Iscrizione di varieta' di specie agricole (barbabietola da zucchero, girasole, foraggere, soia) nei relativi registri nazionali.(GU n.105 del 8-5-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 25 febbraio 2003 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile
successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate
varieta', le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
----> Vedere tabelle da pag. 10 a pag. 13 <----
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.