DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2003 

Attivita'  di  concertazione dei disegni di legge di ratifica di atti
internazionali.
(GU n.68 del 22-3-2003)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400, recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 5, comma 2, della predetta legge n.
400 del 1988 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri
il  potere di emanare direttive connesse alla propria responsabilita'
di  direzione  della  politica  generale  del  Governo,  al  fine  di
coordinare  e promuovere l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti
che riguardano la politica generale del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni,  recante  norme  sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
novembre  1993,  recante  il  regolamento  interno  del Consiglio dei
Ministri, e successive modificazioni;
  Viste le circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
aprile  1998,  del 20 marzo 1999 e del 15 ottobre 2001, relative agli
adempimenti richiesti nella fase istruttoria degli atti normativi del
Governo;
  Considerato  che  le  esigenze dell'attuale panorama internazionale
richiedono risposte in tempi ridotti agli impegni assunti dall'Italia
nei  confronti  degli  altri  Stati  mediante  la  sottoscrizione dei
correlati atti internazionali;
  Valutata, pertanto, la necessita' di definire principi comuni nello
svolgimento   del   percorso  di  formazione  dei  disegni  di  legge
governativi  di  ratifica  dei predetti atti internazionali, intesi a
migliorare  la  tempestivita',  la  qualita'  e  la trasparenza degli
interventi  normativi  volti  a recepire nell'ordinamento italiano il
contenuto  dei  trattati e degli accordi internazionali gia' conclusi
con altri Stati ed enti di diritto internazionale;
  Considerata   l'opportunita'   di   conseguire   un  piu'  efficace
coordinamento   delle   diverse  amministrazioni  che  interagiscono,
nell'ambito delle rispettive competenze, sull'iter di perfezionamento
dei  provvedimenti  di  ratifica  nella  fase  precedente  alla  loro
presentazione   alle   Camere,   al  fine  di  renderne  piu'  celere
l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta la necessita' di emanare una direttiva generale in materia
di  attivita'  di  concertazione  dei disegni di legge di ratifica di
atti  internazionali, al fine di garantire la piu' rapida ed efficace
realizzazione  della  fase  di  consultazione ed adesione di tutte le
amministrazioni   istituzionalmente   coinvolte  in  tali  iniziative
normative,   anche  nei  casi  di  inerzia  prolungata  delle  stesse
amministrazioni nella formalizzazione delle rispettive posizioni;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
1. Oggetto
  La  presente direttiva definisce tempi e modalita' di effettuazione
delle  attivita'  di  concertazione  dei disegni di legge di ratifica
degli atti internazionali.
2. Disegni di legge di ratifica in corso di concertazione
  In  merito  ai  disegni di legge di ratifica di atti internazionali
gia'  trasmessi, alla data di pubblicazione della presente direttiva,
dal   Ministero  degli  affari  esteri  -  e  dagli  altri  Ministeri
eventualmente  coproponenti  - a tutte le amministrazioni interessate
per   l'acquisizione   dei   rispettivi   concerti   ed   intese,  le
amministrazioni  interpellate esprimono le competenti valutazioni nel
termine   di   trenta   giorni  a  decorrere  dalla  stessa  data  di
pubblicazione.
  Qualora  il  predetto  termine  di  trenta  giorni non possa essere
rispettato, le amministrazioni ne comunicano tempestivamente i motivi
al  Ministero  degli affari esteri - informandone, per conoscenza, il
Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del  Consiglio dei Ministri - e concordano con il predetto Ministero,
caso  per caso, la fissazione di un altro termine ritenuto congruo in
ragione  delle  peculiarita'  evidenziate  dall'analisi  dei  diversi
provvedimenti.
  Il  Ministero  degli  affari esteri informa il Dipartimento per gli
affari  giuridici  e  legislativi  e gli altri Ministeri coproponenti
sulle iniziative in ordine alle quali e' stata concordata una proroga
istruttoria.
  Negli  altri  casi,  il  Ministero  degli affari esteri richiede al
citato   Dipartimento  di  procedere  senz'altro  all'iscrizione  del
provvedimento  all'ordine  del giorno della riunione preparatoria del
Consiglio  dei  Ministri alla scadenza del predetto termine di trenta
giorni.
3. Concertazione dei successivi disegni di legge di ratifica
  In  ordine  ai  disegni di legge di ratifica di atti internazionali
per  i  quali  la  richiesta  dei necessari concerti e' inoltrata dal
Ministero degli affari esteri - e dagli altri Ministeri eventualmente
coproponenti  -  successivamente  alla  data  di  pubblicazione della
presente  direttiva,  ogni amministrazione interessata esprime, entro
trenta giorni dalla richiesta, le rispettive valutazioni di merito.
  Entro  lo  stesso  termine  le amministrazioni interpellate possono
comunicare  al Ministero degli affari esteri la motivata richiesta di
un  termine  piu'  ampio  per  poter  rappresentare  compiutamente la
propria posizione sul provvedimento.
  Il  Ministero  degli  affari  esteri  da' notizia delle motivazioni
addotte  a  sostegno  della  richiesta  di  dilazione  istruttoria  -
rappresentando,  altresi',  le proprie osservazioni sulla questione -
agli   altri   Ministeri   proponenti  l'iniziativa  ed  al  predetto
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il quale esamina
le   diverse   posizioni  delle  amministrazioni  coinvolte  ai  fini
dell'iscrizione   del   provvedimento  all'ordine  del  giorno  della
riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.
4. Assenza dei concerti formali delle amministrazioni consultate.
  Qualora le amministrazioni coinvolte nell'iter di concertazione non
facciano  pervenire  al  Ministero  degli  affari esteri e agli altri
Ministeri  coproponenti - in esito alla effettuazione delle procedure
di  consultazione  descritte  nei  precedenti  punti  2  e 3 - alcuna
comunicazione formale in merito all'iniziativa di ratifica trasmessa,
il  citato  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e  legislativi
considerera' il provvedimento assentito senza riserve anche da queste
amministrazioni  e  potra'  procedere,  salvo  l'esame  di  ulteriori
elementi  ostativi non riconducibili al completamento del percorso di
concertazione, all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno
della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.
5. Coordinamento di posizioni divergenti
  Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi provvedera',
in   ogni  caso,  allo  svolgimento  delle  necessarie  attivita'  di
coordinamento   normativo   per  la  ricomposizione  delle  posizioni
divergenti   che   dovessero   essere   manifestate   dalle   diverse
amministrazioni interpellate.
  Lo   stesso  Dipartimento  puo',  comunque,  proporre  l'iscrizione
all'ordine  del  giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei
Ministri  dei  disegni di legge di ratifica per i quali si evidenzino
motivi  di necessita' ed urgenza, ovvero altre ragioni, che impongano
accelerazioni   istruttorie  incompatibili  con  le  procedure  sopra
descritte.
    Roma, 14 gennaio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 2, foglio n. 36