COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.82 del 8-4-2003)

    Il  comune  di San Rocco al Porto (provincia di Lodi) ha adottato
l'11   dicembre   2002   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2003:
      1.   aliquota  ordinaria  del  6  per  mille  per  l'abitazione
principale  e  relative  pertinenze,  nonche'  per  tutti  gli  altri
fabbricati e per i terreni;
      2.  aliquota  del  4  per  mille;  per  un periodo comunque non
superiore  a  tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili.
      3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati.
      4. aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.
    Detrazioni:
    1. Euro 108,46 per l'abitazione principale, rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale  la destinazione medesima si verifica. E'
considerata abitazione principale:
      a) l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      b) l'abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito, senza
l'esistenza  di  un diritto reale di godimento, a parenti di 1o grado
in  linea  retta  (genitori  e  figli),  di 2o grado in linea retta e
collaterale  (nonni, nipoti, fratelli e sorelle), o ad affini fino al
1o  grado  (suoceri,  generi  e  nuore),  che  la occupano quale loro
abitazione  principale.  La presente agevolazione e' subordinata alla
residenza  anagrafica  del  parente nell'immobile oggetto d'imposta e
dall'esistenza di utenze di servizi pubblici allo stesso intestate.
      c) due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tale  caso,  l'equiparazione all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione.
    2.  Euro  129,11 per coloro che percepiscono la pensione minima o
sociale,  nonche' per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a
quello  derivante  dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed
eventuali  pertinenze.  Gli  interessati  ad avvalersi della predetta
agevolazione    dovranno    a    tal    fine    presentare   apposita
autocertificazione  qualora l'Ufficio Tributi ne faccia richiesta per
eventuali  controlli/verifiche  ai  sensi  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11.
    (Omissis).