MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Modifiche del decreto dirigenziale 11 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - 4a serie speciale - n. 91 del 19 novembre 2002,
relative  ai  concorsi,  per  titoli ed esami, per il reclutamento di
ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari del ruolo speciale e del
ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2003.
(GU n.33 del 29-4-2003)

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto il decreto dirigenziale 11 novembre 2002, con il quale sono
stati  indetti  i  concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di
duecentoventi  allievi  ufficiali ai corsi per il conseguimento della
nomina  a  sottotenente  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del ruolo
speciale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  di 100 allievi ufficiali ai
corsi   per   il  conseguimento  della  nomina  a  tenente  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
carabinieri;
    Visti  in  particolare l'art. 11, comma 18, e l'art. 12, comma 6,
del   suindicato  decreto  dirigenziale  11 novembre  2002,  i  quali
prevedono  che  i  concorrenti  per  l'ammissione  a piu' corsi AUFP,
qualora   non  siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dalla  data  di
svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e attitudinali per un
concorso  o  corso,  siano  esonerati  dalla ripetizione degli stessi
accertamenti  e  che  in  tal  caso,  per  l'attribuzione del profilo
sanitario  o  giudizio  e  dei  punteggi  incrementali,  sia preso in
considerazione l'esito degli accertamenti svolti in precedenza;
    Ritenuto  che  le suindicate disposizioni, ispirate dal principio
dell'economicita'   dell'azione   amministrativa,  possano  risultare
eccessivamente  penalizzanti  per i concorrenti giudicati non idonei,
dato che presumono che nei sei mesi successivi alla data del giudizio
di inidoneita' la causa di questa non possa venire meno;
    Considerato   che  le  disposizioni  medesime  possano  risultare
parimenti  penalizzanti  per  i  concorrenti  risultati idonei ma non
collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria  di ammissione al
tirocinio  o  al corso, i quali, qualora non ammessi alla ripetizione
degli accertamenti, non avrebbero possibilita' di conseguire punteggi
piu' elevati a seguito di giudizi e valutazioni piu' favorevoli;
    Ritenuto,   pertanto,   di   dover   provvedere   alla   modifica
dell'art. 11,  comma  18, e dell'art. 12, comma 6, del citato decreto
dirigenziale  11 novembre  2002, riducendo da sei ad un mese il tempo
entro   il   quale  i  concorrenti  debbano  essere  esonerati  dalla
ripetizione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  15 novembre  2002,  concernente
attribuzioni  di competenza, tra l'altro, all'Ammiraglio di divisione
Giuseppe  Lertora,  quale vice direttore generale della direzione per
il  personale  militare,  all'adozione  di  taluni  atti  di gestione
amministrativa in materia di reclutamento di personale militare,

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 11, comma 18, del
decreto dirigenziale 11 novembre 2002, e' sostituito dal seguente:
    "18. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le
modalita'  indicate nell'art. 3, comma 3, lettera a), qualora non sia
trascorso   piu'   di   un  mese  dalla  data  di  svolgimento  degli
accertamenti  psico-fisici per un concorso o corso, saranno esonerati
dalla  ripetizione  degli  stessi  accertamenti.  In tal caso ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario minimo e del punteggio di cui
ai commi 9 e 10 del presente articolo saranno presi in considerazione
i coefficienti accertati in precedenza.".
    2.  Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 12, comma 6, del
decreto dirigenziale 11 novembre 2002, e' sostituito dal seguente:
    "6.  I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le
modalita'  indicate nell'art. 3, comma 3, lettera a), qualora non sia
trascorso   piu'   di   un  mese  dalla  data  di  svolgimento  degli
accertamenti  attitudinali per un concorso o corso, saranno esonerati
dalla  ripetizione  degli  stessi  accertamenti.  In tal caso ai fini
dell'attribuzione  del giudizio e del punteggio di cui ai commi 3 e 4
del  presente  articolo  sara'  preso in considerazione l'esito degli
accertamenti svolti in precedenza.".
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 16 aprile 2003
                             Il vice direttore: Amm. Div. Lertora