MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 aprile 2003 

Diniego  dell'abilitazione all'istituto "Istituto Gestalt Trieste" ad
istituire   e   ad   attivare   nella   sede   di  Trieste  corsi  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.94 del 23-4-2003)

IL  CAPO  DEL  DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e
                        gli affari economici
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto   il   decreto   in   data   11 ottobre  2002,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il quale e' stata costituita la
Commissione  tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3 del predetto
regolamento;
  Vista  l'istanza con la quale l'istituto "Istituto Gestalt Trieste"
ha  chiesto  l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  corsi di
specializzazione in psicoterapia in Trieste, per un numero massimo di
allievi  ammissibili  al  primo anno di corso per ciascun anno pari a
dodici unita' e, per l'intero anno di corso, a quarantotto unita';
  Visto  in  particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone  che il decreto di riconoscimento si adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del
riconoscimento,  idoneamente  motivato,  sia  disposto  con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione del 21 marzo 2003, a conclusione della attivita' istruttoria
svolta,  ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto
richiedente,  evidenziando  in  particolare  che  il modello proposto
dalla   scuola   in  oggetto,  nonostante  l'apparente  ricchezza  di
riferimenti   culturali,  manca  di  una  chiara  impostazione  delle
evidenze  empiriche  e delle linee metodologiche e culturali. Inoltre
non  si  evince  un'adeguata  e  sufficiente  organizzazione  interna
portante della scuola;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza   di   riconoscimento  proposta  dall'istituto  "Istituto
Gestalt Trieste" con sede in Trieste per i fini di cui all'art. 4 del
regolamento   adottato  con  decreto  11 dicembre  1998,  n.  509  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona