227 per i pensionati che abbiano
    |compiuto 60 anni di eta' al 1° gennaio 2003, possessori di una
    |sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed
    |eventuale garage o posto macchina alla data del 1°  gennaio 2003
    |e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra.
    | Disoccupati
    | La detrazione e' elevata a € 201 per i disoccupati da almeno 6
    |mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al
    |1° gennaio 2003. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare
    |nei limiti della tabella di cui sopra.
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 3  | Abitazioni in centro storico
    | La detrazione e' elevata a € 227 per le abitazioni situate in
    | Zona A adibite ad abitazione principale del contribuente.
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                   INDICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE
Aliquote.
    1.  Per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al
punto  5  (Abitazioni  di  proprieta'  date in locazione con regolare
contratto    debitamente   registrato)   e'   necessario   presentare
comunicazione   di   variazione  I.C.I.  corredate  della  copia  del
contratto d'affitto.
    2.  Per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al
punto  1,  comma 4 (Abitazioni di proprieta' concessa in uso gratuito
dal  possessore  ai  suoi  familiari  (parenti fino al terzo grado ed
affini  fino al secondo grado) e' necessario presentare comunicazione
di  variazione  I.C.I.  corredata  della  copia  del  contratto d'uso
gratuito.
    3.  Per  poter  usufruire  dell'agevolazione  di  cui  al punto 6
(Unita' immobiliari situate in Zona A inagibili o inabitabili oggetto
di  interventi di recupero, e' necessario presentare comunicazione di
variazione  I.C.I.  corredata  della documentazione attestante quanto
dichiarato).
Detrazioni.
    1. E' possibile applicare una sola detrazione per contribuente.
    2.  Le  maggiori  detrazioni  spettano  a  condizione  che nessun
familiare  dimorante nell'abitazione possiede al 1 gennaio 2003 altri
fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene
richiesta la detrazione.
    3.  Nel  calcolo  del  reddito  per le maggiori detrazioni non si
tiene   conto  del  reddito  prodotto  dall'abitazione  principale  e
pertinenze.
    4.  Per  poter  usufruire delle maggiori detrazioni e' necessario
presentare  domanda  in  carta semplice al comune di Pasian di Prato,
corredate   di  autocertificazione  o  documentazione  attestante  il
possesso   dei   requisiti,   entro   il  termine  per  il  pagamento
dell'acconto  dell'imposta  per  i  contribuenti gia' in possesso dei
requisiti  al  1  gennaio  2003,  mentre per i nuovi contribuenti (in
quanto  nuovi  possessori  di  abitazione  principale)  in  qualsiasi
momento (1 luglio-31 dicembre).
    N.B.  Il  versamento  dell'imposta  dovra'  essere effettuato dal
contribuente tenendo conto delle agevolazioni richieste.
    Per  quanto  non  espressamente previsto nel presente atto, si fa
riferimento   alle  norme  contenute  nel  regolamento  comunale  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili approvato con
deliberazione consiliare n. 103/98.
    (Omissis).