N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2002
Ordinanza emessa il 19 dicembre 2002 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pattarini Sergio e Auto Guidovie Italiane S.p.a. Ferrovie, tramvie e filovie - Personale delle aziende autoferrotranviarie in concessione - Controversie disciplinari - Giurisdizione attribuita al giudice amministrativo, anziche' al giudice ordinario - Irrazionalita' e disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici anche in considerazione della intervenuta "privatizzazione" del rapporto di lavoro degli autoferrotranviari - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 208/1984, 62/1996 e alle ordd. nn. 161 e 439 del 2002 non condivise dal giudice rimettente. - Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, all. A. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.12 del 26-3-2003 )
IL TRIBUNALE Nella causa n. 7967/2001, promossa da Sergio Pattarini, con gli avv. Menna e Nicoletti, contro A.G.I. Auto Guidovie Italiane S.p.a. con l'avv. Catalano, a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente ordinanza. Dato atto, in termini di rilevanza, che, nel presente giudizio, Sergio Pattarini chiede l'accertamento della illegittimita' del licenziamento/destituzione disciplinare intimatogli dalla societa' A.G.I. il 13 aprile 2001, con i conseguenti effetti reintegratori e risarcitori previsti all'art. 18 S.L.; Considerata la pregiudizialita', rispetto ad ogni pronuncia di merito, della sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito, contestata da parte convenuta, in relazione all'art. 58 r.d. n. 148/1931 all. A, con riferimento altresi' alle decisioni gia' emesse, anche di recente, in proposito da codesta Corte (nn. 208/1984, 62/1996, 190/2000, nonche' ordd. 161 e 439/2002); Condivisa la valutazione in ordine all'attuale permanenza della giurisdizione amministrativa in base alle previsioni del citato art. 58, anche a fronte delle modifiche legislative intervenute in materia, con conseguente rilevanza della questione costituzionale proposta subordinatamente in causa da parte attrice; Ritenuto, in termini di non manifesta infondatezza, che la neo legislazione introdotta in materia negli ultimi anni incida, sotto il profilo sostanziale e processuale sui principi gia' affermati da codesta Corte, rendendo di dubbia costituzionalita' - in relazione all'art. 3 (sotto il doppio profilo dell'uguaglianza di trattamento e della razionalita) e all'art. 24 Cost. l'assetto normativo come stratificatosi nel tempo per gli autoferrotranvieri; Valutata cosi' l'esigenza di una nuova remissione alla Corte costituzionale della questione relativa al disposto dell'art. 58 citato, con riferimento alla piu' generale normativa vigente, per i rapporti di lavoro, specificamente in materia disciplinare; Rilevato, sotto il profilo della unitarieta' ed ominicomprensivita' (id est, anche, specialita) della disciplina degli autoferrotranvieri (considerato costituzionalmente fondato, o quantomeno non contrario ai precetti primari della Carta, il riparto della giurisdizione attuata per tale categoria di lavoratori), che disposizioni nuove, in se' o in combinazione con altre preesistenti, hanno intaccato tale criterio organico e sistematico, incidendo sul presupposto di omogeneita' e specialita' della normativa (criterio giustificativo, sul piano costituzionale, della diversa regola per gli autoferrotranvieri); Richiamate, in proposito, per un verso la delegificazione dei rapporti dei dipendenti delle aziende esercenti il servizio di trasporto - legge n. 270/1988 - e per altro verso la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina" (art. 102, d.lgs. n. 112/1998), che - pur ove limitata alle gestioni governative - viene ad incidere sulla uniformita' e sistematicita' organica della normativa disciplinare del settore, rendendola disomogenea; Ritenuto percio', in qualche misura, superata anche la "specialita' residuale" della normativa degli autoferotranvieri, gia' ridotta alla materia disciplinare e in questa neppure unitaria per tutte le aziende del settore; Considerata anche la valenza della legge regionale della Lombardia n. 1/2000, che, in attuazione del d.lgs. 112/1998, sopprime le funzioni amministrative regionali, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale, sostanzialmente cosi' adeguandosi a quanto previsto per le gestioni governative; Ritenuto che detti principi relativi alla materia disciplinare, ex lege - generale e/o regionale - derogativi delle regole gia' unitariamente poste nel risalente d.lgs. del 1931, abbiamo pure valenza nell'esprimere