MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 15 aprile 2003 

Determinazione  per l'anno 2001 del tasso di rendimento che la CONSAP
S.p.a.  deve  riconoscere  alle  imprese cedenti a fronte di tutte le
obbligazioni  derivanti  dalle  cessate  cessioni  legali,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(GU n.94 del 23-4-2003)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63,  recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile
1923,   n.   966,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto-legge  11 luglio  1992,  n. 333, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8 agosto  1992,  n. 359, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il
disciplinare  della  concessione della gestione delle cessioni legali
alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 301, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  23 giugno  1994,  n.  403,  concernente
l'accelerazione  della  procedura di dismissione della partecipazione
del  Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni
-  I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo
di  cessione  di  quota parte dei rischi delle imprese che esercitano
l'assicurazione vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  l'art.  3,  comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante  misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale
prevede   che   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  di
concerto   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   ora  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  fissa  annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso
annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di
tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto
conto  del  rendimento  medio  degli investimenti finanziari al netto
delle ordinarie spese di gestione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 ottobre  1998 con il quale sono
stati  fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995
e 1996;
  Visti i decreti ministeriali in data 3 ottobre 2000, 7 marzo 2001 e
18 aprile  2002  con  i quali sono stati determinati i tassi annui di
rendimento per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000;
  Vista  la  nota  n.  330508  in data 12 febbraio 2003, con la quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi
di   rendimento   degli  investimenti  finanziari  delle  imprese  di
assicurazione,  per  l'anno  2001,  al netto delle ordinarie spese di
gestione   e   tenuto  conto  della  composizione  percentuale  degli
investimenti stessi;
  Vista  la  lettera  della  CONSAP  S.p.a.  in data 10 dicembre 2002
relativa  alla  trasmissione  di  uno studio appositamente effettuato
sull'argomento e relativo all'anno 2001;
  Vista  la  lettera  in  data 7 gennaio 2003 con la quale l'Istituto
"Guglielmo  Tagliacarne" ha comunicato il rendimento potenziale medio
lordo annuo per l'anno 2001;
  Tenuto  conto  che,  nel  previgente  sistema  a regime di cessioni
legali,   le  restituzioni  alle  imprese  si  bilanciavano  con  gli
ulteriori  versamenti  effettuati, allo stesso titolo, da parte delle
imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobiliare;
  Considerato  che  la  situazione  attuale  e' invece caratterizzata
esclusivamente  dall'obbligo  di  far  fronte, a scadenza, alle quote
cedute,  essendo  venuti  meno  i  precedenti  flussi  finanziari  in
entrata;
  Rilevata  la  particolare  composizione  patrimoniale  della CONSAP
S.p.a.,  nella  quale  l'incidenza  degli investimenti immobiliari e'
notevolmente   maggiore   rispetto   a   quella   delle   imprese  di
assicurazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  tasso  di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  -  CONSAP  S.p.a.,  deve riconoscere alle imprese cedenti a
fronte  di  tutte  le  obbligazioni  derivanti dalle cessate cessioni
legali,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 110, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' determinato per l'anno 2001 nella misura del 2,85%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2003
                                                   Il Ministro
                                           delle attivita' produttive
                                                     Marzano
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti