COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.105 del 8-5-2003)

    Il  comune  di  Pozzolo  Formigaro  (provincia di Alessandria) ha
adottato  il 28 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione
dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili per l'anno 2003 nel Comune di
Pozzolo Formigaro:
      a) per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
4,5 per mille;
      b) per  i  soggetti  passivi relativamente a tutti gli immobili
non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille;
    2)   di   sottolineare  che  per  la  determinazione  della  base
imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del d.lgs.
n.  504/92  e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48,
51  e 52 lettera a) della legge n. 662/96, e che l'imposta e' ridotta
del  50%  per  i  fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di
fatto  non  utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale  viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio
tecnico comunale;
    3)   di   puntualizzare  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 104,00
rapportate   al   periodo   dell'anno  durante  il  si  protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;
    4)   viene   considerata   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    5)  di  dare  atto che nella determinazione delle aliquote, delle
detrazioni  e  delle agevolazioni relative all'I.C.I. per l'anno 2003
sono    state    tenute    presenti   le   esigenze   di   equilibrio
economico-finanziario  del  bilancio  annuale di previsione di questo
Comune   e   che  i  provvedimenti  sopra  disposti  rispettano  tale
equilibrio;
    6)  di  sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2
del d.lgs. n. 446/97, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai
terreni  agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori
agricoli  a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte negli
appositi  elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/63, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo, la cui eventuale cancellazione
ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).