COMUNE DI SEDICO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.105 del 8-5-2003)

    Il  comune  di  Sedico  (provincia  di  Belluno)  ha  adottato il
10 marzo  2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   di  confermare  per  l'anno  2003  le  seguenti  aliquote  e
detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
      aliquota ordinaria: 5 per mille;
      aliquota  ridotta  a  favore  delle  persone  fisiche, soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative  edilizie  proprieta'  indivisa
residente  nel  Comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale,  nonche' le unita' immobiliari, in precedenza
adibite ad abitazione principale, possedute da anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero, a condizione che
non vengano locate: 4 per mille.
    L'aliquota  ridotta  non  si  applica  alle  abitazioni  locate a
soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.
    La detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e'
fissata  in  euro  103,29  rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae la destinazione predetta.
    Alle  pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente
ai   locali   strettamente   e   durevolmente  funzionali  abitazione
principale   e  quantificate  nel  numero  massimo  di  2  e'  estesa
l'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale.
    2)  di  considerare  abitazione  principale,  al  solo fine della
applicazione  della  aliquota ridotta, le unita' immobiliari concesse
in  uso  gratuito  a parenti ed affini di 1° grado purche' adibite ad
abitazione  principale.  L'applicazione  della  aliquota  ridotta  e'
subordinata   alla   presentazione   all'Ufficio   Tributi   di   una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  attestante  il
possesso  delle condizioni anzidette da produrre nei termini previsti
dalla   presentazione   della   dichiarazione  (sessanta  giorni  dal
verificarsi  della  situazione).  In sede di prima applicazione della
aliquota ridotta il termine di sessanta giorni decorre dal termine di
versamento della prima rata.
    (Omissis).