REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 30 

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 marzo
1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del
sistema  regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
(GU n.18 del 3-5-2003)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del
                          24 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  e  integrazioni  dell'Art.  74  della  legge regionale
                         2 marzo 1999, n. 3
    1.  Al  comma 1, dell'Art. 74 della legge regionale 2 marzo 1999,
n. 3, sono soppresse le parole «e provinciali».
    2.  Dopo  il  comma 1, dell'Art. 74 della legge regionale 2 marzo
1999, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
    «1-bis. Sono conferite alle province, per le strade regionali, le
funzioni  attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari
delle strade».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 16 dicembre 2002
                             LORENZETTI