N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2002

Ordinanza  emessa  il  19  dicembre  2002 dal tribunale di Milano nel
procedimento  civile  vertente  tra  Pattarini Sergio e Auto Guidovie
Italiane S.p.a.

Ferrovie,    tramvie    e   filovie   -   Personale   delle   aziende
  autoferrotranviarie  in  concessione  - Controversie disciplinari -
  Giurisdizione  attribuita  al  giudice  amministrativo, anziche' al
  giudice  ordinario  -  Irrazionalita'  e  disparita' di trattamento
  rispetto  ai  dipendenti dello Stato e degli enti pubblici anche in
  considerazione  della intervenuta "privatizzazione" del rapporto di
  lavoro degli autoferrotranviari - Incidenza sul diritto di difesa -
  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte costituzionale nn. 208/1984,
  62/1996  e  alle  ordd.  nn. 161  e  439 del 2002 non condivise dal
  giudice rimettente.
- Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, all. A.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.12 del 26-3-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  n. 7967/2001, promossa da Sergio Pattarini, con gli
avv.  Menna  e Nicoletti, contro A.G.I. Auto Guidovie Italiane S.p.a.
con  l'avv.  Catalano,  a  scioglimento  della  riserva, pronuncia la
seguente ordinanza.
    Dato  atto,  in termini di rilevanza, che, nel presente giudizio,
Sergio  Pattarini  chiede  l'accertamento  della  illegittimita'  del
licenziamento/destituzione  disciplinare  intimatogli  dalla societa'
A.G.I.  il  13 aprile 2001, con i conseguenti effetti reintegratori e
risarcitori previsti all'art. 18 S.L.;
    Considerata  la  pregiudizialita',  rispetto ad ogni pronuncia di
merito,   della  sussistenza  della  competenza  giurisdizionale  del
giudice   adito,   contestata   da   parte  convenuta,  in  relazione
all'art. 58  r.d.  n. 148/1931  all. A, con riferimento altresi' alle
decisioni  gia'  emesse,  anche  di  recente, in proposito da codesta
Corte   (nn.   208/1984,  62/1996,  190/2000,  nonche'  ordd.  161  e
439/2002);
    Condivisa  la  valutazione in ordine all'attuale permanenza della
giurisdizione  amministrativa  in  base  alle  previsioni  del citato
art. 58,  anche  a  fronte delle modifiche legislative intervenute in
materia,  con  conseguente  rilevanza  della questione costituzionale
proposta subordinatamente in causa da parte attrice;
    Ritenuto,  in  termini  di non manifesta infondatezza, che la neo
legislazione introdotta in materia negli ultimi anni incida, sotto il
profilo  sostanziale  e  processuale  sui  principi gia' affermati da
codesta  Corte,  rendendo  di dubbia costituzionalita' - in relazione
all'art. 3 (sotto il doppio profilo dell'uguaglianza di trattamento e
della  razionalita)  e  all'art. 24  Cost.  l'assetto  normativo come
stratificatosi nel tempo per gli autoferrotranvieri;
    Valutata  cosi'  l'esigenza  di  una  nuova remissione alla Corte
costituzionale  della  questione  relativa  al  disposto dell'art. 58
citato,  con  riferimento alla piu' generale normativa vigente, per i
rapporti di lavoro, specificamente in materia disciplinare;
    Rilevato,    sotto    il    profilo    della    unitarieta'    ed
ominicomprensivita'  (id  est,  anche,  specialita)  della disciplina
degli  autoferrotranvieri  (considerato costituzionalmente fondato, o
quantomeno  non contrario ai precetti primari della Carta, il riparto
della  giurisdizione  attuata  per tale categoria di lavoratori), che
disposizioni  nuove, in se' o in combinazione con altre preesistenti,
hanno  intaccato  tale criterio organico e sistematico, incidendo sul
presupposto  di  omogeneita'  e specialita' della normativa (criterio
giustificativo,  sul  piano  costituzionale, della diversa regola per
gli autoferrotranvieri);
    Richiamate,  in  proposito,  per  un verso la delegificazione dei
rapporti  dei  dipendenti  delle  aziende  esercenti  il  servizio di
trasporto  -  legge  n. 270/1988  - e per altro verso la soppressione
delle  funzioni  amministrative  relative alla nomina dei consigli di
disciplina"  (art. 102,  d.lgs.  n. 112/1998), che - pur ove limitata
alle  gestioni  governative  -  viene ad incidere sulla uniformita' e
sistematicita'  organica  della  normativa  disciplinare del settore,
rendendola disomogenea;
    Ritenuto   percio',   in   qualche   misura,  superata  anche  la
"specialita' residuale" della normativa degli autoferotranvieri, gia'
ridotta  alla  materia  disciplinare e in questa neppure unitaria per
tutte le aziende del settore;
    Considerata   anche   la  valenza  della  legge  regionale  della
Lombardia n. 1/2000, che, in attuazione del d.lgs. 112/1998, sopprime
le  funzioni  amministrative  regionali,  concernenti  la  nomina dei
consigli  di  disciplina  delle aziende di trasporto pubblico locale,
sostanzialmente  cosi'  adeguandosi a quanto previsto per le gestioni
governative;
    Ritenuto  che  detti principi relativi alla materia disciplinare,
ex  lege  -  generale  e/o  regionale  - derogativi delle regole gia'
unitariamente  poste  nel  risalente  d.lgs.  del  1931, abbiamo pure
