Il comune di Casalmaggiore (provincia di Cremona) ha adottato il
5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di determinare, per l'anno di imposta 2003, le aliquote I.C.I.
come segue:
1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 e' fissata nella misura
indifferenziata del 5,75 per mille;
2. in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1,
l'aliquota per il 2003 e' fissata nella misura del 4 per mille e per
un massimo di tre anni (compreso il 2003), per periodi di imposta
comunale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per
i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e
l'alienazione di detti immobili. Trascorso detto periodo, qualora
l'immobile risulti invenduto, l'imposta viene applicata nella misura
ordinaria.
Di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 110 in data
5 dicembre 2001, sono state fissate le seguenti determinazioni:
per l'anno 2003 e' fissata in Euro 130,00 fino alla concorrenza
del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal
soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
di stabilire che, per il periodo di imposta 2003, e'
considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di
ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata;
di stabilire, per l'anno 2003, l'applicazione dell'aliquota ordinaria
del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;
di stabilire che possono godere della detrazione spettante
all'abitazione principale anche le pertinenze (posti auto, box,
autorimesse, soffitte e cantine). L'ammontare della detrazione
dell'imposta per l'abitazione principale puo' essere computato per la
parte residua e fino alla concorrenza di Euro 130,00, in diminuzione
dell'imposta medesima per una sola pertinenza (posto auto, box,
autorimessa, soffitta o cantina). La detrazione, con le modalita'
sopraprecisate, spetta per una sola pertinenza purche' sia contigua
all'abitazione principale;
di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della
facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto
di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27
dicembre 1997 n. 449;
(Omissis).