Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.(GU n.18 del 3-5-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 24 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni e integrazioni dell'Art. 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 1. Al comma 1, dell'Art. 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono soppresse le parole «e provinciali». 2. Dopo il comma 1, dell'Art. 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Sono conferite alle province, per le strade regionali, le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari delle strade». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 16 dicembre 2002 LORENZETTI