valenza nell'esprimere la volonta' piu' recente dal legislatore nella
tutela  dell'interesse  collettivo al buon funzionamento del servizio
pubblico  del  trasporto,  non  piu'  rigidamente  ancorata a criteri
meramente  pubblicistici  (come  del  resto  avvenuto  nel piu' ampio
settore  ferroviario  ed  anzi  nel  generale  settore  del  pubblico
impiego,  ove  - per tutti i lavoratori ad esclusione di pochissime e
quindi  eccezionali  elevate  figure  professionali  dello Stato - la
materia  del  lavoro,  ma  anche  specificamente quella disciplinare,
sottratta al giudice amministrativo e' attribuita alla competenza del
giudice civile del lavoro);
    Ritenuto  pertanto  che,  laddove  piu' non sussista un generale,
unitario,  compiuto ed organico sistema disciplinare del settore, non
possa  ritenersi  permanente  - nel comparto della giurisdizione - la
volonta'   discrezionale   legislativa  di  attribuzione  al  giudice
amministrativo di una parte sola di esso, in relazione ad una pretesa
migliore  tutela  del servizio pubblico di trasporto; tanto meno dove
tale  tutela  resti  ridotta,  come  rilevato, ad un solo settore del
trasporto  ed  unicamente  nella materia disciplinare, nel piu' ampio
ambito del rapporto di lavoro, e neppure poi per la disciplina presso
tutte le aziende gestrici di quel servizio pubblico;
    Letto  anche,  a fini valutativi, in proposito il parere espresso
di  recente,  in  sede consultiva, dal Consiglio di Stato (II sez. 19
aprile  2000)  in  ordine  alla  ritenuta  soppressione  ex  lege dei
consigli di disciplina, le cui decisioni, siccome derivanti da organi
amministrativi, erano ricorribili al giudice amministrativo, anche in
relazione  agli  atti  impugnati,  qualificabili  come  provvedimenti
amministrativi;
    Ritenuto,  per  quanto detto, che la mancata espressa devoluzione
delle  controversie  disciplinari degli autoferrotranvieri al giudice
ordinario  del  lavoro  (neppure  con la legge n. 270/1988) non debba
essere  letta  come  specifica scelta del legislatore di mantenere la
giurisdizione  amministrativa,  bensi'  come  mero silenzio normativo
dovuto  o  alla  (erronea)  considerazione della attrazione implicita
della  materia alla giurisdizione ordinaria, in relazione alle regole
ormai  generali,  ovvero  ad  una  involontaria omissione di espresso
criterio  devolutivo,  non  tempestivamente rimediata dal legislatore
ordinario,   anche  per  i  presumibili  tempi  di  assestamento  nel
passaggio fra giurisdizioni e di piena acquisizione del principio del
totale  assorbimento  al  giudice  civile  del  lavoro  della materia
lavoristica e, specificamente, disciplinare;
    Valutato  che,  attuati  oggi  tali  principi,  piu' non sussiste
valida  ragione  ne'  scelta  legislativa concreta per l'unica deroga
relativa  alla  valutazione della disciplina degli autoferrotranvieri
da  parte  di  unico  ed unitario organo giudicante e che pertanto il
silenzio  e/o la omissione del legislatore ordinario sia emendabile e
rimediabile  dal giudice costituzionale, siccome preposta ad attuare,
anche  con  pronunzia  di  tipo  additivo,  un razionale, unitario ed
egualitario  sistema  di  relazioni  e regole applicabili, in materia
oramai analoghe - nel rispetto dell'art. 3 Cost.;
    Ritenuto  anche  infine, sul piano processuale, che - pur essendo
in  principio ravvisabile uguale tutela avanti ai giudici ordinari ed
amministrativi - la applicazione o non di speciali regole processuali
possa  incidere sul piano della difesa dei diritti - ex art. 24 Cost.
- e sull'analoga ed uguale efficacia della tutela stessa;
    Richiamati  in  proposito  lo speciale processo di cui alla legge
n. 533/1973,  attribuito  alla competenza giurisdizionale del giudice
specializzato  del  lavoro, in relazione alle sue regole di oralita',
celerita' ed immediatezza, nonche' le ulteriori regole in quella sede
applicabili  in  ordine  a facilitazioni sul piano probatorio e della
esecuzione delle decisioni (ad es. in base al solo dispositivo);
    Ritenuto  che  l'esclusione nell'ambito della materia lavoristica
disciplinare,   delle   specifiche   regole   processuali   con  solo
riferimento  agli  autoferrotranvieri  non  corrisponde  a  canoni di
equita',   ragionevolezza   ed   eguaglianza,   ed  anzi  che  questa
disparita',   pur   limitata,   e   neppure  per  tutti,  al  sistema
sanzionatorio possa contrastare coi precetti di cui agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, sospende il presente giudizio;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  58  all. A), regio decreto 8
gennaio   1931,   n. 148,  in  relazione  alla  successiva  normativa
richiamata  in  motivazione,  per  contrasto con l'art. 3 e l'art. 24
Costituzione.
    Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
notifica  della  presente  ordinanza  al Presidente del Consiglio dei
ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
        Milano, addi' 16 dicembre 2002
                        Il giudice: Chiavassa
03C0216