la volonta' piu' recente dal legislatore nella tutela dell'interesse collettivo al buon funzionamento del servizio pubblico del trasporto, non piu' rigidamente ancorata a criteri meramente pubblicistici (come del resto avvenuto nel piu' ampio settore ferroviario ed anzi nel generale settore del pubblico impiego, ove - per tutti i lavoratori ad esclusione di pochissime e quindi eccezionali elevate figure professionali dello Stato - la materia del lavoro, ma anche specificamente quella disciplinare, sottratta al giudice amministrativo e' attribuita alla competenza del giudice civile del lavoro); Ritenuto pertanto che, laddove piu' non sussista un generale, unitario, compiuto ed organico sistema disciplinare del settore, non possa ritenersi permanente - nel comparto della giurisdizione - la volonta' discrezionale legislativa di attribuzione al giudice amministrativo di una parte sola di esso, in relazione ad una pretesa migliore tutela del servizio pubblico di trasporto; tanto meno dove tale tutela resti ridotta, come rilevato, ad un solo settore del trasporto ed unicamente nella materia disciplinare, nel piu' ampio ambito del rapporto di lavoro, e neppure poi per la disciplina presso tutte le aziende gestrici di quel servizio pubblico; Letto anche, a fini valutativi, in proposito il parere espresso di recente, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato (II sez. 19 aprile 2000) in ordine alla ritenuta soppressione ex lege dei consigli di disciplina, le cui decisioni, siccome derivanti da organi amministrativi, erano ricorribili al giudice amministrativo, anche in relazione agli atti impugnati, qualificabili come provvedimenti amministrativi; Ritenuto, per quanto detto, che la mancata espressa devoluzione delle controversie disciplinari degli autoferrotranvieri al giudice ordinario del lavoro (neppure con la legge n. 270/1988) non debba essere letta come specifica scelta del legislatore di mantenere la giurisdizione amministrativa, bensi' come mero silenzio normativo dovuto o alla (erronea) considerazione della attrazione implicita della materia alla giurisdizione ordinaria, in relazione alle regole ormai generali, ovvero ad una involontaria omissione di espresso criterio devolutivo, non tempestivamente rimediata dal legislatore ordinario, anche per i presumibili tempi di assestamento nel passaggio fra giurisdizioni e di piena acquisizione del principio del totale assorbimento al giudice civile del lavoro della materia lavoristica e, specificamente, disciplinare; Valutato che, attuati oggi tali principi, piu' non sussiste valida ragione ne' scelta legislativa concreta per l'unica deroga relativa alla valutazione della disciplina degli autoferrotranvieri da parte di unico ed unitario organo giudicante e che pertanto il silenzio e/o la omissione del legislatore ordinario sia emendabile e rimediabile dal giudice costituzionale, siccome preposta ad attuare, anche con pronunzia di tipo additivo, un razionale, unitario ed egualitario sistema di relazioni e regole applicabili, in materia oramai analoghe - nel rispetto dell'art. 3 Cost.; Ritenuto anche infine, sul piano processuale, che - pur essendo in principio ravvisabile uguale tutela avanti ai giudici ordinari ed amministrativi - la applicazione o non di speciali regole processuali possa incidere sul piano della difesa dei diritti - ex art. 24 Cost. - e sull'analoga ed uguale efficacia della tutela stessa; Richiamati in proposito lo speciale processo di cui alla legge n. 533/1973, attribuito alla competenza giurisdizionale del giudice specializzato del lavoro, in relazione alle sue regole di oralita', celerita' ed immediatezza, nonche' le ulteriori regole in quella sede applicabili in ordine a facilitazioni sul piano probatorio e della esecuzione delle decisioni (ad es. in base al solo dispositivo); Ritenuto che l'esclusione nell'ambito della materia lavoristica disciplinare, delle specifiche regole processuali con solo riferimento agli autoferrotranvieri non corrisponde a canoni di equita', ragionevolezza ed eguaglianza, ed anzi che questa disparita', pur limitata, e neppure per tutti, al sistema sanzionatorio possa contrastare coi precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, sospende il presente giudizio; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 all. A), regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in relazione alla successiva normativa richiamata in motivazione, per contrasto con l'art. 3 e l'art. 24 Costituzione. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere. Milano, addi' 16 dicembre 2002 Il giudice: Chiavassa 03C0216