MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2003 

Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Michela
Chiono  di  titolo  di  formazione, acquisito nella Comunita' europea
(Regno  Unito), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della
professione  di  insegnante,  in  applicazione  della  direttiva  del
Consiglio  delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e
del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n.
115.
(GU n.103 del 6-5-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:
    la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    la legge 19 novembre 1990, n. 341;
    il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
    il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n.
471;
    il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;
    il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2,  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione professionale attestata dal titolo, inferiore
per  durata  a  quella  prevista  in Italia, risulta compensata dalla
prova  di  una  esperienza professionale di durata doppia del periodo
mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi composto:
    diploma di istruzione superiore: «Bachelor of arts in english and
sociology»,  conseguito il 15 luglio 1993, presso il St. Mary College
dell'Universita' del Surrey (G.B.);
    titolo    di    abilitazione    all'insegnamento:   «Postgraduate
certificate  in  education», conseguito in data 13 luglio 2000 presso
la Brunel University (G.B.), con qualified teacher status rilasciato,
in  data 1° agosto 2000, dal Department for education and employement
britannico;  certificato di «induction», rilasciato in data 31 agosto
2001  dal  Department  for education and skills britannico, posseduto
da:
      cognome: Chiono;
      nome: Michela;
      nata a: Genova;
      il: 4 febbraio 1971;
      cittadinanza comunitaria (italiana),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  115,  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    45/A «Lingua straniera» - Inglese;
    46/A «Lingue e civilta' straniere» - Inglese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 3 marzo 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli